• Home
  • >
  • Cassazione penale sez. VI, 23/08/2023, n. 35505

Cassazione penale sez. VI, 23/08/2023, n. 35505

Massima

In tema di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.), qualora la pena sia stata applicata su richiesta dell’imputato (ex art. 444 c.p.p. – patteggiamento) e sia stata irrogata una pena detentiva come tre anni di reclusione, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto per lamentare la mancata sostituzione della pena.

Supporto alla lettura

PENE SOSTITUTIVE

Le pene sostitutive, introdotte dalla riforma Cartabia con l’art. 20 bis c.p., demandando la disciplina alla legge speciale, e precisamente al nuovo Capo III della L. 689/1981, sono un insieme di sanzioni alternative alla reclusione che permettono di sostituire la pena detentiva in alcuni casi.

Queste pene prevedono:

 la semilibertà (in caso di condanna alla reclusione o all’arresto non superiori a 4 anni): il condannato può uscire di casa per svolgere attività lavorative, scolastiche, familiari o di pubblica utilità, con specifiche limitazioni;

 la detenzione domiciliare (in caso di condanna alla reclusione o all’arresto non superiori a 4 anni): il condannato deve rimanere in casa, con alcune eccezioni per attività specifiche;

 il lavoro di pubblica utilità (in caso di condanna alla reclusione o all’arresto non superiori a 3 anni): il condannato svolge un lavoro non retribuito per enti pubblici o associazioni di volontariato;

 la pena pecuniaria (in caso di condanna alla reclusione o all’arresto non superiori a 1 anno): il condannato è obbligato a pagare una somma di denaro al fisco

L’applicabilità delle pene sostitutive è valutata dal giudice in base alle circostanze del reato, alla personalità del condannato e alla necessità di garantire l’effettività della pena. Il condannato deve dimostrare di essere una persona meritevole e di voler seguire il percorso rieducativo.

Le pene sostitutive possono essere applicate anche nei procedimenti pendenti, a condizione che sia stata fatta richiesta da parte dell’imputato. 

Ambito oggettivo di applicazione

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che al ricorrente è stata applicata, su richiesta ex art. 444 c.p.p., la pena finale di anni tre di reclusione per il reato di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.);

Rilevato che il ricorrente lamenta la mancata sostituzione della pena detentiva ai sensi dell’art. 545-bis c.p.p..

Rilevato che il ricorso per cassazione è stato proposto per motivi non consentiti in relazione alla tipologia di sentenza, atteso che l’art. 448 c.p.p., comma 2-bis, limita l’impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Il Consigliere estensore.

Dispone, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196art. 52, che s’ apposta, a cura della cancelleria, sull’originale del provvedimento, un’annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza. Così deciso in Roma, il 5 luglio 2023.

Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2023

Allegati

    [pmb_print_buttons]

    Accedi