La c.a. ha assolto l’imputato perché il fatto non sussiste, dall’attribuzione di lettere anonime, non riscontrato dalla registrazione, e ridotto la pena per aver detto che (omissis) era un fallito nella professione e nella famiglia, a L. 1.000.000 m., disattendendo la diversa interpretazione data alla frase dalla difesa (e cioè che “(omissis) era fallito in attacco a lui nella professione e nella famiglia” e la richiesta di acquisizione e perizia di altra audiocassetta, pervenuta accompagnata da lettera anonima, non riscontrandone l’assoluta necessità.
Con il ricorso si deduce 1 – violazione degli artt. 235 e 237 CPP, in relazione all’art. 606-1 lett. d per la mancata acquisizione della cassetta proveniente dall’imputato, comunque utili per l’accertamento; 2 – violazione art. 630-2 CPP, perché la corte ha estratto dal novero dei testimoni solo quelli che suffragano la tesi accusatoria, contraddicendosi ((omissis) e (omissis)) o recitando a memoria la lezioncina ((omissis)), omettendo di riferire dei testi a discolpa, che assicurano essere stata la frase pronunciata nel senso riferito dall’imputato, seppure ha ritenuto inaffidabili i testi d’accusa nella parte in cui riferivano della lettere anonime, onde la sentenza è incoerente; 3 – violazione art. 62 bis, 69 e 595 CP, in quanto ritenuta l’aggravante dell’uso del mezzo della pubblicità, nel comizio politico, che invece è un mero agglomerato di persone e va considerato a stregua di elemento imprescindibile per la configurazione – base dell’ipotesi delittuosa, ed è inoltre immotivato il diniego di generiche e della mancata comparazione con prevalenza sulla ritenuta aggravante.
2 – Il primo motivo di ricorso è infondato. La richiesta di acquisizione della cassetta già offerta in 1 grado dall’imputato è stata respinta innanzitutto perché non vi è prova della sua genuinità e, quindi, perché non è necessario disporre la rinnovazione del dibattimento. E la motivazione sul punto è compiuta e corretta. Difatti chi chiede al giudice d’appello di assumere un nuovo mezzo di prova deve dar conto della sua idoneità ad assolvere la funzione dimostrativa di segno contrario a quanto già ritualmente acquisito e ritenuto sufficiente per il convincimento (e non possiede tale idoneità una registrazione che non sa quando, come e da chi apprestata), non potendo sostenerne in via d’ipotesi la decisività Nella specie si sostiene che l’audiocassetta anonima sarebbe stata comunque “utile” per l’accertamento.
Il secondo motivo è manifestamente infondato. Prescindendo dalle inapprezzabili argomentazioni di merito del ricorso circa l’attendibilità dei testi la motivazione spiega proprio che il loro ricordo è verificato sulla scorta della registrazione di sicura provenienza e circa la quale è stata svolta perizia di trascrizione. Diversamente le prove non sono state ritenute sufficienti.
Il terzo motivo è infondato. Un pubblico comizio è, a norma dell’art. 595-3 CP, un mezzo di pubblicità e cioè di ampia ed indiscriminata diffusione della notizia tra persone di numero indeterminato. Per il resto il motivo (circa la mancata concessione di generiche prevalenti) risulta nuovo, ed inoltre è generico e di merito nello stesso tempo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Roma, 28.5.98
DEPOSITATA IN CANCELLERIA, 13 AGO. 1998