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Cassazione penale Sez. VI, 25/09/2025, n. 31913

Massima

In tema di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen.), ai fini della configurabilità del concorso morale del passeggero di un’autovettura datasi alla fuga, è necessario valutare la condotta complessivamente tenuta dall’imputato per stabilire se questa possa essere interpretata come condivisione del comune progetto di sottrarsi al controllo.

Supporto alla lettura

RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE

Il reato di resistenza a pubblico ufficiale si configura quando una persona usa violenza o minaccia nei confronti di un pubblico ufficiale, cioè colui che esercita una funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Le prime due funzioni sono riferibili a parlamentari, consiglieri regionali e giudici; la funzione amministrativa, invece, è riferibile a tutti coloro che dipendono da una pubblica amministrazione (es. medici, cancellieri, docenti, carabinieri, poliziotti ecc.)

Caratteristica fondamentale del reato di resistenza a pubblico ufficiale è che l’atto di ufficio sia già iniziato e che la violenza o la minaccia sia contemporanea allo svolgimento dell’attività.

Perché il reato sia configurabile, è necessario che:

  • la condotta dell’imputato sia attiva: deve esserci un’azione concreta diretta a ostacolare il pubblico ufficiale;
  • l’atto sia intenzionale: l’accusato deve aver agito con la volontà di impedire o ostacolare il pubblico ufficiale;
  • il pubblico ufficiale sia in servizio e stia esercitando le sue funzioni: come un controllo stradale, un arresto o un’operazione di ordine pubblico.

In altre parole, la persona che si oppone al pubblico ufficiale o all’incaricato del pubblico servizio deve influire negativamente sulla libertà di movimento del pubblico funzionario.

Il Codice Penale prevede per questo reato una pena della reclusione da 6 mesi a 5 anni.

Se vi sono aggravanti, come l’uso di armi o l’aver causato lesioni al pubblico ufficiale, la pena può aumentare. Inoltre, se il reato viene commesso in concorso con altre persone, le sanzioni possono essere ulteriormente aggravate.

Esistono tuttavia circostanze attenuanti, che possono ridurre la pena, ad esempio:

  • se l’atto di resistenza è stato proporzionato e non ha provocato danni gravi;
  • se l’imputato ha agito in stato di necessità o legittima difesa;
  • se la condotta può essere ridimensionata rispetto all’accusa formulata.

Ambito oggettivo di applicazione

SVOLGIMENTO

1. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Torre Annunziata, con rito abbreviato, ha assolto A.A. dal delitto di cui agli artt. 110-337 cod. pen., rilevando che la condotta da lui tenuta integra una mera resistenza passiva, in quanto non è stato l’autore delle manovre azzardate -poste in essere dal conducente dell’autovettura a bordo della quale viaggiava- che hanno messo in pericolo l’incolumità degli operanti e degli altri utenti della strada.

 

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata, rilevando che dalla condotta complessivamente tenuta dal ricorrente emerge la sua responsabilità a titolo di concorso morale nel delitto di cui all’art. 337 cod. pen.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va preliminarmente rilevato che il ricorso è ammissibile, in quanto l’art. 593, comma 2, cod. proc. pen., come modificato dalla L. 9 agosto 2024, n. 114, entrata in vigore il 25 agosto 2024, stabilisce che “il pubblico ministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all’articolo 550, commi 1 e 2”, con la conseguenza che l’unica impugnazione esperibile avverso tali sentenze è il ricorso per cassazione, che, in assenza di ulteriori previsioni limitative, deve ritenersi ammesso per tutti i motivi di cui all’art. 606 cod. proc. pen.

 

2. Ciò premesso, il ricorso è fondato e merita accoglimento.

 

2.1. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di resistenza a pubblico ufficiale, integra l’elemento materiale della violenza la condotta del soggetto che, per sfuggire all’intervento delle forze dell’ordine, si dia alla fuga , alla guida di un’autovettura, ponendo deliberatamente in pericolo, con una condotta di guida pericolosa, l’incolumità personale degli altri utenti della strada (Sez. 1, n. 41408 del 04/07/2019, Foriglio, Rv. 277137; Sez. 2, n. 44860 del 17/10/2019, Besana, Rv. 277765).

Si ritiene, inoltre, che integri il concorso morale nel delitto di cui all’art. 337 cod. pen. la condotta di chi, assistendo a una resistenza attiva posta in essere con violenza da altra persona nei confronti di pubblici ufficiali, rafforzi l’altrui azione offensiva o ne aggravi gli effetti (Sez. 6, n. 18485 del 27/04/2012, Carta, Rv. 252690; Sez. 6, n. 13160 del 05/03/2020, Mirabilie, Rv. 279030).

Con riferimento alla fattispecie concreta di fuga a bordo di una vettura, risponde, quindi, del reato anche il passeggero che, avendo manifestato la volontà di sfuggire alla cattura, ha accettato in tale modo di condividere ogni possibilità offerta dalla vettura stessa in quanto idonea a riuscire nell’intento (Sez. 2, n. 4235 del 13/10/1982, dep. 1983, Moretti, Rv. 158908).

 

2.2. Il Tribunale non ha fatto corretta applicazione di tali principi, in quanto ha segmentato la condotta, valutandone solo la prima parte. Ha, quindi, rilevato che solo il conducente dell’autovettura può rispondere della condotta consistente nel porre in essere manovre azzardate, con cui ha messo in pericolo l’incolumità dei passanti, essendo inseguito dalla polizia giudiziaria per una decina di minuti prima di essere costretto a interrompere la marcia a causa della viabilità ostruita.

Non ha, però, considerato se la condotta tenuta in quel momento dall’imputato, che è sceso precipitosamente dall’auto, dileguandosi a piedi e facendo perdere le proprie tracce, mentre il passeggero seduto dietro ha puntato una pistola contro l’operante che cercava di avvicinarsi, così consentendo al conducente di riprendere, con manovra spregiudicata, la fuga, sia indicativa del concorso morale nel delitto di resistenza.

Come correttamente evidenziato dal Procuratore ricorrente, al fine di valutare la sussistenza del concorso morale dell’imputato è necessario valutare la condotta complessivamente tenuta al fine di stabilire, alla luce di tutti gli elementi del fatto e del contesto in cui esso si è sviluppato, se possa essere interpretata come condivisione del comune progetto di sottrarsi al controllo, inizialmente attuato a bordo dell’autovettura e, poi, proseguito mediante l’allontanamento a piedi.

 

3. In conclusione, quindi, la sentenza va annullata con rinvio al Tribunale di Torre Annunziata in diversa composizione per nuovo giudizio sul punto.

 

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Torre Annunziata in diversa composizione.

 

Conclusione

Così deciso in Roma l’11 settembre 2025.

 

Depositata in Cancelleria il 25 settembre 2025.

Allegati

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