SVOLGIMENTO
1. La Corte di appello di Napoli – in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 20 settembre 2023- dichiarava non doversi procedere nei confronti di (Omissis) in ordine al reato di stalking sub B) perché estinto per prescrizione e rideterminava la pena in ordine al reato di maltrattamenti in famiglia sub A).
2. Avverso la sentenza (Omissis), per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso deducendo:
-violazione di legge, in relazione agli artt. 601 e ss cod. proc. pen., per avere la Corte di appello, nonostante rituale e tempestiva eccezione, trattato il processo in forma cartolare nel mancato rispetto del termine minimo di comparizione, avendo l’imputata ricevuto notifica del decreto di citazione solo in data 7 gennaio 2025 per l’udienza del 20 gennaio 2025;
– violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte di appello fondato la sentenza su un quadro probatorio incompleto, insufficiente ed approssimativo e per non avere fornito adeguata risposta alle argomentazioni difensive;
– vizio di motivazione e violazione in legge in relazione al trattamento sanzionatorio eccessivo e non adeguato alla gravità dei fatti.
4. L’udienza si è svolta in forma non partecipata. Il Pg e i difensori della imputata e della parte civile hanno presentato conclusioni scritte riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. È fondato il primo motivo di ricorso con conseguente assorbimento di tutti gli altri.
2. Dall’esame del carteggio – che la Corte di cassazione può visionare nel caso di questioni di natura processuale – risulta che il decreto di vocatio in ius per il giudizio di appello veniva notificato alla imputata in data 7 gennaio 2025 per la successiva udienza del 20 gennaio, senza dunque che venisse rispettato il termine minimo di comparizione fissato in venti giorni, trattandosi di appello antecedente al 1 luglio 2024 e per il quale non è operativa la nuova disciplina dei termini di comparizione introdotti con il D.Lgs. del 10 ottobre 2020 n. 150 (ed riforma “Cartabia”).
2.1. I mancato rispetto del termine di comparizione integra una ipotesi di nullità di ordine generale e a regime intermedio che deve essere eccepita dalla parte interessata entro i termini previsti dall’art. 180 cod. proc. pen. e quindi prima della deliberazione della sentenza (ex multis, Sez. Un. n 42125 del 27/06/2024, Cirelli, Rv. 287096).
2.2. Nel caso in esame la ricorrente, per il tramite del difensore, eccepiva la inosservanza dei termini, inviando ritualmente le conclusioni scritte presso la Cancelleria della Corte di appello a mezzo PEC. Nonostante ciò, il processo veniva trattato in forma cartolare e deciso con la sentenza oggetto del presente ricorso, senza alcun accenno alle conclusioni formulate per conto e nell’interesse della imputata appellante.
2.3. Al mancato rispetto del termine di comparizione, tempestivamente eccepito, segue, quindi, l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.
Conclusione
Così deciso in Roma il 27 giugno 2025.
Depositata in Cancelleria il 25 settembre 2025.
