Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Rilevato che al ricorrente è stata applicata, su richiesta ex art. 444 c.p.p., la pena finale di anni tre di reclusione per il reato di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.);
Rilevato che il ricorrente lamenta la mancata sostituzione della pena detentiva ai sensi dell’art. 545-bis c.p.p..
Rilevato che il ricorso per cassazione è stato proposto per motivi non consentiti in relazione alla tipologia di sentenza, atteso che l’art. 448 c.p.p., comma 2-bis, limita l’impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Il Consigliere estensore.
Dispone, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52, che s’ apposta, a cura della cancelleria, sull’originale del provvedimento, un’annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza. Così deciso in Roma, il 5 luglio 2023.
Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2023
