Massima

Sussiste la responsabilità penale del legale rappresentante dell’azienda committente e del legale rappresentante dell’impresa subappaltatrice per l’infortunio occorso al lavoratore incaricato dello smontaggio dei tubi presenti sul controsoffitto del capannone mediante l’utilizzo di un flessibile. La responsabilità è riconducibile all’omessa valutazione del rischio di caduta dall’alto con riferimento alle operazioni di smaltimento degli impianti tecnologici collocati al di sopra della controsoffittatura, area sulla quale il lavoratore stava operando. Tale omissione integra violazione degli obblighi di prevenzione e protezione previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e si pone in rapporto causale diretto con l’evento lesivo, giustificando l’affermazione di responsabilità per il reato di lesioni personali colpose aggravate dalla violazione delle norme antinfortunistiche.

(Rocchina Staiano)

Supporto alla lettura

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

La sicurezza sul lavoro è quell’insieme di misure, provvedimenti e soluzioni adottate al fine di rendere più sicuri i luoghi di lavoro, per evitare che i lavoratori possano infortunarsi durante lo svolgimento delle loro mansioni.

Si tratta di una condizione organizzativa necessaria ed imprescindibile di cui ogni azienda deve essere in possesso per eliminare o quantomeno ridurre i rischi e i pericoli per la salute dei lavoratori.

Attualmente la normativa di riferimento in materia è costuita dal D. L.gs. 81/2008, il quale prevede, tra le principali misure generali di tutela:

  • la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;
  • l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo;
  • il rispetto dei prinicipi ergonomici;
  • la riduzione del rischio alla fonte;
  • la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
  • l’utilizzo limitato di agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
  • i controlli sanitari periodici dei lavoratori;
  • l’informazione e formazione in materia di sicurezza per i lavoratori;
  • le istruzioni adeguate ai lavoratori;
  • la programmazione di misure per garantire il miglioramento nel tempo;
  • la gestione delle emergenze;
  • la regolare manutenzione di ambienti, impianti, attrezzature e dispositivi di sicurezza.

L’obbligo di rispettare la normativa inerente alla sicurezza sul lavoro è stabilito nei confronti di ogni lavoratore, ovvero di coloro che rientrano nella definizione contenuta nell’art. 2, lett a) del D. Lgs. 81/2008, i quali svolgono un’attività lavorativa nell’ambito di un’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche solo al fine di apprendimento, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Inoltre sono equiparati ai lavoratori anche:

  • il socio lavoratore di cooperativa o di società;
  • l’associato di paretcipazione;
  • l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ecc…

Il datore di lavoro è la figura principale garante e responsabile della tutela della salute e sicurezza nella propria azienda, infatti egli deve ottemperare a quanto stabilito dalla normativa vigente per garantire la corretta applicazione delle misure atte alla riduzione o alla cancellazione di qualsiasi rischio cui sono esposti i lavoratori:

  • la valutazione dei rischi e la stesura del relativo documento (DVR);
  • il dovere di offrire un ambiente lavorativo sicuro;
  • informare e formare i lavoratori sui rischi presenti in loco;
  • vigilare e verificare il rispetto delle norme antinfortunistiche da parte dei dipendenti;
  • l’adozione di idonee misure di prevenzione e protezione, tra cui i dispositivi di protezione individuale.

Oltre alla figura del datore di lavoro, ci sono anche altri soggetti che hanno un ruolo nella gestione della sicurezza sul lavoro, in particolare: il dirigente per la sicurezza; il preposto per la sicurezza; il responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP); l’addetto al servizio prevenzione e protezione (ASPP); il medico competente; il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS); il lavoratore, quest’ultimo in particolare è anche soggetto attivo che deve essere consapevole delle condizioni del proprio ambiente lavorativo e deve partecipare alla valutazione dei rischi attraverso il rappresentante dei lavoratori (RLS).

I controlli e la supervisione vengono effettuati da diverse entità, sia a livello governativo che aziendale, per esempio l’ispettorato del lavoro e l’azienda sanitaria locale competente per territorio.

Ambito oggettivo di applicazione

Fatto

1. L.F. e M.P., per il tramite dei rispettivi difensori, propongono, con due distinti atti, ricorso per cassazione avverso la sentenza resa dalla Corte di appello di Torino il 20 febbraio 2017 (depositata il 19 aprile 2017) che, in parziale riforma della appellata pronuncia del Tribunale di Torino, riconosciute ad entrambi le circostanze attenuanti generiche prevalenti sull’aggravante contestata, ha rideterminato la pena loro inflitta in euro 600 di multa ciascuno, confermando nel resto e condannandoli alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile costituita.

2. Il giorno dell’infortunio nel cantiere – aggiudicato a seguito di asta fallimentare alla ditta P. Rottami – si stavano svolgendo lavori di smontaggio e trasferimento delle macchine, degli impianti e delle tubazioni. I lavori erano stati affidati, nel 2011, all’impresa esecutrice F. s.p.a., di cui l’imputato L.F. era legale rappresentante. Questa aveva stipulato un contratto di subappalto con la ditta DGI s.r.l. di D.G. che, a sua volta, aveva subappaltato alla ditta Termotecnica s.r.l. S.R.L. di M.P. lo smontaggio dei rivestimenti e degli isolanti delle tubazioni presenti nell’edificio. La persona offesa, A.C., dipendente della Termotecnica s.r.l. era incaricato di smontare i tubi presenti sul controsoffitto del capannone tramite un flessibile. L’uomo non era dotato di alcun dispositivo di sicurezza all’infuori dei guanti.

3. I ricorrenti venivano tratti a giudizio, insieme ad altri, per rispondere dei reati di cui agli artt. 113, 590 commi 1,2,3 e 583, comma 1, nn. 1 e 2, cod. pen.; 91 comma 1 lett. a), 96 comma 1 lett. g) D.lgs. n. 81/2008, perché in concorso tra loro, la M.P. quale legale rappresentante ed amministratore della citata Termotecnica e il L.F. in veste di legale rappresentante della F., per non aver provveduto alla valutazione del rischio di caduta dall’alto riguardo ai lavori relativi allo smaltimento degli impianti tecnologici posti al di sopra della controsoffittatura, sulla quale operava il A.C.. Non allertato del rischio di caduta, questi poggiati i piedi sui pannelli di poliuretano della controsoffittatura del locale in cui lavorava per rimuovere la coibentazione di alcune tubazioni, precipitava rovinosamente dall’altezza di circa 4,5 metri, a causa del cedimento del pannello di poliuretano per la fuoriuscita della staffa di trattenuta, procurandosi lesioni del tipo frattura amielica L1-L2, lussazioni del gomito sinistro, frattura scomposta pluriframmentaria del capitello radiale, frattura della branca ischio pubica sinistra, frattura peritrocanterica inversa con frattura del gran trocantere del femore sinistro, da cui derivava una malattia di durata superiore ai giorni 90 (in Candiolo il 9 maggio 2011).

3. Quanto al ricorso di L.F.:

3.1. Con il primo motivo censura, violazione di legge in relazione agli artt. 40 cod. pen., 521 cod. proc. pen. e 590 comma 3 cod. pen., nonché vizio motivazionale. La Corte di appello non ha svolto il giudizio controfattuale, pervenendo all’affermazione di responsabilità senza accertare se la condotta doverosa, ove tenuta, fosse idonea ad impedire l’evento. Non è invero sufficiente verificare la sussistenza del nesso causale e se vi sia stata violazione di una regolare cautelare (generica o specifica), ma occorre anche accertare se l’autore della condotta incriminata, titolare della posizione di garanzia tenuto all’osservanza della normativa precauzionale, potesse prevedere ex ante quello specifico sviluppo causale ed attivarsi per evitarlo. In quest’ultima ottica, è altresì necessario chiedersi se una condotta appropriata avrebbe o meno evitato la verificazione dell’evento, potendosi formalizzare un addebito di colpa solo quando la condotta diligente avrebbe certamente evitato l’esito antigiuridico o anche solo determinato apprezzabili probabilità di scongiurarlo. Sostiene pertanto il L.F. che il Giudice di appello si sia limitato a ad un’acritica ricezione della ricostruzione effettuata dal Tribunale non tenendo in alcun conto che, nel dibattimento, era stata raggiunta la prova della causa scatenante il cedimento del pannello su cui si trovava la persona offesa.

3.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 40 cod. pen., 521 cod. proc. pen., 590 comma 3 cod. pen., all’art. 96 comma 1 lett. g), D. Lgs. n.81/2008nonché vizio motivazionale riguardo al rimprovero rivolto al ricorrente di mancata valutazione del rischio. Il rischio di cedimento della struttura non esisteva affatto, come ha dichiarato il consulente della difesa le cui dichiarazioni e conclusioni vengono diffusamente riportate. Alla stessa stregua, il motivo si sviluppa in considerazioni che investono la ricostruzione del fatto.

4. Quanto al ricorso presentato da M.P.:

4.1. Col primo motivo denuncia inosservanza o erronea applicazione della legge penale e inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità, in riferimento alla L. n. 67/2014, alla L. n. 118/2014 a all’art. 178 lett. c) cod. proc. pen., per non avere la Corte di appello, diversamente da quanto avvenuto in primo grado, dichiarato la contumacia dell’imputata, con conseguente omessa notifica della sentenza d’appello alla stessa.

4.2. Il secondo motivo invoca la nullità della impugnata sentenza in relazione agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. Alla ricorrente viene contestata l’omessa valutazione del rischio della caduta dall’alto mentre il giudice di appello, nella ricostruzione del fatto, le ha attribuito una condotta diversa. Individuata quale causa dell’evento lo sfilamento di una lastra di appoggio, la Corte del merito ha escluso, anche in punto di diritto, che ciò possa costituire una “caduta dall’alto”, valutabile, a detta della ricorrente solo per i lavori in quota, nel cui ambito non può certo dirsi rientrante quello del caso di specie. Diversa dall’imputazione risulta anche l’individuazione della condotta che la sentenza impugnata fa consistere nel non aver correttamente valutato la tenuta dei pannelli e/o la staticità del piano. Così come la rilevata nullità della sentenza d’appello emerge laddove essa afferma che “tra i rischi concreti vi era quello di cedimento del piano utilizzato impropriamente quale piano di calpestio”, rischio differente da quello menzionato nell’imputazione.

4.3. Con il terzo motivo denuncia carenza, contraddittorietà, apparenza e illogicità manifesta della motivazione rispetto agli atti processuali. La Corte di appello non ha tenuto conto delle risultanze processuali (costituite da planimetrie e fotografie; prove testimoniali; esame del coimputato G.P.). È mancata qualsiasi valutazione sugli specifici ruoli rivestiti dalle diverse imprese operanti in cantiere riconoscendo ex art. 113 cod. pen. la penale responsabilità dei rappresentanti legali senza alcuna specifica distinzione dei ruoli e delle conseguenti responsabilità. Non si comprende perché la ricorrente M.P. avrebbe dovuto prevedere nel P.O.S. redatto dalla Termotecnica s.r.l. il rischio cedimento pannelli considerato che l’attività della stessa si inseriva in un cantiere già in essere e nel quale già erano stati svolti lavori e che le era stata affidata solo una limitata parte di questi. Sulla tenuta del piano di lavoro non erano state segnalate alla società da lei rappresentata prescrizioni o misure di prevenzione o protezione particolari da attuare, compito che in base all’art. 26 D.Lgs. n. 81/2008 spettava alle imprese appaltanti e subappaltanti, in particolare alla L.F. s.p.a. sotto le cui direttive agivano le diverse ditte e il cui rappresentante in cantiere ha dissuaso la persona offesa dall’indossare ulteriori strumenti di protezione fornitigli, invece, dalla società di cui era dipendente. All’origine dell’infortunio stanno, pertanto, unicamente la condotta tenuta dal A.C. e dal rappresentante della L.F..

Di tutte dette circostanze di fatto, osserva la ricorrente, la Corte di appello non ha tenuto affatto conto. Alla stessa stregua, la motivazione risulta carente laddove non spiega le ragioni dell’applicazione dell’art. 113 cod. pen. al caso di specie poiché nulla dice sull’autonoma condotta che la ricorrente M.P. avrebbe realizzato nella reciproca consapevolezza di contribuire all’omissione altrui che sfocia nella produzione dell’evento non voluto.

Diritto

1. I ricorsi degli imputati sono infondati e devono, pertanto, essere rigettati.

2. Si osserva preliminarmente che la sentenza di appello – definito più correttamente il rischio quale di cedimento della struttura – ricorda, in via generale, che, proprio in considerazione dell’imprescindibile necessità di accedere agli impianti posizionati sulle pareti del soffitto e, in parte, correnti sopra la controsoffittatura senza peraltro aderirvi, ai responsabili delle ditte esecutrici spettava la valutazione della tenuta di detta controsoffittatura che non poteva costituire una struttura portante, essendo, per la natura dei materiali e per la sua conformazione, pacificamente deputata alla funzione di isolamento termico. Occorreva, continua la Corte territoriale, tener altresì conto della vetustà della struttura e della protratta assenza di manutenzione della stessa. La corretta valutazione della struttura, invero, avrebbe comportato la corretta valutazione della tenuta dei pannelli e delle staffe onde verificare se il dente fosse robusto e largo a sufficienza per evitarne, sotto il peso degli operai, la rottura e lo sfilamento dei pannelli. Si sarebbero, in conseguenza, adottate prescrizioni e misure idonee a scongiurare il ripetersi di analoghi infortuni.
Al momento del fatto, continua la sentenza impugnata, l’omissione di qualunque valutazione di staticità, nel POS della L.F. s.p.a, del piano su cui si inviava il A.C. ad operare così come il trascurabile accenno in quello della TERMOTECNICA s.r.l. alla mancanza di segnalazioni, prescrizioni o misure sulla tenuta del piano di lavoro, costituiscono in colpa gli odierni imputati in quanto garanti della sicurezza dei lavoratori.

2.1. Sulla scorta di quanto sin qui riportato, il primo motivo proposto dal L.F. si rileva infondato perché la Corte di appello risponde adeguatamente affermando che una valutazione corretta del rischio concreto esistente avrebbe indotto alla predisposizione di adeguate misure di sicurezza (così come, peraltro, approntate in seguito all’incidente) e di un piano di lavoro che contemplasse l’adozione di misure (uso di trabattello, posizionamento di intavolati sul piano di calpestio, adeguata imbracatura) che avrebbero impedito l’evento il cui rischio concreto era dunque prevedibile ed evitabile.

2.3. Il secondo motivo del L.F. – con cui si nega che esistesse il rischio di cedimento della struttura, invocando le diverse conclusioni cui era pervenuto il consulente della difesa – è inammissibile perché involge una valutazione sul fatto preclusa alla Corte di cassazione.

Il ricorrente, infatti, riporta le dichiarazioni dell’arch. B., proprio consulente, che collegava l’infortunio ad un vizio originario delle strutture metalliche non rilevabile ad un esame visivo delle stesse, soffermandosi su circostanze fattuali volte ad escludere la ravvisabilità del rischio di cedimento del piano sul quale si trovava l’operaio.

Il motivo di ricorso, però, esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette, come nel caso di specie, da motivazione congrua, esauriente, idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

È infatti preclusa, alla Corte di cassazione, la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti [ex multis, Sez. 3, n. 12110 del 21/11/2008 (dep. 19/03/2009), Campanella e altro, Rv. 243247¬01]. Il sindacato demandato a questa Corte sulle ragioni giustificative della decisione ha dunque, per esplicita scelta legislativa, un orizzonte circoscritto. Non c’è, in altri termini, la possibilità di andare a verificare se la motivazione corrisponda alle acquisizioni processuali. E ciò anche alla luce del vigente testo dell’art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., come modificato dalla L. 20/02/2006 n. 46. Il giudice di legittimità, dunque, non può procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito.

Occorre, infine, ricordare che il datore di lavoro dell’impresa affidataria, in questo caso la L.F. s.p.a., é tenuto a verificare l’idoneità tecnico professionale delle imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi, con le modalità di cui all’Allegato XVII del d. lgs. n. 81/08 e a fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici del cantiere e sulle misure di prevenzione e protezione, nonché a coordinare gli interventi di prevenzione e protezione, cooperando alla loro applicazione e verificando le condizioni di sicurezza dei lavori ad essa affidati.

Sulla scorta delle pregresse considerazioni, il ricorso di L.F. deve, pertanto, essere rigettato.

3. Con riguardo al ricorso di M.P., il primo motivo – con cui si censura la mancata notifica dell’estratto contumaciale – è infondato poiché lo stesso risulta notificato a M.P. in data 31/07/2017 a mani della madre, L.P..

3.1. Altrettanto privo di fondamento è il secondo motivo con il quale è stata dedotta l’asserita violazione del principio di correlazione tra contestazione e sentenza. Ed, invero, in primo luogo va osservato che il rimprovero di omessa valutazione del rischio di caduta dall’alto, di cui all’imputazione, è ontologicamente ricompreso nel più vasto ambito della mancata valutazione dei rischi connessi alla specifica attività di cui il lavoratore era stato incaricato, dovendosi peraltro tener presente che l’imputazione chiarisce perfettamente che il menzionato rischio si ricollega ai «lavori relativi allo smaltimento degli impianti tecnologici posti al di sopra della controsoffittatura». Alla stessa stregua, gli assunti della Corte di appello sulla non corretta valutazione della tenuta dei pannelli e/o della staticità del piano e l’individuazione, ad opera della medesima Corte, del rischio concreto di cedimento del piano utilizzato impropriamente quale piano di calpestio, costituiscono mere articolazioni argomentative del rimprovero generale di omessa valutazione dei rischi collegati al tipo di attività di cui era stato incaricato il A.C..

Non vi è stata, dunque immutazione negli elementi essenziali del fatto e l’imputato ha potuto pienamente esercitare il diritto di difesa che non è risultato in alcun modo compromesso.

3.2. Anche il terzo motivo si appalesa privo di pregio. Quanto alla doglianza sulla mancata considerazione, da parte del Giudice di appello, delle risultanze processuali (planimetrie e fotografie; prove testimoniali; esame del coimputato Piero Grosso), il Collegio osserva che la sentenza di merito non è tenuta a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente, sì da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex multis, Sez. 4, sent. n. 26660 del 13/05/2011, Caruso e altro, Rv. 250900).

In ordine poi allo specifico profilo di colpa ascritto alla M.P., va detto che ciascuna impresa che collabori o sia presente (anche non contestualmente) nel cantiere temporaneo o mobile, deve studiare le modalità di esecuzione del suo segmento di lavoro, prevedendo le aree di pericolo per la salute dei lavoratori, e dando precise disposizioni per evitare in modo assoluto qualsiasi infortunio. Il tutto in adeguato coordinamento con le altre imprese operanti nel cantiere, onde prevenire i rischi interferenziali.

Come si è già ricordato, la sentenza impugnata ha rammentato che nel POS della TERMOTECNICA s.r.l. il rischio insito nel lavoro relativo allo smaltimento degli impianti tecnici posti al di sopra della controsoffittatura era sommariamente affrontato con il cenno che non erano state segnalate prescrizioni o misure di protezione e prevenzione particolari da attuare in relazione alla tenuta del piano di lavoro.

Il d. lgs. n. 81/08 ha disegnato un’efficace rete di protezione della salute e sicurezza dei lavoratori, assegnando ruoli prevenzionali e di garanzia a tutte le figure apicali presenti nei cantieri mobili o temporanei, non esimendo dalla propria responsabilità alcuna delle figure datoriali o in posizione di garanzia, a fronte della presenza di altri corresponsabili, rimanendo tutti coinvolti nella diuturna ed efficace ottemperanza alle norme di legge. In tale veste, l’odierna ricorrente aveva il dovere di accertarsi del rispetto dei presidi antinfortunistici vigilando sulla sussistenza e persistenza delle condizioni di sicurezza.

Il ricorso di M.P. non merita, dunque, accoglimento.

4. In conclusione, entrambi i ricorsi devono essere rigettati. Al rigetto fa seguito, ex lege, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 4 ottobre 2018

Allegati

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