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Cassazione penale Sez. VI, 25/09/2025, n. 31910

Massima

Qualora l’imputato riceva la notifica del decreto di citazione per l’udienza d’appello senza il rispetto di detto termine e il suo difensore sollevi ritualmente e tempestivamente l’eccezione (nella specie, tramite conclusioni scritte inviate a mezzo PEC), la sentenza emessa dalla Corte di appello che abbia ignorato l’eccezione e trattato il processo deve essere annullata con rinvio per un nuovo giudizio.

Supporto alla lettura

PUNIBILITA

La punibilità si definisce come l’insieme delle eventuali condizioni, ulteriori ed esterne rispetto al fatto antigiuridico e colpevole, che fondano o escludono l’opportunità di punirlo. Ad esempio, l’art. 131-bis c.p. prevede l’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto quando l’offesa è, per le modalità della condotta e l’esiguità del danno o del pericolo, particolarmente tenue e se il comportamento non è abituale.

Sulla base della teoria generale del reato, secondo la concezione tripartita (maggioritaria), l’ illecito penale si scompone in:

1) Il fatto: : è l’insieme degli elementi oggettivi che individuano e caratterizzano ogni singolo reato come offesa a uno o più beni giuridici.

2) l’antigiuridicità: esprime il rapporto di contraddizione tra il fatto e l’ordinamento giuridico

3) la colpevolezza:  l’insieme dei requisiti dai quali dipende la possibilità di muovere all’agente un rimprovero per aver commesso il fatto antigiuridico ( dolo, colpa, dolo misto a colpa, assenza di scusanti, la conoscenza o la conoscibilità della legge penale violata)

Invero, alla luce della teoria quadripartita del reato, anche la punibilità assurgerebbe ad elemento costitutivo del reato anziché costituire una mera “normale conseguenza” del reato. In altri termini, ove la punibilità difetti per qualsiasi ragione, non sarebbe ravvisabile reato nonostante la compresenza degli altri elementi.

Le cause di esclusione della punibilità sono:

  • cause personali concomitanti di non punibilità:  alcune situazioni che attengono
    alla posizione personale dell’agente o ai suoi rapporti con la vittima; cause personali
    sopravvenute di non punibilità: comportamenti dell’agente susseguenti alla commissione
    del fatto antigiuridico e colpevole;
  • cause oggettive di non punibilità: situazioni che ineriscono all’entità dell’offesa;
  • cause di estinzione del reato: fatti naturali o giuridici successivi alla commissione del fatto antigiuridico e colpevole, che o sono del tutto indipendenti da comportamenti dell’agente o che non esauriscono in un comportamento dell’agente. Il legislatore rimette al giudice il compito di valutare l’opportunità di un’effettiva punizione dell’autore di un fatto antigiuridico e colpevole.

Ambito oggettivo di applicazione

SVOLGIMENTO

1. La Corte di appello di Napoli – in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 20 settembre 2023- dichiarava non doversi procedere nei confronti di (Omissis) in ordine al reato di stalking sub B) perché estinto per prescrizione e rideterminava la pena in ordine al reato di maltrattamenti in famiglia sub A).

 

2. Avverso la sentenza (Omissis), per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso deducendo:

-violazione di legge, in relazione agli artt. 601 e ss cod. proc. pen., per avere la Corte di appello, nonostante rituale e tempestiva eccezione, trattato il processo in forma cartolare nel mancato rispetto del termine minimo di comparizione, avendo l’imputata ricevuto notifica del decreto di citazione solo in data 7 gennaio 2025 per l’udienza del 20 gennaio 2025;

– violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte di appello fondato la sentenza su un quadro probatorio incompleto, insufficiente ed approssimativo e per non avere fornito adeguata risposta alle argomentazioni difensive;

– vizio di motivazione e violazione in legge in relazione al trattamento sanzionatorio eccessivo e non adeguato alla gravità dei fatti.

 

4. L’udienza si è svolta in forma non partecipata. Il Pg e i difensori della imputata e della parte civile hanno presentato conclusioni scritte riportate in epigrafe.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. È fondato il primo motivo di ricorso con conseguente assorbimento di tutti gli altri.

 

2. Dall’esame del carteggio – che la Corte di cassazione può visionare nel caso di questioni di natura processuale – risulta che il decreto di vocatio in ius per il giudizio di appello veniva notificato alla imputata in data 7 gennaio 2025 per la successiva udienza del 20 gennaio, senza dunque che venisse rispettato il termine minimo di comparizione fissato in venti giorni, trattandosi di appello antecedente al 1 luglio 2024 e per il quale non è operativa la nuova disciplina dei termini di comparizione introdotti con il D.Lgs. del 10 ottobre 2020 n. 150 (ed riforma “Cartabia”).

 

2.1. I mancato rispetto del termine di comparizione integra una ipotesi di nullità di ordine generale e a regime intermedio che deve essere eccepita dalla parte interessata entro i termini previsti dall’art. 180 cod. proc. pen. e quindi prima della deliberazione della sentenza (ex multis, Sez. Un. n 42125 del 27/06/2024, Cirelli, Rv. 287096).

 

2.2. Nel caso in esame la ricorrente, per il tramite del difensore, eccepiva la inosservanza dei termini, inviando ritualmente le conclusioni scritte presso la Cancelleria della Corte di appello a mezzo PEC. Nonostante ciò, il processo veniva trattato in forma cartolare e deciso con la sentenza oggetto del presente ricorso, senza alcun accenno alle conclusioni formulate per conto e nell’interesse della imputata appellante.

 

2.3. Al mancato rispetto del termine di comparizione, tempestivamente eccepito, segue, quindi, l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio.

 

P.Q.M.

 

Annulla la sentenza e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.

 

Conclusione

Così deciso in Roma il 27 giugno 2025.

 

Depositata in Cancelleria il 25 settembre 2025.

Allegati

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