Deduce violazione della L. n. 1423 del 1956, art. 4, comma 11, in relazione alla medesima legge, artt. 3 e 4, comma 10, sostenendo che il giudice di appello ha del tutto omesso la valutazione degli elementi specificamente sottoposti alla sua cognizione con riferimento alla attualità della pericolosità sociale. A fronte delle deduzioni difensive il provvedimento reiettivo ripropone pedissequamente le sole conclusioni espresse dal Tribunale. Sulla base della sola condanna riportata dal (omissis) in sede penale, si pretende di poter presumere la; sua attuale pericolosità, laddove è noto che, in tema di misure di prevenzione, non è applicabile il dettato dell’art. 275 c.p.p., comma 3.
Il ricorso è fondato.
Conseguentemente il provvedimento impugnato va annullato con rinvio per; nuovo esame al medesimo giudice.
Il provvedimento della Corte calabrese, invero, non va oltre un mero richiamo alla pronunzia di primo grado (“il provvedimento impugnato non è meritevole di alcuna censura, essendo sorretto da adeguate argomentazioni logiche e giuridiche; ad esso si fa espresso richiamo per quanto concerne la valutazione di ricorrenza degli elementi necessari a fondare il quadro di pericolosità del (omissis),…”), non chiarendo in base a quali criteri e dati fattuali ha ritenuto che la pericolosità sociale del ricorrente rivestisse i caratteri della rilevanza e della attualità. Si fa invero riferimento sia a una sentenza (omettendo di indicare a quali reati si riferisce la condanna e limitandosi ad elencare i reati per i quali lo stesso fu rinviato a giudizio), sia a un’informativa dei Carabinieri, il cui contenuto rimane ignoto. In sintesi, nessuna compiuta disamina della personalità del (omissis) in relazione alla sostenuta permanenza della sua attitudine a delinquere viene condotta dal giudice di appello, il quale effettivamente, con tale lacunosa motivazione, mostra di non aver dato risposta a quanto dedotto con i motivi di appello.
La sostanziale mancanza di apparato motivazionale integra il vizio di violazione di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2008
