Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 15 aprile 2024, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Enna ha applicato, su richiesta delle parti, all’imputato Pi.Ga. – previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e con la diminuente per il rito – la pena condizionalmente sospesa di mesi sei di reclusione per il concorso nel reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti di cui agli artt. 110,612 ter, comma 2, cod. pen.
Con la sentenza ha altresì subordinato la sospensione condizionale della pena “(…) alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati da individuarsi a cura dell’Ufficio Esecuzione Penale Esterna competente per territorio(…).”
2. Avverso la decisione ha proposto ricorso l’imputato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, deducendo il motivo di seguito enunciato nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione avuto riguardo all’art. 165 cod. pen.
La difesa lamenta violazione di legge e difetto di correlazione fra l’oggetto della richiesta pattizia e quanto disposto dalla sentenza impugnata, avendo il giudice subordinato la richiesta sospensione condizionale della pena ad una condizione non prevista dalle parti, ovvero l’adempimento degli obblighi di cui all’art. 165, comma 5, cod. pen., e dunque alterato i termini della pattuizione.
Facoltà, sostiene la difesa, preclusa nel caso in cui la previsione di tale subordinazione sia configurata dalla legge come facoltativa e non obbligatoria, così come nel caso di specie, dal momento che il ricorrente risulta essere imputato per il reato di cui all’art. 612 ter, comma 2, cod. pen., condotta esclusa dal novero di fattispecie delittuose contemplate dall’art. 165, comma 5, cod. pen.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
1. In linea generale, la giurisprudenza di questa Corte è concorde nel ritenere che al giudice a cui venga sottoposta una richiesta concordata di applicazione della pena subordinata alla sospensione condizionale della stessa non sia consentito alterare il relativo accordo fra le parti con l’imposizione di una condizione estranea al patto da cui far dipendere la fruizione del beneficio richiesto, precisandosi, al contempo, che la validità del principio è limitata all’ipotesi in cui la previsione di tale subordinazione sia prevista dalla legge solo come facoltativa e non obbligatoria (Sez. U., n. 10 del 11/05/1993, Zanlorenzi, Rv.194064; Sez. 3, n. 4426 del 24/10/2019, dep.2020, Nicolosi, Rv. 278396; sez. 6, n. 11383 del 20/01/2018, Steiner, non mass.; Sez. 6, n. 13905 del 11/03/2010, Secondi, Rv. 246689).
Appare dunque necessario differenziare due ipotesi.
1.1 La prima ha ad oggetto determinazioni previste dalla legge come conseguenza necessaria di una decisione giurisdizionale, le quali, non lasciando spazio a valutazioni differenti, devono essere necessariamente adottate anche se non esplicitamente menzionate nell’accordo.
In presenza di benefici che possono essere accordati per legge solo in maniera condizionata, dunque, il giudice non necessita di un consenso espresso delle parti alla subordinazione della misura agli obblighi imposti dalla norma, in quanto l’ineludibilità della conseguenza consente di presumere che le parti ne abbiano implicitamente fatto oggetto di previsione. (Sez. 3, n. 4426 del 24/10/2019, dep. 2020, Nicolosi, Rv. 278396, cit.; Sez. 5, n. 19721 del 11/04/2019, R. Rv. 276248; Sez. 2, n. 18712 del 31/01/2017, Marangi, Rv. 269847; Sez. 5, n. 13534 del 24/01/2017, Colangelo, Rv. 269395; Sez. 6, n. 13894 del 04/03/2014, Rosiello, Rv. 259460).
1.2. La seconda ipotesi è relativa ai casi in cui la determinazione si pone come esercizio di una facoltà del giudice, attribuendogli dunque un potere discrezionale.
In tal caso, se la proposta formulata dalla parti non include alcuna previsione in merito, al giudice sarà preclusa la possibilità di alterare di sua iniziativa i termini del patto, non residuando altra opzione se non quella di accogliere la richiesta pattizia così come formulata, ritenendo “la determinazione di cui si discute superabile per effetto della buona volontà manifestata dalle parti o altra positiva considerazione secondo giustizia”, oppure, in caso contrario, respingerla e procedere al giudizio ordinario (Sez. U., n. 10 del 11/05/1993, Zanlorenzi, Rv. 194064, cit.; Sez. U., n. 23400 del 27/01/2022, Boccardo, Rv. 283191).
2. Anche la Corte costituzionale si è espressa in tal senso ed ha più volte evidenziato l’inscindibilità del legame intercorrente fra la componente negoziale del rito e lo spazio cognitivo dell’organo giudicante tale da far sì che quest’ultimo debba ritenersi vincolato dal contenuto del patto, essendogli consentito esclusivamente di accoglierlo nei termini proposti ovvero di rigettarlo (Corte. Cost., sent. n. 66 del 1990; Corte Cost., sent. n. 251 del 1991; Corte cost., sent. N. 155 del 1996; Corte. Cost., sent. N. 394 del 2002).
2.1. Nel caso in esame il giudice ha autonomamente subordinato la concessione del beneficio all’adempimento, da parte dell’imputato, degli obblighi previsti dall’art. 165 comma 5 cod. pen., il quale statuisce che: “Nei casi di condanna per il delitto previsto dall’articolo 575, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 572, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies e 612 bis, nonché agli articoli 582 e 583 quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1. e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, la sospensione condizionale della pena è sempre subordinata alla partecipazione, con cadenza almeno bisettimanale, e al superamento con esito favorevole di specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati”.
Appare evidente che la fattispecie di cui all’art. 612 ter cod. pen. per cui si procede non compare nel richiamato novero di fattispecie delittuose, facendo sì che la subordinazione del beneficio alle previste condizioni si configuri come una facoltà e non un obbligo imposto dalla norma, non consentendo, dunque, al giudice di aggiungere ai termini dell’accordo un quid pluris non pattuito.
3. L’alterazione della pattuizione risulta frutto di un’autonoma determinazione del giudicante, non necessaria, dato che l’articolo 165, comma 5 cod. pen. non prevede un obbligo in tal senso e, proprio per la sua natura facoltativa, imprevedibile per le parti, le quali non avrebbero potuto supporne l’esercizio, come invece sarebbe accaduto qualora il giudice fosse stato vincolato, per volontà di legge, a condizionare la fruizione del beneficio all’adempimento di determinati obblighi (Sez. 6, n. 30720 del 23/05/2024, A., Rv. 286832).
3.1 Ne discende che, nel caso di specie, l’operatività del beneficio sospensivo non può essere condizionata all’adempimento degli obblighi previsti dall’art. 165, comma 5, cod. pen. in assenza di previo accordo fra le parti, stante l’estraneità della fattispecie per cui si procede rispetto a quelle indicate dalla richiamata norma. Il giudice avrebbe dovuto accogliere il patteggiamento senza apportarvi modifiche oppure, laddove avesse ritenuto che il beneficio non potesse essere concesso in modo incondizionato, rigettare la richiesta.
4. Va disposto dunque l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Enna per l’ulteriore corso.
Considerato altresì, che, in ragione della tipologia dei reati in questione e del rapporto sussistente tra le parti, va disposto – ai sensi dell’art 52 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e in caso di diffusione del presente provvedimento – l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti del processo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Enna per l’ulteriore corso.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 D.Lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 28 marzo 2025.
Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2025.
