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Cassazione penale sez. V, 13/10/2025, n. 33696

Massima

In tema di impugnazioni nel processo penale, la disciplina di inappellabilità dettata dall’art. 593, comma 3, cod. proc. pen. – che esclude l’appello avverso le sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa, anche a seguito della riforma del D.Lgs. n. 150 del 2022 – opera esclusivamente nei confronti del Pubblico Ministero e dell’imputato. Tale limitazione non incide, invece, sulla legittimazione della parte civile, la quale, anche nei procedimenti dinanzi al Giudice di pace, mantiene sempre il diritto di proporre appello avverso qualsiasi tipo di sentenza di proscioglimento, purché limitatamente ai soli effetti della responsabilità civile, in virtù dell’applicazione della regola generale stabilita dall’art. 576 cod. proc. pen.

Supporto alla lettura

GIUDIZIO CARTOLARE DI APPELLO

L’art. 598-ter, comma IV, c.p.p. disciplina la situazione dell’imputato non appellante in caso di udienza non partecipata (art. 598-bis c.p.p.), prevedendo che la Corte di appello, qualora non sussistano le condizioni per procedere in sua assenza ai sensi dell’art. 420-bis, commi I, II e III, c.p.p. disponga la sospensione del processo e le nuove ricerche dell’imputato. Le ragioni di tale disciplina sono identiche a quelle con riferimento alla mancata partecipazione dell’imputato non appellante alle udienze partecipate: si intende, infatti, garantire l’effettiva conoscenza del processo da parte dell’imputato non appellante.

Tale disposizione di legge non contiene, invece, alcuna previsione per l’imputato appellante. Nè, tantomeno, si richiama la disposizione del comma 1 che consente di procedere in assenza dell’imputato appellante anche fuori dai casi previsti dall’art. 420-bis c.p.p. Sembra che tale silenzio normativo non sia frutto di una dimenticanza da parte del legislatore, ma sia, piuttosto, pienamente coerente con la nuova disciplina della forma dell’impugnazione e, soprattutto, con la diversa logica sottesa alla diversificazione del rito nel giudizio di appello.

Va, infatti, considerato, da un lato, che affinché l’impugnazione sia ammissibile, ove l’imputato sia stato giudicato in assenza in primo grado, è necessario che questi depositi specifico mandato ad impugnare (contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato ai fini della notificazione del decreto di citazione in giudizio) dopo la pronuncia della sentenza, elemento, questo, sintomatico di conoscenza certa della pendenza del processo e della sentenza stessa; dall’altro lato, va, inoltre, tenuto conto del fatto che, in caso di rito camerale non partecipato, il contraddittorio tra le parti è solo cartolare, ai sensi dell’art. 598-bis, comma I, c.p.p. e, in assenza di una tempestiva richiesta di partecipazione all’udienza, all’imputato è preclusa la possibilità di presenziare a detta udienza.

Ambito oggettivo di applicazione

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza dell’11 dicembre 2024, il Giudice di pace di (omissis) aveva assolto (omissis) dal reato di cui all’art. 612 cod. pen.

Con ordinanza del 25 febbraio 2025, il Tribunale di Catania ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto dalla parte civile (omissis), avverso la sentenza di primo grado.

Il Tribunale ha ritenuto che la parte civile non fosse legittimata a proporre appello ai soli effetti civili avverso una sentenza di assoluzione relativa a un reato punito con la sola pena pecuniaria. La decisione è fondata sull’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., come riformato dal D.Lgs. n. 150 del 2022, che prevede l’inappellabilità delle sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa.

2. Avverso l’ordinanza del Tribunale, la parte civile ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.

2.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 576 e 539 cod. proc. pen., 81 e 612 cod. pen. e 2 D.Lgs. n. 274 del 2000.

Sostiene che, nei procedimenti dinanzi al giudice di pace, anche successivamente alla riforma di cui al D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la parte civile, al di fuori dell’ipotesi di cui all’art. 38 D.Lgs. n. 274 del 2000 (non ricorrente nel caso in esame), continua a essere legittimata a proporre appello, ai soli effetti civili, avverso le sentenze di proscioglimento di cui al comma 3 dell’art. 593 cod. proc. pen., come modificato nel 2022, in applicazione della regola generale dettata dall’art. 576 cod. proc. pen., riferibile anche a tale procedimento in forza dell’art. 2 del citato D.Lgs. n. 274 del 2000.

2.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di inosservanza di norme processuali, in relazione all’art. 568 cod. proc. pen.

Sostiene che il Tribunale, sebbene avesse ritenuto non proponibile l’appello avverso la sentenza del Giudice di pace, avrebbe dovuto comunque riqualificare l’impugnazione in ricorso per cassazione e trasmettere gli atti alla Suprema Corte.

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di annullare il provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti al Tribunale di Catania.

4. Il ricorso deve essere accolto, essendo fondato il primo motivo.

Le Sezioni Unite, invero, nel dirimere il contrasto giurisprudenziale sorto in materia, hanno affermato che “in tema di procedimento dinanzi al giudice di pace, la parte civile che non ha chiesto la citazione a giudizio dell’imputato è legittimata a proporre appello, ai soli effetti della responsabilità civile, avverso le sentenze di proscioglimento pronunciate anche in relazione ai reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena alternativa (Sez. U, n. 23406 del 30/01/2025, Cecchini, Rv. 288155)”.

L’inappellabilità delle sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa, stabilita dalla seconda parte dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., dunque, si riferisce esclusivamente all’imputato e al pubblico ministero e non riguarda, invece, la parte civile, che rimane legittimata a proporre appello, ai soli fini della responsabilità civile, avverso qualsiasi tipo di sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio, in forza della norma di cui all’art. 576 cod. proc. pen.

Il secondo motivo è assorbito.

5. L’ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio con contestuale trasmissione degli atti al Tribunale di Catania per il giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Catania per il giudizio.

Così deciso in Roma il 10 settembre 2025.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2025.

Allegati

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