2. Avverso tale sentenza ha tempestivamente proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, l’imputato che ha dedotto, con un unico motivo, la violazione di legge e l’assenza di motivazione in ordine al reato di fuga, atteso che, nonostante l’autonomia delle due fattispecie prevista dall’art. 189 C.d.S., i giudici di merito si sono soffermati esclusivamente sulla condotta di omissione di soccorso, senza tenere conto, ai fini dell’affermazione della responsabilità per l’inosservanza dell’obbligo di fermata, che, subito dopo il sinistro, l’imputato si è recato immediatamente presso il comando della locale polizia, ove ha reso spontanee dichiarazioni in ordine alla dinamica del sinistro ed ha ricevuto formale informazione di garanzia (circostanze dedotte specificamente in appello). Nel ricorso si è, quindi, prospettata, da un lato, la totale carenza di motivazione sulla possibilità di sostituire la condotta di fermata con quella successiva di presentazione al comando di polizia, che, comunque, ha consentito l’identificazione dell’imputato e la ricostruzione del sinistro e, cioè, il raggiungimento degli obiettivi della norma incriminatrice di cui all’art. 189 C.d.S., comma 6, e, dall’altro, la violazione di legge, essendosi travolta, in tale modo, la progressione criminosa creata dal legislatore attraverso la previsione di più ipotesi delittuose diverse sia negli elementi oggettivi sia nella ratio.
3. Il procedimento si è svolto con le modalità di cui al D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8, pubblicato in Gazzetta ufficiale nella medesima data. La Procura Generale ha concluso per la inammissibilità del ricorso. Non sono pervenute le conclusioni scritte dell’imputato.
2.Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, i reati di cui all’art. 189 C.d.S. sono reati istantanei di pericolo, sicchè la condotta successiva dell’imputato, che subito dopo il sinistro, si sia presentato presso il comando della locale polizia, consentendo la sua identificazione e la ricostruzione del sinistro, non esclude la consumazione nè del reato di omessa fermata di cui all’art. 189 C.d.S., comma 6, nè di quello di omissione di soccorso, di cui all’art. 189, comma 7. A ciò si aggiunga che l’immediata fermata avrebbe consentito l’intervento delle forze dell’ordine sul posto ed una serie di rilievi ed accertamenti funzionali ad una più precisa ricostruzione del sinistro, che sono stati, invece preclusi dall’allontanamento, dell’imputato, dal luogo del sinistro. In proposito, è sufficiente ricordare Sez. 4, n. 11195 del 12/02/2015 ud. – dep. 17/03/2015, Rv. 262709 – 01, secondo cui il reato di fuga in caso di investimento di persona ha natura di reato omissivo di pericolo e si perfeziona istantaneamente nel momento in cui il conducente del veicolo investitore viola l’obbligo di fermarsi, ponendo in essere, con il semplice allontanamento, una condotta contraria al precetto di legge, di talchè il reato è configurabile anche se il conducente, allontanandosi, abbia agito in modo da rendere possibile la sua identificazione presentandosi successivamente al più vicino posto di polizia, dato che la finalità della norma è anche quella di rendere possibile l’accertamento immediato delle modalità e circostanze dell’incidente.
Per mera completezza occorre osservare che non sussiste alcuna lacuna motivazionale nella sentenza impugnata che ha esaustivamente risposto alle censure di appello, concentrate, invero, sull’asserita incompatibilità dell’elemento soggettivo del dolo con la successiva presentazione dell’imputato al comando di polizia.
3.In conclusione, il ricorso va rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021
