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Cassazione penale sez. VI, 18/04/2025, n.15743

Massima

In tema di mandato d’arresto europeo, la facoltà riconosciuta alla Corte d’Appello di rinviare la consegna al fine di consentire che la persona richiesta espii in Italia la pena inflitta per un reato diverso da quello oggetto del mandato d’arresto, implica una valutazione di opportunità che non necessita di particolare motivazione.

Supporto alla lettura

MANDATO ARRESTO EUROPEO

Il mandato d’arresto europeo (“MAE”) è un procedimento giudiziario semplificato di consegna ai fini dell’esercizio dell’azione penale o dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privativa della libertà. Un mandato emesso dalle autorità giudiziarie di uno Stato membro è valido in tutto il territorio dell’Unione europea. Il mandato d’arresto europeo è operativo dal 1° gennaio 2004. Esso ha sostituito i lunghi procedimenti di estradizione tra gli Stati dell’UE.

Ambito oggettivo di applicazione

Fatto
RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Brescia ha ritenuto

sussistenti le condizioni per accordare la consegna di Za.Lu. alla autorità giudiziaria della Repubblica Federale di Germania, che l’ha richiesta in forza di mandato di arresto europeo processuale emesso in data 13 dicembre 2024, finalizzato all’esecuzione di un ordine di arresto interno emesso in data 22 ottobre 2024 dal Tribunale di Mosbach in relazione all’accusa provvisoria di furto in un studio medico con violenza sulle cose, commesso in L / K nella notte tra il 29 e 30 luglio 2023, in violazione degli artt. 242, comma 1, 244, commi 1 n. 3 e 4, 303, comma 1, 303, commi 52 e 53 e 2 del Codice penale tedesco.

Prima solo in motivazione, poi anche in dispositivo integrato con procedura di correzione di errore materiale (art. 130 cod. proc. pen.), la Corte di appello ha, inoltre, stabilito di subordinare la consegna alla condizione che Za.Lu., dopo essere stato sottoposto a processo, sia rinviato nello Stato italiano per scontarvi la pena eventualmente applicata nei suoi confronti dalla Stato membro di emissione.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il consegnando attraverso il proprio difensore, con formulazione di un unico motivo di ricorso con il quale censura la motivazione con cui la Corte territoriale ha motivato, ai sensi dell’art. 24 della legge n. 69 del 2005, la scelta discrezionale di non rinviare la consegna al fine di consentirgli di scontare la pena inflittagli in Italia per altro fatto risultante dal suo certificato penale.

Secondo la difesa, infatti, l’esercizio di tale facoltà discrezionale non risulterebbe argomentato, atteso che in tal modo viene meno sia la garanzia dell’esecuzione della pena in Italia, sia il diritto del condannato di poter accedere alle misure alternative alla detenzione.

Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché fondato su motivo non proponibile in sede di legittimità.

2. La Corte di appello ha argomentato la scelta, demandatale in via discrezionale dall’art. 24 della legge n. 69 del 2005, di non rinviare la consegna onde consentire al ricorrente di scontare la pena inflittagli in Italia in distinto procedimento, reputando più urgente consentire la celebrazione del processo straniero, tenuto conto altresì che in ogni caso Za.Lu. dovrà essere rimandato in Italia qualora all’esito del procedimento tedesco riporti condanna, per in Italia espiare la relativa pena”.

A fronte di siffatta argomentata motivazione dell’esercizio della facoltà discrezionale di non disporre il rinvio della consegna non è consentito proporre ricorso per cassazione per motivi diversi da quelli di violazione di legge, come oggi stabilito dall’art. 22, comma 1, legge n. 69 del 2005 come sostituito dall’art. 18, comma 1, lett. a, del D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, laddove il ricorrente si duole, invece, del merito stesso di quella determinazione, adottata nel pieno rispetto del dettato normativo e dell’interpretazione datane dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità. La stessa difesa del ricorrente riporta, infatti, correttamente il principio già affermato secondo cui in tema di mandato d’arresto europeo, la facoltà riconosciuta alla Corte d’Appello di rinviare la consegna al fine di consentire che la persona richiesta espii in Italia la pena inflitta per un reato diverso da quello oggetto del mandato d’arresto, implica una valutazione di opportunità che non necessita di particolare motivazione (Sez. 6, n. 4776 del 30/01/2020, Morad, Rv. 278115; conf. Sez. 6, n. 10892 del 05/03/2014, B., Rv. 259340 emessa nel vigore della precedete disciplina relativa ai limiti del ricorso per cassazione), ponendo volutamente l’accento sulla specificità del caso considerato dalla pronuncia, ma omettendo di attribuire preminente rilievo al ribadito carattere discrezionale della decisione.

3. Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento ciascuno di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in Euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005.

Così deciso in Roma il 18 aprile 2025.

Depositata in Cancelleria il 22 aprile 2025.

Allegati

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