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Cassazione penale sez. V, 07/11/2024 (ordinanza di remissione)

Massima

Sussiste contrasto giurisprudenziale nella Suprema Corte di Cassazione in ordine al calcolo della diminuente per il rito abbreviato, prevista dall’art. 442, comma 2, cod. proc. pen. come novellato dalla legge n. 103 del 2017, nel caso di giudizio abbreviato per delitti e contravvenzioni legate dal vincolo della continuazione ex art. 81, comma 2, cod. pen., oscillando l’interpretazione tra l’applicazione di una riduzione unitaria di un terzo sulla pena complessiva e l’applicazione di distinte riduzioni, pari ad un terzo per i delitti e alla metà per le contravvenzioni.

Supporto alla lettura

RITO ABBREVIATO

Il sistema processuale penale italiano è un sistema di stampo accusatorio: esso impone che all’accertamento della responsabilità dell’imputato si pervenga con il massimo delle garanzie e nel rispetto del principio del contraddittorio nella formazione della prova. Le garanzie comportano una maggiore complessità delle forme e un allungamento dei tempi del processo, ma soprattutto del dibattimento, nel quale le prove dichiarative devono essere assunte con il metodo dell’esame incrociato. Quindi si è posta l’esigenza di prevedere procedure alternative, finalizzate a semplificare i meccanismi processuali e a consentire forme di definizione anticipata rispetto al procedimento ordinario. Il giudizio abbreviato costituisce la rinuncia dell’imputato alle garanzie del dibattimento, decidendo lo stesso di essere giudicato sullo stato degli atti d’indagine ricevendo in compenso per tale rinuncia una riduzione sull’eventuale pena finale di 1/3. Il giudizio abbreviato è stato introdotto nel codice di rito del 1988 agli artt. 438-443 c.p.p., sulla base dell’art. 2 n. 53 della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81. I presupposti di accesso al rito erano tre: la richiesta dell’imputato, il consenso del pubblico ministero e la valutazione del giudice per le indagini preliminari circa la possibilità di definire il processo “allo stato degli atti”. Intervenne la l. 479/1999(c.d. legge “Carotti), per ottemperare ai moniti della Corte costituzionale, riscrivendo i presupposti di accesso al rito abbreviato con l’eliminazione dei requisiti del consenso del pubblico ministero e della valutazione preliminare del giudice sulla definibilità del processo allo stato degli atti, al fine di rendere la nuova disciplina più semplice e più “attrattiva” della precedente. Quindi, venuti meno questi due requisiti, conditio sine qua non del giudizio abbreviato resta la richiesta dell’imputato. La novella del 1999 ha introdotto due diverse modalità di accesso al rito abbreviato: l’imputato può scegliere se formulare una richiesta “semplice”, ex art. 438 comma 1 c.p.p., oppure, “condizionata”, subordinando la richiesta stessa ad un’integrazione probatoria, ex art. 438 comma 5 c.p.p. La l. 103/2017, nota nel gergo come “riforma Orlando”, ha previsto l’opportunità per l’imputato di presentare istanze subordinate di rito abbreviato «allo stato degli atti» (c.d. semplice o secco) e financo di patteggiamento, nel caso in cui la richiesta (principale) di giudizio abbreviato condizionato non sia accolta. Le finalità del legislatore, nell’introduzione di tale previsione, appaiono chiaramente deflattive, riconoscendo alla difesa una valida alternativa al rigetto dell’istanza di cui al co. 5, prodromica ad impedire che il processo prosegua nelle forme del rito ordinario. Con la Legge 12 aprile 2019, n. 33, ha introdotto il co. 1bis nell’art. 442 c.p.p. che, nell’esclusivo caso in cui si proceda per i delitti per cui è prevista la pena dell’ergastolo, esclude l’applicazione del rito abbreviato, la cui richiesta determina la dichiarazione di inammissibilità del giudice dell’udienza preliminare.

Ambito oggettivo di applicazione

OGGETTO: SEGNALAZIONE PER L’EVENTUALE ESERCIZIO DEI POTERI DI CUI ALL’ART. 6 COMMA COO. PROC. PEN. – CONTRASTO RILEVATO NEL CORSO DELL’ESAME PRELIMINARE DEL RICORSO PROPOSTO DA (omissis) E CONFLUITO NEL PROCEDIMENTO N. 349 26 MARZO 2026.

Si rimettono alla S.V. gli atti del procedimento n. 3491 dal momento che la decisione sul ricorso rende necessaria la soluzione cli un contrasto interpretativo emerso nella giurisprudenza di questa Corte.

1. LA QUESTIONE CONTROVERSA

La questione è sul se, nel caso dI giudizio abbreviato per delitti e contravvenzioni posti In continuazione, la diminuente per il rito vada calcolata nella misura complessiva ed esaustiva di un terzo una volta determinata la pena unica ex art. 81, comma 2, cod. pen. ovvero se detta riduzione vada operata, sulla pena inflitta per i delitti, nella misura di un terzo e, sulla pena applicata per le contravvenzioni, nella misura della metà, ex art. 442, comma 2, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103.

2. LA NORMA DI RIFERIMENTO E L’AMBITO TEMPORALE DI APPLICAZIONE

La norma di riferimento è, come appena accennato, l’art. 442, comma cod. proc. pen. come noveLlato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo cui “In caso di condanna, la pena che iL giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita della metà se si per una contravvenzione e di un terzo se si procede per un delitto“.

Benché il tema dell’irretroattività non abbia rilievo per i fatti sub iudice commessi nel 2021 – è comunque utile qui ricordare che la giurisprudenza di questa Corte si è orientata nei senso di ritenere che la disposizione sulla diminuzione di pena per le contravvenzioni frutto della novella, ancorchè di natura processuale, abbia effetti anche sostanziali e che, di conseguenza, si applichi anche ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile (Sez. u, n. 7578 del 17/1 2020, dep. 2021, Acquistapace, Rv. 280539 – 01, in motivazione; Sez. n. 5034 dei 15/01/2019, Lazzara, Rv. 275218; Sez. n. 832 del 15/12/201 dep, 20181 Del Prete, Rv. 271752).

3. LA SENTENZA IMPUGNATA E Il RICORSO.

La sentenza impugnata con il ricorso che si segnala alla S.V. per l’eventuale esercizio dei poteri di cui all’art 610 comma 2, cod. proc. pen. è stata pronunziata dalla Corte di appello di L’Aquila il 13 giugno 2024 ed ha confermato la decisione del Tribunale di Chieti, emessa all’esito di rito abbreviato, con la quale (omissis) era stato condannato alla pena di quattro mesi di reclusione e 200 euro di multa per il delitto di cui agli artt. 56, 624 e per la contravvenzione di cui all’art. 707 cod. pen. commessi il 2 ottobre 2021. Più precisamente, unificati i reati ex art. 81 comma 2 cod. pen., il Tribunale aveva individuato come pena base per il tentato furto semplice quella di quattro mesi di reclusione ed euro 200 di multa, aumentata per la continuazione con la contravvenzione alla pena di sei mesi di reclusione e 300 euro di multa, ridotta di un terzo per la scelta del rito abbreviato alla pena finale di quattro mesi di reclusione e 200 euro di multa.

Il ricorso proposto nell’interesse dell’imputato si compone di un unico motivo, che lamenta violazione degli artt. 442, comma 2 cod. proc. pen. e 81 cod. pen. perché, a dispetto di una specifica doglianza contenuta nell’atto di appello, la Corte territoriale nulla ha osservato in merito alla diminuzione applicata per il rito abbreviato sulia pena stabiìita per il reato continuato nella misura unica dì un terzo, nonostante la fattispecie satellite fosse una contravvenzione. Secondo il ricorrente, in particolare, ia pena sarebbe illegittima in quanto il giudicante avrebbe dovuto differenziare l’entità delle diminuzioni di pena/applicando quella di un terzo sulla pena base per il delitto e quella della metà per la porzione di pena in aumento ex art. 81, comma 2, cod. pen. per la contravvenzione, come previsto dalla disposizione codicistica di cui sopra nel testo modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103. Nonostante sull’argomento si sia sviluppato un contrasto nella giurisprudenza della Corte di cassazione, si legge nel ricorso – l’orientamento maggioritario è a favoire della tesi propugnata.

Si rappresenta che la pronunzia della Corte di appello effettivamente tace sul punto, benchè nell’atto di appello, tra le altre doglianze concernenti il trattamento sanzionatorio, si legga un precisa censura sul quantum di diminuzione ex art. 442, comma 2 cod. proc. pen. per la contravvenzione satellite.

4. LE DECISIONI IN CONTRASTO.

Come anticipato, sui rapporti tra continuazione e diminuzione per le contravvenzioni è affiorato un contrasto tra le Sezioni semplici.

Un fronte interpretativo ritiene che la disposizione introdotta dalla l. 103 del 2017 imponga di applicare la diminuente per la contravvenzione satellite nella misura della metà e di riservare ai soli delitti compresi eventualmente posti in continuazione con quello più grave la diminuzione del terzo.

L’altro fronte esegetico reputa che, una volta che la contravvenzione sia avviluppata nel calcolo unico di cui all’art. 81, comma 2, cod. pen., la riduzione debba essere del terzo sulla pena complessiva, comprensiva anche dell’aumento per la contravvenzione.

4.1. Il primo orientamento.

4.1.1. La più risalente tra le sentenze espressione del primo orientamento oggetto di massimazione è Sez. 2, n. 14068 del 27/02/2019, Selvaggio, Rv. 275772 — 01, secondo cui “In tema di abbreviato, l’art. 442, comma 2, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 23 maggio 2017, n. 103 – parte in cui prevede che, in caso di condanna per una contravvenzione, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita della metà, anzichè di un terzo come previsto dalla previgente disciplina, costituisce norma penale di favore ed impone che, in caso di continuazione tra delitti e contravvenzioni (la riduzione per il rito vada effettuata distintamente sugli aumenti di pena disposti per le contravvenzioni, nella misura della metà, e su quelli disposti per i delitti (oltre che sulla pena base), nella misura di un terzo“.

Le seconda sezione, nell’occasione, ha ritenuto che la netta diversità delle decurtazioni stabilite, quanto al rito abbreviato, per i delitti e per le contravvenzioni non possa essere superata valorizzando la generica finalità mitigatrice dell’istituto della continuazione; a questo riguardo ha altresì rimarcato la distanza che separa i due fattori di riduzione, discrezionale l’uno l’abbattimento della sanzione conseguente al riconoscimento della continuazione – obbligatorio l’altro la diminuente per il rito abbreviato, sottratta alla delibazione commisurativa del giudicante – donde la pena inflitta in spregio all’obbligo di diminuzione della metà per le contravvenzioni sarebbe illegale.

Tale illegalità non sarebbe esclusa dalla saldatura tra le pene frutto del calcolo unificante che si determina anche laddove la continuazione riguardi reati puniti con pene di specie diversa (reclusione\arresto\ multa\ammenda); a questo riguardo, a rimarcare l’individualità sanzionatoria del reato rneno grave, li precedente in esame ha ricordato la tesi sostenuta da Sez. U, n. 40983 del 21/06/2018, Giglia e altro, Rv. 273751, secondo cui, benché l’aumento di pena per il reato satellite debba essere effettuato osservando il criterio della pena unica progressiva per moltiplicazione, occorre tuttavia, per il principio di legalità della pena e per il favor rei, rispettare il genere eventualmente diverso della pena del reato satellite, sicché l’aumento della pena detentiva del reato più grave dovrà essere ragguagliato a pena pecuniaria ai sensi dell’art. 135 cod. pen.

4.1.2. Il principio della sentenza Selvaggio è stato ribadito da Sez. 1, n. 39087 del 24/05/2019, Mersini, Rv. 276869 01, che si è richiamata al precedente della seconda sezione, nel concreto rilevando di ufficio, ex art. 609, comma 2, cod. proc. pen. la mancata diminuzione della metà per la contravvenzione di cui all’art. 4, secondo comma, l. 110 del 1975, fattispecie satellite rispetto al reato di omicidio voiontario, ed annullando senza rinvio la sentenza impugnata con rideterminazione della pena.

4.1.3. La successiva Sez. 2, n. 33454 del 04/04/2023, Turtur, Rv. 285023 – 01, ha preso atto del contrasto interpretativo che intanto era venuto alla luce per effetto di Sez. 3, n. 41755 del 06/07/2021, A., Rv. 282670 – 01, di cui appresso si dirà, ed ha osservato che, se è vero che la determinazione della pena nell’ipotesi di reato continuato implica la perdita di “autonomia” dei reati satellite – attesa la trama unitaria quoad poenam del reato continuato e se è vero che, per costante giurisprudenza, la riduzione di pena conseguente alla scelta dei rito abbreviato deve essere applicata dopo la determinazione della pena anche secondo le regole che presidiano il concorso di reati, è altrettanto vero che il trattamento sanzionatorio più favorevole di cui all’art. 442, comma 2 per le contravvenzioni costituisce espressione di un principio che, nell’applicazione concreta, prevale sul dato formale dell’incidenza della riduzione premiale sulla pena determinata ai sensi dell’art. 81 cod. pen.

La sentenza Turtur ha anche richiamato gli insegnarnentì delle Sezioni Unite (in particolare Sez. U, n. 7578 dei 17/12/2020, dep. 2021, Acquistapace, Rv. 280539 – 01), rimarcando il carattere “cogente” dell’applicaizone della riduzione nella nuova misura stabilita dalla legge Orlando per i reati contravvenzionali.

4.1.4. La più recente delle sentenze del fronte favorevole alla differenziazione sanzionatoria Sez. 6, n. 17842 del 18/01/2024, Aprea, Rv. 286474 – 01 – dopo aver esaminato gli argomenti sviluppati a sostegno dell’indirizzo esegetico opposto e dopo aver richiamato e condiviso gli approdi e le considerazioni delle sentenze Selvaggio e Turtur in particolare, ha svolto ulteriori riflessioni a sostegno della tesi prediletta.

La prima notazione è legata all’effetto sostanzialmente abrogativo della disposizione della novella che discenderebbe dall’esegesi non condivisa, novella la cui applicazione dipenderebbe da dinamiche procedimentali variabili, a loro volta legate alla scelta dell’autorità giudiziaria e non dell’imputato di procedere con processi separati o riuniti, nell’un caso assicurando e nell’altro negando la maggior frazione in diminuzione che la legge assicura per le contravvenzioni.

Ancora – si legge nella sentenza Aprea – la tesi a antagonista trascurerebbe la circostanza che ove, in fase esecutiva, fosse riconosciuto il vincolo della continuazione tra reati giudicati in separati processi celebrati con giudizio abbreviato, l’imputato potrebbe godere, a parità di valutazioni in ordine all’aumento da applicare a titolo di continuazione 1 di un trattamento sanzionatorio più favorevole a quello che scaturirebbe dal giudizio cumulativo in sede di cognizione.

Infine la sentenza Aprea ha neutralizzato il richiamo all’art. 76 cod. pen.
che l’altro orientamento pone a sostegno della tesi dell’unificazione dei reati in
continuazione, ricordando il passaggio della motivazione di Sez. U, n. 40983 del
21/06/2018, Giglia, cit., secondo cui «la perdita della autonomia sanzionatoria dei reati-satellite nell’ambito del reato continuato» non implica «la irrilevanza della valutazione della gravità dei predetti reati singolarmente considerati come confermato dalla lettera del comma 2 dell’art. 533 del codice di che impone la procedura bifasica per la quale il giudicante, prima, “stabilisce” la pena per ciascun reato, poi, ”determina” la pena da applicare per il reato unitariamente considerato, così ridefinendo, in vista della unitaria risposta repressiva, la pena “complessiva” da applicare».

4.1.5. Hanno aderito all’orientamento da ultimo illustrato anche Sez. 6, n. 4199 del 18/1/2022, Aiello; Sez. 5, n. 42199 del 17/9/2021, Tounsi; Sez. 6, n. 28021, del 25/6/2021, Campanella; Sez. 7, n. 16311 del 4/2/2021, Fiaccola; Sez. 1, n. 1438 del 6/10/2020, dep. 2021, Burrasca; Sez. 7, n. 6250, del 24/1/2020, dep. 2021, Farinelli; Sez. 1, n. 33051, del 23/9/2020, Interrera; Sez. F. n. 32176 del 25/08/2020, Greco, tutte non massimate.

Tra le sentenze non massimate si segnala, ancora, Sez. 5, n. 1168 del 29/11/23 dep. 2024 che, pur non prendendo apertamente posizione, ha dato atto del contrasto e ha giudicato non manifestamente infondata la doglianza che lamentava la riduzione sulla pena finale nel terzo, annullando senza rinvio la sentenza impugnata quanto alla fattispecie contravvenzionale, siccome nelle more prescritta.

4.2. Il secondo orientamento

4.2.1. L’approdo risalente dei secondo filone interpretativo – che ha consapevolemente rotto un fronte che era, fino a quel momento, omogeneo – è costituito, come anticipato, da Sez. 3, n. 41755 del 06/07/2021, A., Rv. 282670 – 01, secondo cui “In tema di giudizio abbreviato, la riduzione di cui all’art. 442, comma 2, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 23 maggio 2017, n. 103, deve essere operata, nel caso di continuazione tra delitti e contravvenzioni nella misura unitaria di un terzo prevista per i delitti, essendo la pena del reato continuato parametrata su quella prevista per il delitto“.

Il ragionamento svolto prende le mosse dall’esame della natura del giudizio abbreviato quale rito premiale che si deve a Sez. U, n. 45583 del 25/10/2007, Volpe, Rv. 237692 e, soprattutto, dallo schema dettato dall’autorevole
ente per giungere alla pena finale, laddove l’operazione riduttiva per la scelta del rito costituisce un posterius rispetto alle altre, ordinarie, operazioni di dosimetria della pena, che la legge attribuisce al giudice, tra cui quella prevista dall’art. 533, comma cod. proc. pen. (pure richiamato dall’art. 442, comma 1,), secondo cui “se la condanna riguarda più reati, il giudice stabilisce la pena per ciascuno di essi e quindi determina la pena che deve essere applicata in osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene o sulla continuazione“.

In altri termini, il decidente deve prima commisurare le singole componenti della pena complessiva secondo le regole generali e, nel caso di processo oggettivamente cumulativo, deve osservare le norme sul concorso di reati, in particolare i limiti di natura sostanziale posti dalla legge penale a temperamento del principio del cumulo materiale delle pene ex artt. 71 e segg. cod. pen.: successivamente, sulla pena così determinata, deve applicare la riduzione del rito abbreviato.

La sentenza della terza sezione valorizza, poi, a sostegno della propria tesi, la considerazione che il legislatore definisce «pena unica per ogni effetto giuridico» (art. 73, comma 1, e 76, comma 1 cod. pen.) – e non mera somma aritmetica delle pene applicate per ciascun reato – la pena complessiva inflitta in virtù della concorrenza di pene detentive temporanee della stessa specie irrogate per i singoli reati in concorso: e ciò tanto nel caso in cui più reati siano stati giudicati con unica sentenza o decreto (art. 71 cod. pen.), quanto nel caso in cui nei confronti della stessa persona siano intervenute più condanne, pronunciate con distinti sentenze o decreti (art. 80 cod. pen.).

Non sfugge a queste regole – si legge nella sentenza in esame – la continuazione tra reati, rispetto alla quale è stato affermato (a partire da Sez. 1, n. 3101 del 29/1/1993, Rv. 195960) che l’aumento di pena operato ai sensi dell’art. 81 cod. pen. debba precedere la riduzione finale di un terzo, che opera sulla pena determinata in concreto per tutti i reati che hanno formato oggetto del giudizio abbreviato e che abbiano dato luogo alla configurazione dei reato continuato.

A questo riguardo, anche questo precedente ha evocato Sezioni Unite Giglia, questa volta valorizzate a sostegno dell’idea dell’unificazione quoad poenam dei reati avvinti ex art. 81, comma 2, cod. pen, a prescindere dalla loro natura e dalla natura delle pene comminate per ciascuno dal legislatore (salva la necessità del ragguaglio ex art. 135 cod. pen. dell’aumento per il reato satellite nel caso di pene di genere diverso).

Cìò posto, un’applicazione differenziata della riduzione della pena in caso di delitti e contravvenzioni unificati dal vincolo della continuazione – si legge nella sentenza della terza sezione – tradirebbe la natura unitaria, almeno sul versante sanzionatorio, del reato continuato, per cui, una volta definita dal giudice la misura del trattamento sanzionatorio, tenendo conto dei criteri di individuazione della violazione più grave e dell’eventuale giudizio di comparazione delle circostanze, dovrà essere operata una sola riduzione per il rito abbreviato sulla pena unitaria scaturita dal computo, avendo riguardo alla natura della violazione su cui e stata parametrata l’entità dela pena. Tale meccanismo non determinerebbe, contrariamente a quanto sostiene l’orientamento antagonista, una pena illegale, perché sì tratterebbe di sanzione rispondente al peculiare meccanismo delineato dall’art. 81 cod, pen., sempre che sia osservato il limite interno – cioè quello che prevede il rispetto del triplo della pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave – e quello esterno – ossia quello, di cui al terzo comma dell’art. 81 cod. pen., per il quale la pena non può essere superiore a quella che sarebbe applicabile a norma degli articoli precedenti, e cioè al cumulo materiale.

Resta salva – secondo la terza sezione – la possibilità di operare la diminuzione ex art. 442, comma 2, cod. proc. pen. in misura differenziata allorché non sia riconosciuta la continuazione tra delitto e contravvenzione ovvero nel caso in cui sia riconosciuta la continuazione tra delitto punito con pena detentiva e contravvenzione punita solo con pena pecuniaria e, in ossequio al principio sancito da Sezioni Unite Giglia, sia necessaria l’operazione ragguaglio ex art. 135 cod. pen.

4.2.2. In aperta condivisione della valorizzazione dell’unicità del reato continuato si è posta la successiva Sez. 6, n. 48834 del 07/11/2022, Sterrantino, Rv. 284076 – 01. Il principio è stato ribadito da Sez. 2, n. 40079 del 17/01/2023, Demerac, Rv. 285218 – 01. Tra le sentenze non massimate che hanno aderito a questo orientamento si iscrivono Sez. 6, n. 51221 del 6/10/23 e Sez. 2, n. 38440 del 13/9/23.

5. PRONUNZIE DI INTERESSE DELLE SEZIONI UNITE.

Appare doveroso sottolineare che il tema specifico oggetto di contrasto non risulta mai affrontato dalle Sezioni Unite, sebbene queste si siano occupate di questioni contigue, affermando principi che vale la pena rievocare pur senza – alcuna pretesa di esaustività – in quanto utili ad inquadrare il tema sul quale si fronteggiano i due orientamenti sopra sintetizzati e gli argornenti dell’una e dell’altra posizione; tanto più che alcuni dei precedenti sopra indicati hanno chiamato in causa proprio talune delle pronunzie di seguito riportate.

5.1. Le volte evocate Sezioni Unite Giglia (Sez. U, n. 40983 del 2 2018, Rv. 273751 – 01), meritano di essere qui menzionate perché sono state richiamate a sostegno delle tesi di entrambi i fronti esegetici antagonisti, in un caso valorizzando la sensibilità delle Sezioni Unite rispetto alla necessità di rispettare lo statuto sanzionatorio del reato satellite meno grave, nell’altro esaltando la teorizzazione del principio dell’unicità del reato continuato sotto il profilo sanzionatorio.

Esse, dopo aver affermato la possibilità di riconoscere la continuazione in ogni caso in cui più reati siano stati commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, anche quando si tratti di reati appartenenti a diverse categorie e puniti con pene eterogenee, hanno sancito altresì il principio secondo cui qualora siano avvinti da continuazione reati puniti con sanzioni eterogenee sia nel genere che nella specie, l’aumento di pena per il reato satellite va effettuato secondo il criterio della pena unica progressiva per moltiplicazione, rispettando tuttavia, per il principio di legalità della pena e del favor rei, il genere della pena prevista per il reato satellite, nel senso che l’aumento della pena detentiva del reato più grave dovrà essere ragguagliato a pena pecuniaria ai sensi dell’art. 135 cod.pen.

5.2. Argomenti a sostegno del secondo orientamento potrebbero trarsi Sez. U., n. 45583 del 25/10/2007, Volpe e altri, Rv. 237692 – 01, secondo cui la riduzione di pena conseguente alla scelta del rito abbreviato si applica dopo che la pena è stata determinata in osservanza delle norrne sul concorso di reati e di pene stabilite dagli artt. 71 ss. cod pen. In motivazione le Sezioni Unite hanno ragionato neL senso che il legislatore del nuovo codice di rito considera come “pena unica per ogni effetto giuridico” (artt. 73, comma 1, e 76 comma 1,), e non come mera somma aritmetica delle pene applicate per ciascun reato, la pena complessiva inflitta in virtù della concorrenza di pene detentive temporanee della stessa specie, irrogate per i singoli reati in concorso: e ciò tanto nel caso in cui più reati siano stati giudicati con unica sentenza o decreto (art. 71), quanto nel caso in cui nei confronti della stessa persona siano intervenute più condanne, pronunciate con distinti sentenze o decreti (art. 80)”.

5.3. Utili ai fini del primo orientamento sembrano essere Sez. U., n. 7578 del 17/12/2020, dep. 2021, Acquistapace, Rv. 280539 – 01, richiamate dalLa sentenza Turtur. Esse hanno affrontato il tema della diminuente per la contravvenzione giudicata con rito abbreviato (benché al di fuori del suo inserimento in un processo oggettivamente cumulativo), in rapporto a quello del divieto di reformatio in peius ex art. 597, comma 3, cod. proc. pen.; sul punto la Corte ha concluso che il giudice di appello, investito dell’impugnazione del solo imputato che, giudicato con il rito abbreviato per reato contravvenzionale lamenti l’illegittima riduzione della pena ai sensi dell’art. 442 cod. proc. pen. nella misura di un terzo anziché della metà, deve applicare detta diminuente nella misura di legge, pur quando la pena irrogata da giudice di primo grado sia inferiore al minimo edittale e, dunque, di favore per l’imputato. Di interesse il passaggio della motivazione in cui si sancisce “Il carattere tassativo” della previsione della diminuente ex art. 442, comma 2, cod. proc. pen. che «nell’indicazione del quantum della riduzione scolpisce, quindi, nitidamente il contenuto dell’obbligo decisorio sul punto, al quale il giudice non può spettando correlativamente all’imputato il diritto a vedersi decurtata la pena nella esatta dimensione prevista dalla legge». Aggiungendo, quindi, che “l’inderogabilità dell’adempimento a tale obbligo è confermata dalla disposizione dell’art. 438, comma 6-ter, cod. proc. pen., per la quale il giudice del dibattimento, ove all’esito dello stesso ritenga erronea la declaratoria di inammissibilità della richiesta di giudizio abbreviato pronunciata dal giudice dell’udienza preliminare ai sensi del precedente comma 1-bis, è tenuto ad applicare la relativa diminuzione di pena“.

5.4. Poiché il secondo dei filoni intrepretativi in contrasto fa leva sull’unitarietà del reato continuato, è utile accennare, infine, anche in questo caso senza alcuna pretesa di esausitività, ad alcuni ulteriori arresti delle Sezioni Unite in cui ci si è soffermati sulla nozione unitaria o meno del reato continuato.

Sez. U., n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 – 01, riguardo al dovere di motvazione del Giudice di merito circa il quantum e le ragioni degli incrementi sanzionatori ex art. 81, comma 2, cod. pen., si sono soffermate anche, più volte, su detta unitarietà, sostenendo che «il reato continuato non è strutturalmente un reato unico» e giudicando tralatizie e superate le affermazioni giurisprudenziali che pretenderebbero di estenderne gli effetti al di là del paramentro sanzionatorio.

Suggestive, da questo punto di vista anche le affermazioni contenute in Sez. U., n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263717, laddove si legge che “la realtà normativa costiuita dall’istituto della continuazione è di carattere duttile,
che può prestarsi, a seconda delle esigenze, a una lettura unitaria, ovvero ad una analisi frammentata, a seconda delle prospettive che si intendono perseguire. In sintesi: in vista del perseguimento dell’obiettivo del favor rei coesistono nella figura del reato continuato profili giuridici, tanto di unitarietà, quanto di pluralità“.

D’altra parte le Sezioni Unite avevano già precisato, con la sentenza Ciabotti (Sez. U, n. 25939 del 013, Rv. 255348 – 01), che l’evoluzione normativa, i ripetuti interventi della Corte Costituzionale e la complessa elaborazione giurisprudenziale delle Sezioni Unite lasciavano ritenere “superata la concezione unitaria del reato continuato in favore dell’autonomia giuridica delle singole violazioni che confluiscono nel reato continuato, tranne che per effetti espressamente previsti dalla legge“. Secondo l’autorevole approdo “I reati legati dal vincolo della continuazione devono, quindi, considerarsi come una vera e propria pluralità di reati autonomi e diversi in funzione del carattere o meno favorevole degli effetti che ne discendono. In tal modo è possibile garantire, conformemente alla natura dell’istituto, quel trattamento privilegiato che è imposto dalla sua minore riprovevolezza complessiva. La concezione unitaria del reato continuato opera, quindi, soltanto per gli effetti espressamente presi in considerazione dalla legge, come quelli relativi alla determinazione penale sempre che garantisca un risultato favorevole al reo“.

Per completare il quadro delle pronunce delle Sezioni unite sul tema degli effetti dell’illegittimo aumento della pena per continuazione, potrebbe essere utile ricordare anche Sez. U, n. 47182 del 31/03/20221 Savini, Rv. 283818 – 01, che si sono occupate della diminuente ex art. 442, comma 2, cod. proc. pen. per il reato contravvenzionale – pure in questo caso, come in Sezioni Unite Acquistapace, come reato unico e non come elemento di una continuazione – ed hanno affermato il principio secondo cui, se la pena concretamente irrogata rientra nei limiti edittali, l’erronea applicazione da parte del giudice di merito della misura della diminuente integra un’ipotesi di pena illegittima e non già di pena illegale. Più precisamente, dopo un ampio excursus sul concetto di illegalità della pena e dopo aver fornito una chiara distinzione concettuale tra pena illegittima e pena illegale, la sentenza Savini ha sottolineato l’estraneità della diminuente processuale di cui all’art. 442, comma 2, cod. proc. pen. all’ambito della determinazione legale della pena; a questa conclusione le Sezione Unite pur dicendosi consapevoli delle ricadute sostanziali della riduzione di pena sono giunte attribuendo valenza classificatoria alla natura premiale e fissa della decurtazione ex art. 442, comma 2, cod. proc. pen., inidonea a connotare il disvalore del fatto-reato e la personalità dell’imputato.

Ossequi.

Addì, 7 novembre 2024

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