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Cassazione penale sez. IV, 03/05/2023, n. 18282

Massima

In tema di lesioni stradali personali, è stata riconosciuta l’attenuante ex art. 590 bis, c. 7 c.p., in quanto il comportamento del pedone, che pure aveva attraversato fuori dalle strisce pedonali, non può essere considerato evento eccezionale e imprevedibile, tale da interrompere il nesso eziologico fra la condotta dell’imputata e l’evento, bensì una concausa dello stesso.

Supporto alla lettura

LESIONI STRADALI PERSONALI

Disciplinato dall’art. 590 bis c.p., si fa riferimento alla fattispecie delittuosa colposa introdotta dalla L. 41/2016 nell’ambito dei delitti contro la persona di cui al titolo XII, libro II, del codice penale. Tale provvedimento ha scorporato dal genus delle lesioni personali colpose, ex art. 590 c.p., le nuove lesioni stradali gravi e gravissime, sono contemplate come autonoma figura di reato e non più come circostanza aggravante, mentre le lesioni lievi e lievissime sono ancora regolate dalla normativa previgente, al pari delle lesioni colpose ordinarie.

La caratteristica principale di tale fattispecie si definisce come una esterma rigidità sanzionatoria, il cui obiettivo è quello di reprimere condotte lesive dell’altrui incolumità a causa di comportamenti tenuti in violazione di una specifica disciplina, quale quella della circolazione stradale.

Ambito oggettivo di applicazione

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Napoli, in data 7 luglio 2022, in parziale riforma della sentenza di Tribunale di Avellino di condanna di (omissis) in ordine al reato di cui all’art. 590 bis cod. pen. in danno di (omissis), commesso in (omissis) il (omissis), ha riconosciuto la circostanza attenuante di cui all’art.590 bis, comma , cod. pen. e ha rideterminato la pena in mesi 1 e giorni 10 di reclusione.

Il processo ha ad oggetto un incidente stradale ricostruito nel modo seguente.

L’imputata alla guida della sua autovettura (omissis), percorrendo la S.P. 164 nel centro abitato di (omissis) in pieno giorno, nello svoltare dalla destra della carreggiata sulla sinistra per entrare nel cortile della sua abitazione, aveva urtato (omissis), che stava transitando a piedi dinanzi al cancello del cortile,
colpendola al polpaccio della gamba destra ed al braccio destro e provocandone la caduta e le conseguenti lesioni (consistite in frattura del pavimento orbitario destro, frattura del corpo e dell’arco mascellare e della parete del seno, frattura della scapola destra) dalle quali era derivata l’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a 40 giorni.

2. Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso l’imputata, a mezzo di difensore, formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla affermazione della responsabilità. Il difensore lamenta che la ricostruzione dell’incidente nella sentenza impugnata non aveva tenuto conto che la persona offesa era invalida al 100%, non autosufficiente nella deambulazione e affetta da epilessia; che la stessa persona offesa in ospedale aveva riferito di non ricordare nulla dell’accaduto; che da nessun dato processuale era emersa una condotta di guida dell’imputata imprudente o in violazione delle regole del codice della strada. In ragione di tali elementi si doveva, pertanto, ritenere che la persona offesa fosse caduta a terra autonomamente e che non vi fosse stato alcun impatto con l’autovettura condotta da (omissis).

3. Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto (omissis), ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

4. Il difensore dell’imputata, in data 3 aprile 2023, ha presentato una memoria con cui ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto manifestamente infondato il motivo.

2. La Corte di Appello, in continuità con la sentenza di primo grado, sulla base della deposizione della persona offesa, delle altre testimonianze acquisite, dei rilievi fotografici e del filmato estratto dalle telecamere di videosorveglianza presenti in loco (che avevano ripreso il momento immeditatamente precedente e il momento successivo all’impatto), ha ritenuto che l’incidente fosse da ascrivere alla condotta colposa dell’imputata, la quale, in violazione delle norme generali di prudenza e diligenza, aveva proceduto a velocità sostenuta e comunque non adeguata ad una strada in un centro abitato ed in condizioni di non completa visibilità in prossimità della svolta. La Corte di Appello, in replica alle doglienze già dedotte con i motivi di impugnazione, ha osservato che:

– il filmato aveva evidenziato che la persona offesa stava procedendo con andatura lenta, ma stabile e regolare, così da escludere che potesse essere rimasta vittima di un malore, tale da farla rovinare al suolo in assenza di impatto con l’auto condotta da (omissis); lo stesso filmato aveva anche evidenziato che
l’imputata procedeva a velocità non moderata e subito dopo l’incidente aveva percorso ancora cinque metri, per poi fermarsi e scendere dall’auto con le mani in testa;

– il fatto che sull’auto non fossero stati riscontrati danni.non poteva essere considerato significativo, posto che vi era stato un semplice urto e che l’impronta strisciante (di cui aveva riferito il teste di polizia giudiziaria a dibattimento) valeva a provare che il contatto fra l’auto ed il pedone era avvenuto;

– la persona offesa nella immediatezza, avendo perso conoscenza, non era stata in grado di ricordare nulla, ma quando poi si era ripresa, a distanza di tempo i ricordi era riaffiorati ed aveva ricostruito la dinamica dell’accaduto in modo perfettamente compatibile con le lesioni riportate a seguito dell’incidente; fra l’altro, i buoni rapporti fra (omissis) e (omissis), ammessi anche da quest’ultima,
consentivano di escludere che la denuncia fosse di natura calunniosa.

La Corte ha, quindi, ritenuto che il comportamento del pedone, che pure aveva attraversato fuori dalle strisce pedonali, non potesse essere considerato evento eccezionale e imprevedibile, tale da interrompere il nesso eziologico fra la condotta dell’imputata e l’evento, bensì una concausa dello stesso e ha così
diminuito la pena per effetto della ravvista circostanza attenuante di cui all’art. 590 bis, comma 7, cod. pen.

3. Il percorso argomentativo adottato è coerente con i dati di fatto riportati e esenti dai vizi di illogicità e contraddittorietà rilevati dal ricorrente. La ricostruzione fattuale dell’incidente, in quanto fondata su dati emersi nel corso dell’istruttoria, non può essere ulteriormente sindacata in questa sede: sono
precluse, infatti, al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021,  F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).

3.1 Anche la valutazione dei profili attinenti alla causalità è coerente con i dati di fatto richiamati e rispettosa della elaborazione giurisprudenziale di legittimità in tema di investimento del pedone. I giudici hanno evidenziato i profili di colpa nella condotta tenuta dall’imputata, che aveva guidato ad un velocità non adeguata alle condizioni della strada, e hanno ritenuto che tale condotta di guida avesse avuto rilevanza casuale rispetto all’ investimento del pedone, rilevando che se l’imputata avesse rispettato la regola cautelare, ovvero avesse tenuto il comportamento alternativo lecito, l’evento non si sarebbe verificato.

3.2 Nelle sentenze è stato approfondito anche il tema della prevedibilità dell’evento in modo coerente con il contenuto del c.d. principio di affidamento come maturato in ambito dì circolazione stradale, ove la diffusività del pericolo impone un ampliamento della responsabilità in relazione alla prevedibilità del
comportamento scorretto od irresponsabile di altri agenti. Ed invero, “In tema di circolazione stradale, il principio dell’affidamento trova un temperamento nell’opposto principio, secondo il quale l’utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui purché questo rientri nel limite della
prevedibilità” (ex plurimis Sez.4 n. 24414 del 06/05/2021, Busdraghi Rv. 281399; Sez. 4, n. 5691 del 02/02/2016, Tettamanti, Rv. 265981; Sez. 4, n. 27513 del 6 10/05/2017, Mulas, Rv. 269997; Sez. 4, n. 7664 del 06/12/2017, dep. 2018, Bonfrisco, Rv. 272223). Nel caso in esame la Corte, pur dando atto del
profilo di colpa concorrente della vittima che aveva attraversato senza dare la precedenza ai veicoli, ha rilevato che l’attraversamento del pedone, sia pure al di fuori delle strisce pedonali non rientra fra le ipotesi di condotte eccezionali, atipiche o imprevedibili da parte del conducente, tanto più che nel caso in esame la persona offesa aveva proceduto in una strada in salita e con andatura stabile e regolare.

4. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere di versare la somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Deciso in Roma il 12 aprile 2023.

Depositato in cancelleria il 03 maggio 2023.

Allegati

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