All’imputato era stato contestato di essersi appropriato, in qualità di addetto agli automezzi del Tribunale di Torino, di un lampeggiante in uso alle auto di servizio, che consegnava ad altra persona per farne un uso momentaneo, la quale dopo l’uso immediatamente lo restituiva (fatto commesso tra il 23 febbraio e il 2 marzo 2015).
Il Giudice riteneva che, sulla base dell’arresto delle Sezioni Unite n. 19054 del 2012, non fosse configurabile il peculato d’uso, non essendo stato apportato alcun danno di tipo economico alla p.a. e alcuna lesione concreta alla funzionalità dell’ufficio (il lampeggiante risultava non utilizzato dalla metà del 2014 e non era destinato ad alcun altro servizio istituzionale al momento dei fatti).
2. Nel ricorso, si deducono i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. c.p.p.:
2.1. Violazione di legge, in ordine alla ritenuta insussistenza del fatto.
Il ricorrente, pur consapevole dell’orientamento interpretativo applicato dal giudice nel caso in esame, sollecita un ripensamento dell’esegesi sul reato di peculato d’uso nel particolare caso in cui l’uso del bene pubblico non si esaurisca nel rapporto diretto con l’agente pubblico, ma coinvolga, come nella specie, un terzo estraneo che concorra nella condotta appropriativa temporanea.
Andrebbe considerata in tal caso la lesione del buon andamento e all’imparzialità della p.a., concorrendo il pubblico agente alla realizzazione di interessi di terzi nell’utilizzazione sicuramente illecita del bene pubblico: il lampeggiante, pur avendo un esiguo valore economico, si presta ad un uso distorto (al pari della paletta di servizio o di una pistola) che viene a ledere il corretto funzionamento degli uffici pubblici.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Le Sezioni Unite hanno da tempo fissato le linee ermeneutiche per stabilire quando il peculato d’uso raggiunga la soglia della rilevanza penale (Sez. U, n. 19054 del 20/12/2012, dep. 2013, Vattani, Rv. 255296).
Hanno così affermato la necessità che la condotta dell’agente pubblico produca una apprezzabile lesione ai beni tutelati dall’art. 314 c.p., che stante la natura plurioffensiva del reato, sono da identificarsi nel buon andamento dell’attività della pubblica amministrazione (sotto i profili della legalità, efficienza, probità e imparzialità, in tal senso, cfr. Sez. U, n. 38691 del 25/06/2009, Caruso, Rv. 244190) e nel patrimonio della stessa o di terzi.
Si tratta di una plurioffensività generalmente alternativa, con la conseguenza, in particolare, che l’eventuale mancanza di danno patrimoniale non esclude la sussistenza del reato, in presenza delle lesione dell’altro interesse, protetto dalla norma, del buon andamento della pubblica amministrazione.
Naturalmente la lesione di quest’ultimo bene giuridico assumerà connotati diversi in considerazione della tipologia di res oggetto dell’abusivo possesso.
3. Fatte queste premesse, va rilevato che la fattispecie in esame ha ad oggetto un lampeggiante di colore blu, ovvero uno strumento generalmente in uso alle forze in servizio di ordine pubblico o anche a coloro che svolgono determinati pubblici servizi (D.Lgs. n. 285 del 1995, art. 177) e che porta il quivis de populo ad identificare il portatore o detentore come soggetto appartenente alle suddette categorie di persone.
Trattasi invero di un oggetto, che, allorchè usato, esonera dall’osservanza degli obblighi, dei divieti e delle limitazioni relativi alla circolazione stradale e porta a identificare il suo detentore con un soggetto in servizio di ordine pubblico o assimilato; un oggetto, quindi, idoneo ad esteriorizzare ai cittadini le qualità personali di chi lo detiene e il potere connesso all’uso dello stesso.
Si ritiene infatti che il possesso di detto dispositivo, laddove contraffatto, integri il reato all’art. 497 ter c.p., comma 1, n. 1, (Sez. 5, n. 32964 del 29/05/2014, Piva, Rv. 260191, nella specie il lampeggiante, acquistato su internet, era stato collocato sul tetto di un’auto), proprio perchè il suo uso improprio può trarre in inganno il pubblico e gli stessi addetti alla circolazione stradale.
Quindi l’aver consentito, se pur temporaneamente a terzi estranei alla p.a., di possedere il suddetto dispositivo, la cui funzione come ha spiegato la ora richiamata pronuncia è di identificare il soggetto pubblico che lo utilizza e le funzioni ad esso attribuite, costituisce un vulnus al buon andamento della pubblica amministrazione, che non può essere circoscritto, come ha ritenuto la sentenza impugnata, alla impossibilità o meno della sua utilizzazione per i servizi di tutela.
4. Ne consegue quindi l’annullamento della sentenza impugnata, affinchè sia celebrato un nuovo giudizio che si atterrà ai principi sopra enunciati.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2018