Svolgimento del processo
1. Con il provvedimento in epigrafe indicato il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Marsala ha applicato su accordo delle parti nei confronti di (omissis), ai sensi dell’art. 444 c.p.p., la pena richiesta per i reati di cui agli artt. 99, 572 e 574 c.p., commessi negli anni dal (Omissis).
2. Con la sentenza il giudice ha dato atto di avere rinviato l’udienza dopo la lettura del dispositivo della sentenza di patteggiamento a seguito dell’avviso dato alla parte della facoltà di chiedere l’applicazione di una pena sostitutiva ai sensi dell’art. 545-bis c.p.p. e della richiesta del difensore munito di procura speciale di applicazione della pena del lavoro di pubblica utilità, ma di avere rigettato all’udienza successiva del 22 marzo 2023 la richiesta confermando il dispositivo. Nella motivazione della sentenza si giustifica il rigetto perchè dalle informazioni assunte tramite il Comm.to di P.S. emergevano elementi tali da far ritenere che l’imputato non avrebbe rispettato le prescrizioni comuni previste per le pene sostitutive L. 24 novembre 1981, n. 689, ex art. 59 nuovo testo (recte: L. n. 689 del 1981, artt. 56-ter e 58).
3. Con unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta il vizio di motivazione perchè la L. n. 689 del 1981, art. 59 detta le condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva che non attengono al giudizio prognostico circa il rispetto delle prescrizioni connesse con la pena sostitutiva.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è inammissibile.
Dell’art. 545-bis c.p.p., il comma 1 prevede che quando è stata applicata la pena detentiva non superiore a quattro anni e non è stata ordinata la sospensione condizionale, subito dopo la lettura del dispositivo, il giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 53 ne dà avviso alle parti. Se l’imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, acconsente alla sostituzione della pena detentiva con una pena diversa dalla pena pecuniaria, ovvero se può aver luogo la sostituzione con detta pena, il giudice, sentito il pubblico ministero, quando non è possibile decidere immediatamente, fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all’ufficio di esecuzione penale esterna competente; in tal caso il processo è sospeso.
Va, tuttavia, considerato che tale disciplina non è applicabile al patteggia mento.
La L. n. 689 del 1981, art. 448, comma 1-bis, adattando il meccanismo del 545-bis cit. alle peculiarità del patteggiamento, prevede che anche la sostituzione della pena deve essere oggetto di accordo tra le parti e, in tal caso, rinvia, nei limiti della compatibilità, alla disciplina dell’art. 545-bis c.p.p., comma 2, in merito alla possibilità per il giudice di acquisire informazioni dall’ufficio di esecuzione penale esterna e dalla polizia giudiziaria al fine di decidere sull’istanza di sostituzione.
Non richiama, invece, proprio per la presenza di una disciplina specifica, anche il comma 1.
Questo il testo dell’art. 448 c.p.p., comma 1-bis:
“Nei casi previsti dal comma 1, quando l’imputato e il pubblico ministero concordano l’applicazione di una pena sostitutiva di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 53 il giudice, se non è possibile decidere immediatamente, sospende il processo e fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all’ufficio di esecuzione penale esterna competente. Si applica, in quanto compatibile, l’art. 545-bis, comma 2″.
2. Il G.i.p. del Tribunale di Marsala ha perciò errato nell’applicare dell’art. 545-bis c.p.p., il comma 1 al patteggiamento.
Ne consegue che il ricorso è inammissibile perchè i limiti della ricorribilità del patteggiamento sono rimasti immutati, non potendo in sede di patteggiamento il giudice sollecitare una sostituzione della pena difforme da quella che è stata concordata.
Certamente non si verte nel caso di pena illegale o di sentenza non conforme alla volontà della parte.
Tra l’altro va ricordato che la valutazione operata in sede di sostituzione è regolata dalla L. n. 689 del 1981, art. 58, nuovo testo, che espressamente prevede che la sostituzione non possa avere luogo se ricorrono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni (di cui all’art. 56-ter) non saranno adempiute dal condannato.
Sicchè è errato il riferimento operato in sentenza, anzichè a dette disposizioni, a quelle della L. n. 689 del 1981, art. 59 che disciplinano, invece, le nuove preclusioni soggettive previste per la sostituzione della pena detentiva.
3. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Non si ritiene di irrogare la prevista sanzione pecuniaria, essendo il ricorso, pur se inammissibile, conseguente ad una errata applicazione della normativa processuale che ha dato luogo ad un anomalo sviluppo procedimentale che poteva in astratto legittimare la proposizione del ricorso per cassazione sulla carenza di motivazione in merito alla mancata sostituzione della pena detentiva.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52 che sia apposta, a cura della cancelleria, sull’originale del provvedimento, un’annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.
Così deciso in Roma, il 13 settembre 2023.
Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2023
