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Cassazione penale sez. VI, 10/07/2023, n. 29947

Massima

In tema di misure cautelari personali, specificamente per gli arresti domiciliari ai sensi dell’art. 385 c.p., l’“abitazione” va intesa rigorosamente come lo spazio fisico delimitato dell’unità immobiliare in cui si svolge la vita domestica. Poiché tale misura cautelare deve essere condotta con modalità analoghe a quelle della detenzione in carcere (intra muraria), ogni allontanamento al di fuori di tale stretta delimitazione – escluse solo le pertinenze parzialmente aperte o scoperte che ne siano parte integrante (balconi, terrazzi, cortili interni)costituisce un’evasione penalmente rilevante, rendendo legittimo l’arresto dell’individuo.

Supporto alla lettura

MISURE CAUTELARI

Si tratta di quei provvedimenti, di natura provvisoria ed immediatamente esecutiva, emessi dall’Autorità Giudiziaria, finalizzati a prevenire determinati eventi che possono verificarsi durante le indagini preliminari o nel corso del processo, capaci di compromettere la funzione giurisdizionale.

Le misure cautelari si dividono in:

– PERSONALI: cioè limitative della libertà personale. Possono essere:

  • coercitive (sopprimono o limitano la libertà personale): si distinugono in custodiali, quindi arresti domiciliari (art. 284 c.p.p.), custodia in carcere (art. 285 c.p.p.), custodia in luogo di cura (art. 286 c.p.p.); non custodiali, divieto di espatrio (art. 281 c.p.p.), obbligo di presentazione alla P.G. (art. 282 c.p.p.), allontanamento dalla casa familiare (art. 282bis c.p.p.), divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282ter c.p.p.), divieto e obbligo di dimora (art. 283 c.p.p.)
  • interdittive (diritti e facoltà personali): quindi: sospensione della potestà di genitore (art. 288 c.p.p.), sospensione da un pubblico ufficio o servizio (art. 289 c.p.p.), in questo caso il GIP deve prima procedere ad interrogatorio, divieto di esercitare determinate attività (art. 290 c.p.p.)

– REALI: provvedimenti che incidono sul patrimonio, hanno finalità cautelari riferibili o alla garanzia per il pagamento delle pene pecuniarie, spese di giustizia ed eventuali risarcimenti danni (sequestro conservativo, artt. 316-320 c.p.p.), ovvero all’esigenza di impedire la commissione di nuovi reati o ulteriori conseguenze a quelli già commessi (sequestro preventivo, artt. 321-323 c.p.p.). Tali misure vanno richieste al giudice da parte del P.M., per esse è previsto un sistema di impugnazioni e non sono condizionate ai presupposti dei gravi indizi e delle esigenze cautelari.

Per quanto riguarda le condizioni per l’applicazione di tali misure, bisogna guardare a:

  • limite edittale della pena: delitti, pena dell’ergastolo o della reclusione superiore al massimo a 3 anni per le misure coercitive diverse dalla custodia cautelare in carcere e per le misure interdittive, pena della reclusione non inferiore nel massimo a 4 anni per la custodia cautelare in carcere;
  • gravi indizi di colpevolezza;
  • esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.): devono essere specifiche ed inderogabili, relative ad un pericolo di inquinamento probatorio ed attuale, fondate su circostanze, espressamente indicate nel provvedimento, pena nullità (in questo caso la custodia cautelare non può avere durata superiore ai 30 giorni ed è prorogabile fino a un massimo di 90 giorni). Se vi è fuga o pericolo di fuga, quando la pena applicabile in concreto superi i due anni di reclusione, oppure per gravi delitti con uso delle armi o altri mezzi di violenza personale, contro ordine costituzionale, criminalità organizzata.

Il giudice adotterà la misura cautelare più opportuna, secondo i principi di adeguatezza di proporzionalità, di obbligatorietà della custodia cautelare, nel caso di criminalità organizzata, omicidio volontario, prostituzione o pornografia minorile. Non può disporsi la custodia cautelare in carcere di donna incinta, madre di prole inferiore a 3 anni con lei convivente, padre se la madre è deceduta o impossibilitata a dare assistenza alla prole, ultrasettantenne.

L’applicazione della misura avviene con provvedimento del giudice, su richiesta del P.M., il quale dovrà trasmettere al giudice, unitamente alla richiesta di applicazione di una misura cautelare, non solo gli elementi che sono a fondamento di essa, ma anche quelli a favore dell’imputato, le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate. All’esecuzione dell’ordinanza dovrà seguire l’interrogatorio (c.d. di garanzia) della persona interessata. Nel caso di mancata esecuzione per irreperibilità della persona da sottoporre alla misura cautelare, l’art. 295 c.p.p. prevede che a seguito di verbale di vane ricerche, il giudice dichiari la latitanza del soggetto, quando la misura sia di tipo coercitivo, ma non necessariamente custodiale.

Avverso l’ordinanza che applica le misure, oltre il ricorso per cassazione è previsto il duplice rimedio del riesame e dell’appello.

Ambito oggettivo di applicazione

Svolgimento del processo

1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Foggia non ha convalidato l’arresto di (omissis) in relazione al reato di cui all’art. 385 c.p..

2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia deducendo violazione dell’art. 385 c.p. essendo stato erroneamente escluso l’allontanamento del (omissis) dal domicilio presso il quale era ristretto, pur a seguito del suo rinvenimento al di fuori della abitazione ove era ristretto.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.

2. Erroneamente il giudice ha escluso l’allontanamento del (omissis) dal domicilio presso il quale era agli arresti nonostante fosse stato trovato al suo esterno in una strada che faceva angolo con quella pertinente alla predetta abitazione, assumendo di non potersi attenere ad una nozione di allontanamento non consentita dal divieto di analogia in malam partem. Invero, secondo costante orientamento, in tema di evasione dalla detenzione domiciliare, agli effetti dell’art. 385 c.p. deve intendersi per abitazione lo spazio fisico delimitato dall’unità abitativa in cui la persona conduce la propria vita domestica, con esclusione di ogni altra pertinenza, ad eccezione di quegli ambiti parzialmente aperti (balconi, terrazzi) o scoperti (cortili interni, chiostrine) che costituiscano parte integrante dell’unità immobiliare, in quanto la detenzione domiciliare deve svolgersi secondo modalità analoghe a quelle della misura intra muraria (Sez. 6, n. 47317 del 28/10/2016, Di Carlo, Rv. 268500 – 01), sicchè il rinvenimento dell’indagato nelle circostanze di luogo accertate integrava pienamente la nozione di allontanamento penalmente rilevante.

3. Ne consegue l’annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata in quanto l’arresto è stato legittimamente eseguito.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata dichiarando la legittimità dell’arresto.

Così deciso in Roma, il 17 maggio 2023.

Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2023

Allegati

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