2. Avverso l’indicata sentenza del Tribunale di Firenze ha proposto ricorso per cassazione (omissis), attraverso il difensore Avv. (omissis), articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1.
Il primo motivo denuncia erronea applicazione dell’art. 595 c.p. in relazione all’art. 51 c.p., in quanto nel caso di specie non sono stati travalicati i limiti del corretto esercizio del diritto di critica, laddove erroneamente la sentenza impugnata esclude che la parte convenuta per responsabilità professionale e la propria assicurazione costituiscano un unicum procedurale, mentre, a fronte del comportamento tenuto dall’Avv. (omissis), che non ha salutato la collega ed è stato apostrofato con l’epiteto villano, legittimamente è stato esercitato il diritto di critica.
Il secondo motivo denuncia erronea applicazione dell’art. 595 c.p. in relazione all’art. 598 c.p., erroneamente ritenuto non applicabile al caso di specie.
Il terzo motivo denuncia vizi di motivazione in relazione al quantum del risarcimento del danno.
3. Con requisitoria scritta ex D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Dr. (omissis) ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata.
Il difensore e procuratore speciale della parte civile, Avv. (omissis), ha trasmesso una memoria, con la quale conclude per l’inammissibilità o l’infondatezza del ricorso, allegando nota spese.
L’Avv. (omissis), difensore dell’imputata, ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Nel resto, l’espressione utilizzata non consiste nella prospettazione di dubbi o perplessità sull’operato del legale o di violazioni di regole deontologiche proprie della professione legale, sicché risultano inconferenti i richiami giurisprudenziali proposti dal ricorso.
Esulano dal nucleo essenziale della ratio decidendi le questioni attinenti ai ruoli processuali del difensore dell’assicurazione e di quello dell’assicurato, poiché, come si è detto, è l’espressione sopra richiamata ad integrare, nella valutazione del giudice di merito, il fatto di diffamazione.
3. Il secondo motivo deve essere rigettato. Come questa Corte ha avuto modo di chiarire, l’esimente di cui all’art. 598 c.p. non è applicabile agli esposti inviati al Consiglio dell’Ordine forense (come quello che viene in rilievo nel caso di specie, volto a chiedere l’applicazione di provvedimenti disciplinari nei confronti di (omissis)), in quanto l’autore dell’esposto non è parte nel successivo giudizio disciplinare e l’esimente di cui all’art. 598 c.p. attiene agli scritti difensivi in senso stretto, con esclusione di esposti e denunce (Sez. 5, n. 39486 del 06/07/2018, Ruggieri, Rv. 273888; conf. Sez. 5, n. 8421 del 23/01/2019, Gigli, Rv. 275620, che ha ritenuto applicabile l’esimente, ma nella diversa fattispecie concernente il ricorso in prevenzione presentato al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati per contestare alcuni crediti professionali, ipotesi, questa, nella quale il ricorrente era parte, sia pure potenziale, nell’eventuale giudizio di verifica presso il Consiglio dell’Ordine).
4. Il terzo motivo, che denuncia vizi di motivazione, è inammissibile a norma dell’art. 606 c.p.p., comma 2-bis.
5. Pertanto, il ricorso, complessivamente valutato, deve essere rigettato e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, che, alla luce della memoria e nota spese depositate, si liquidano come da dispositivo.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2022
