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Cassazione penale sez. VI, 29/11/2024, n.43776

Massima

In tema di confisca di prevenzione, il termine di un anno e sei mesi previsto dall’art. 27, comma 6, d.lg. 6 settembre 2011, n. 159, entro il quale deve essere definito il giudizio di appello, non è soggetto a sospensione nel periodo feriale, operando la sospensione solo in relazione agli atti delle parti, non anche per quelli che competono al giudice.

Supporto alla lettura

CONFISCA

Si tratta di una misura di sicurezza patrimoniale che consiste nell’espropriazione a favore dello Stato dei beni che servirono o furono destinati a commettere il reato (c.d. mezzi di esecuzione del reato) e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto.

L’art. 240 c.p. distingue due tipologie di confisca:

  • facoltativa: ha ad oggetto gli strumenti, il prodotto o il profitto;
  • obbligatoria: ha ad oggetto il prezzo, gli strumenti informatici o telematici utilizzati per la commissione di taluni reati specificatamente indicati, le cose il cui uso o detenzione o porto costituisce reato anche se non c’è stata sentenza di condanna.

La L. 300/2000 ha introdotto un’altra tipologia di confisca c.d. per equivalente (disciplinata dall’art. 322 ter c.p.) che deve essere disposta necessariamente dal giudice in caso di condanna o di sentenza di applicazione di pena ex art. 444 c.p., ma anche nel corso delle indagini preliminari con lo strumento del sequestro preventivo.  A tal proposito, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca attualmente opera con una duplice modalità:

  • il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta, avente ad oggetto i beni costituenti il profitto o il prezzo del reato;
  • il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente (o per valore), che interviene laddove non sia possibile procedere alla confisca diretta e che riguarda i beni di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato senza che sia necessario provare il nesso

Tuttavia, la confisca, a differenza del sequestro che ha natura cautelare provvisoria, comporta l’ablazione definitiva delle utilità patrimoniali in sequestro, secondo il disposto dell’art. 12 bis D.lgs. 74/2000, ed opera quando il procedimento penale viene definito con sentenza di condanna ovvero con applicazione della pena concordata tra le parti (patteggiamento).

L’ istituto in esame è stato esteso ai reati tributari mediante la legge finanziaria del 2008, e in tema di reati contro la Pubblica Amministrazione fa da modello l’art. 322 ter c.p..

Diverse tipologie di confisca sono previste nel d.lgs. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa delle società e degli enti. In questo caso l’istituto della confisca si connota in maniera differenziata a seconda del contesto in cui è chiamato ad operare.

Nella legislazione antimafia la confisca è divenuto lo strumento privilegiato di contrasto alla criminalità organizzata e può suddividersi in:

  • confisca di sicurezza (art. 240 c.p.);
  • confisca sanzionatoria (art. 416 bis comma 7 c.p. e 12 sexies D.l. 306/92 per la persona fisica e artt 19 e 24 ter comma 1 d.lgs. 231/2001 per le persone giuridiche);
  • confisca di prevenzione (art 24 d.lgs. 159/11 recante il nuovo codice antimafia e delle misure di prevenzione).

Un’altra figura di confisca è quella c.d. urbanistica (prevista dall’art. 44 d.P.R. 380/2001) che prevede la confisca obbligatoria di terreni e fabbricati oggetto del reato di lottizzazione abusiva.

La L. 157/2019 ha affiancato alle altre ipotesi di confisca la c.d. confisca allargata (o confisca per sproporzione) a carico di coloro che commettono alcune tipologie di reati fiscali.

Ambito oggettivo di applicazione

Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello confermava il decreto con il quale il Tribunale di Firenze aveva disposto, oltre alla misura di prevenzione personale, anche la confisca di prevenzione di plurimi beni – mobili e immobili – riconducibili ai ricorrenti.

2. I ricorrenti, con separati ricorsi aventi analogo contenuto, hanno proposto due motivi di impugnazione avente ad oggetto esclusivamente la confisca di prevenzione.

2.1. Con il primo motivo, si eccepisce l’intervenuta perdita di efficacia della confisca, in quanto la decisione della Corte di appello sarebbe intervenuta oltre il termine di un anno e sei mesi previsto dall’art. 27, comma 6, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

2.2. Con il secondo motivo, deducono la mancanza di motivazione in relazione alle questioni sollevate in primo grado e riproposte in appello in ordine alla derivazione lecita di alcuni dei beni attinti dalla confisca.

Sottolineano i difensori di aver prodotto in primo grado una consulenza di parte che ricostruiva i vari passaggi che avevano condotto alla creazione della provvista necessaria per l’acquisto dei beni. Nonostante la specificità della ricostruzione, il Tribunale si era limitato a dar atto delle contrarie risultanze accertate dalla Guardia di Finanza e la Corte di appello si limitava a richiamare l’argomentazione, lacunosa e carente, resa dal primo giudice.

In buona sostanza, la motivazione del decreto di appello era meramente apparente, in quanto non forniva una risposta critica alle doglianze difensive, ma si limitava ad aderire alle osservazioni rese sul punto dal Tribunale che, a sua volta, non aveva esaminato nel merito la diversa ricostruzione prospettata dal consulente della difesa.

Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono fondati.

2. Il primo motivo di ricorso pone la questione del superamento del termine entro il quale, in base all’art. 27, comma 6, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, la Corte di appello è tenuta a pronunciarsi sul ricorso dei soggetti destinatari del decreto di confisca.

Dall’esame del fascicolo processuale risulta che gli appelli sono stati presentati in data 3 ottobre 2022, con raccomandata ricevuta in data 6 ottobre 2022.

La decisione della Corte di appello si riservava la decisione in data 4 ottobre 2023 e il decreto motivato veniva depositato il successivo 26 aprile 2024.

Nel corso del procedimento non interveniva alcuna delle cause di sospensione del termine per la decisione previste, in maniera tassativa, dall’art. 24, comma 2, espressamente richiamato dall’art. 27, comma 7, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Considerando la data di proposizione dell’appello, ne consegue che il deposito del decreto intervenuto, dopo oltre 1 anno e 6 mesi, deve ritenersi intempestivo.

Deve precisarsi che, per consolidata giurisprudenza, il termine di un anno e sei mesi, previsto dall’art. 27, comma 6, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, decorrente dal deposito dell’atto di impugnazione, entro il quale la corte di appello deve definire il giudizio, a pena di inefficacia della confisca disposta in primo grado, ha come riferimento finale la data del deposito del decreto motivato, in quanto, svolgendosi il procedimento in camera di consiglio, il provvedimento giurisdizionale acquista giuridica esistenza solo con il deposito, che ne segna il momento perfezionativo (Sez.6, n. 21523 del 18/6/2020, Palla, Rv. 278312).

Peraltro, nel caso di specie la Corte di appello non aveva disposto il prolungamento del termine consentito dall’art. 24, comma 2, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, né risultano ulteriori cause di sospensione idonee a far ritenere rispettato il termine massimo previsto per la decisione.

3. Al termine massimo dettato dall’art. 27, comma 7, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 non si applica, come sostenuto dalla Procura generale, la sospensione feriale prevista dall’art. 2-bis, I. 7 ottobre 1969, n. 742.

Tale norma prevede che, nei procedimenti di prevenzione in cui sia stato disposto il sequestro dei beni, la sospensione feriale non si applica esclusivamente ove gli interessati o i loro difensori vi rinuncino espressamente, ovvero il giudice, a richiesta del pubblico ministero, dichiari l’urgenza del procedimento.

Per consolidata giurisprudenza, i termini processuali soggetti alla sospensione feriale, di cui alla legge n. 742 del 1969, sono soltanto quelli che incombono alle parti per il compimento di atti del procedimento, mentre, i termini ricadenti sul giudice non subiscono alcuna sospensione, come ripetutamente affermato in relazione al termine di deposito delle sentenze (si veda, in particolare, Sez.U, n. 42361 del 20/7/2017, D’Arcangelo, Rv. 270586).

Analogo principio deve essere esteso anche al termine per la decisione sul decreto che dispone la confisca di prevenzione, trattandosi di un termine imposto al giudice e non alle parti, al pari di quello previsto per il deposito delle sentenze.

Deve, pertanto, affermarsi il principio secondo cui la disciplina dettata dall’art.2-bis, I. 7 ottobre 1969, n. 742, riguarda esclusivamente la sospensione feriale dei termini incombenti sulle parti del procedimento e non anche il termine, assegnato al giudice dall’art. 27, comma 7, D.Lgs. 6 settembre 2011, 159, per la decisione dell’appello sul decreto che ha disposto la confisca di prevenzione.

4. Alla luce di tali considerazioni, il decreto impugnato – limitatamente alla parte relativa alla confisca di prevenzione e ferma restando la definitività dell’applicazione della misura di prevenzione personale non oggetto di ricorso -deve essere annullato senza rinvio, unitamente al decreto emesso dal Tribunale di Firenze il 13 luglio 2022, con conseguente restituzione agli aventi diritto di quanto in sequestro.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato nonché quello emesso dal Tribunale di Firenze del 13 luglio 2022, disponendo la restituzione di quanto in sequestro agli aventi diritto.Manda alla cancelleria per le comunicazioni di cui all’art. 626 cod. proc. pen.

Così deciso il 9 ottobre 2024.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2024.

Allegati

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