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Cassazione penale sez. III, 29/08/2025, n. 29946

Massima

In tema di omicidio stradale, la quantificazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e la misura della sua riduzione per ‘patteggiamento’ devono essere motivate in modo specifico e non contraddittorio rispetto alla valutazione della condotta, essendo inconciliabile il riconoscimento di una gravità non elevata per la pena principale con l’applicazione di una sospensione prossima al massimo edittale, in assenza di adeguata giustificazione.

Supporto alla lettura

OMICIDIO STRADALE

La legge n. 41, con la quale il reato di omicidio stradale (o pirateria stradale) è stato introdotto nell’ordinamento italiano, è stata promulgata il 2016 a seguito di iniziativa popolare risalente al 2010, che ha proposto l’istituzione di questa figura delittuosa, che comminerebbe pene intermedie tra l’omicidio volontario e quello colposo, con l’arresto in flagranza di reato e l’interdizione a vita dalla guida di veicoli (c.d. “ergastolo della patente”).

L’art. 589-bis c.p. individua tale fattispecie di reato le cui caratteristiche fondamentali sono:

  • la morte di una persona dopo la violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale;
  • la non volontarietà dell’evento.

La sua regolamentazione prevede tre diverse ipotesi delittuose riconducibili all’omicidio stradale, ma di diversa gravità, alle quali corrispondono tre diversi trattamenti sanzionatori:

  • chiunque cagiona, per colpa, la morte di una persona a seguito della violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale (reclusione da 2 a 7 anni);
  • morte della persona causata per colpa da chiunque si ponga alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica (tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l) o in stato di alterazione psico-fisica derivante dall’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (reclusione da 8 a 12 anni);
  • morte di una persona cagionata per colpa dal conducente di un veicolo a motore che si trovi in stato di ebbrezza alcolica quantificato con un tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 g/l (reclusione da 5 a 10 anni).

E’ prevista anche una circostanza aggravante il cui verificarsi comporta un aumento delle pene previste dall’art. 589-bis c.p.. Tale aggravante si identifica con il caso in cui il veicolo a motore con il quale è compiuto il fatto sia di proprietà del conducente e sia sporvvisto di assiurazione obbligatoria, o con il caso in cui l’omicidio stradale sia derivato dalla condotta di una persona sprovvista di patente di guida, o che sia stata sospesa o revocata.

Nel regolamentare il reato di omicidio stradale il legislatore non ha omesso di prendere in esame il caso in cui la condotta di guida veda coinvolte più vittime. In tal caso la pena è quella prevista per la violazione più grave, aumentata fino al triplo (massimo 18 anni di reclsione).

Ambito oggettivo di applicazione

Svolgimento del processo

1. Con sentenza emessa in data 15 gennaio 2025, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Marsala, deliberando in sede di rinvio a seguito dell’annullamento disposto dalla Corte di cassazione (Sez. 4, n. 33136 del 27/08/2024) della sentenza n. 139/2024 del G.u.p. del Tribunale di Marsala, limitatamente all’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, ha applicato nei confronti di A.A. e B.B. la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo di anni tre e mesi undici.

Con la sentenza oggetto di parziale annullamento, emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., il Tribunale di Marsala aveva applicato sia ad A.A., sia a B.B. la pena di un anno di reclusione, condizionalmente sospesa, nonché la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente, con riguardo al reato di cui agli artt. 113 e 589-bis cod. pen. per aver cagionato colposamente, agendo in cooperazione, la morte di G.G., in data 7 aprile 2023, previo riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 589-bis, settimo comma, cod. pen.

2. Hanno presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Marsala indicata in epigrafe B.B. e A.A., con atti sottoscritti, rispettivamente, dall’Avv. G. G. e dall’Avv. A. R. S.

Hanno presentato memorie le parti civili costituite, con atto a firma dell’Avv. M. L., e la ricorrente A.A., con atto a firma dell’Avv. A. R.S..

3. Il ricorso di B.B. è articolato in un unico motivo.

Con il motivo, si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 218 e 222 cod. strada, avendo riguardo alla quantificazione e alla durata della sospensione della patente di guida.

Si deduce che il giudice del rinvio ha erroneamente quantificato la durata della sanzione della sospensione della patente di guida, fissandola in una misura eccessivamente severa, in quanto prossima al massimo edittale. Si rappresenta che la durata della misura della sospensione della patente è in contraddizione con il giudizio di congruità della pena della reclusione di anni uno, con la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e con il riconoscimento dell’assenza di connotati di elevata gravità della condotta ascritta all’attuale ricorrente, in quanto ritenuta inidonea, da sola, per il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 589-bis, settimo comma, cod. pen., a determinare la morte della vittima. Si osserva che il G.u.p. avrebbe omesso sia di dar conto delle ragioni poste a fondamento della propria determinazione sulla durata della misura, sia di rapportarsi specificamente con i parametri previsti dall’art. 218 cod. strada (l’entità del danno apportato, la gravità della violazione commessa, il pericolo che l’ulteriore circolazione potrebbe cagionare), relativi alla quantificazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

4. Il ricorso di A.A. è articolato in tre motivi.

4.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in riferimento all’erronea applicazione degli artt. 222, comma 2, terzo periodo, e 218 cod. strada.

Si deduce che il G.u.p. del Tribunale di Marsala non ha correttamente applicato i principi di cui all’art. 218 cod. strada, deputati alla determinazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, in quanto ha dato rilievo esclusivamente alla gravità dell’evento lesivo causato. Si aggiunge che la condotta ascritta all’imputata è stata ritenuta inidonea, da sola, a cagionare l’evento morte, atteso il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 589-bis, settimo comma, cod. pen., che tale evento è sempre insito nella fattispecie alla quale si collega la sanzione amministrativa accessoria da quantificare nell’ambito di una forbice edittale, e che la giovane età della vittima è irrilevante, attesa la natura colposa del delitto.

4.2. Con il secondo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione alla quantificazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida di cui all’art. 222, comma 2, terzo periodo, cod. strada.

Si deduce che il giudice del rinvio ha fornito, in riferimento al quantum di sospensione della patente di guida, motivazione carente e contraddittoria, allorquando ha dato evidenza, soprattutto, al criterio della gravità dell’evento lesivo, nonostante l’evento mortale sia sempre presente nei casi di applicazione della sanzione di cui all’art. 222, comma 2, terzo periodo, cod. strada, trascurando, invece, gli altri due criteri indicati dall’art. 218 cod. strada. Si osserva, poi, che il della violazione del codice della strada commessa e del pericolo che l’ulteriore circolazione potrebbe cagionare per gli utenti della strada, è incorso anche in contraddizione con quanto affermato in precedenti punti di motivazione della sentenza impugnata. Si rileva, quindi, che quanto più la determinazione della sanzione si discosta dal minimo edittale, tanto più l’onere motivazionale è intenso.

4.3. Con il terzo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., rispetto alla riduzione del quantum della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida di cui all’art. 222, comma 2-bis, cod. strada.

Si deduce che, anche in relazione alla riduzione della sanzione amministrativa accessoria per il caso di sentenza emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., il giudice del rinvio ha motivato in maniera carente. Si osserva, precisamente, che il G.u.p. ha applicato una riduzione della sanzione di un solo mese rispetto al massimo edittale, pur avendo la possibilità di diminuirne la durata fino a sedici mesi, ex art. 222, comma 2-bis, cod. strada, e che, quindi, aveva un più marcato onere di motivazione.

5. La memoria presentata nell’interesse delle parti civili, a firma dell’Avv. Lauricella, contesta sia le osservazioni esposte dal Procuratore generale della Corte di cassazione nella sua requisitoria, nella parte relativa alla richiesta di annullamento con rinvio della sentenza impugnata nei confronti di B.B., sia la fondatezza delle censure formulate nei ricorsi del predetto B.B. e di A.A., e chiede il rigetto degli stessi.

La memoria, estremamente articolata, evidenzia, in particolare, che: a) la requisitoria del Procuratore generale è affetta da contraddizione interna quando distingue tra le posizioni dei due imputati ed attuali ricorrenti, nonché da manifesta illogicità quando ritiene non connotata da particolare gravità la condotta ascritta a B.B.; b) le censure articolate nei ricorsi degli imputati non si confrontano con l’effettivo contenuto della motivazione della sentenza impugnata e non tengono conto né dell’obiettiva gravità del danno, integrato dalla giovane età della vittima, né della funzione cautelare-preventiva della misura.

6. La memoria presentata nell’interesse di A.A., a firma dell’Avv. Salenti, in particolare, contesta la fondatezza delle osservazioni formulate nella requisitoria del Procuratore generale della Corte di cassazione.

Si osserva, in particolare, che A.A. non ha invaso la corsia opposta, e non vi sono elementi per ritenere più grave la condotta della stessa rispetto a quella di B.B., in relazione al quale il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio.

Motivi della decisione

1. I ricorsi sono fondati per le ragioni di seguito precisate.

2. Occorre premettere che la memoria presentata dalle parti civili è inammissibile, perché l’impugnazione attiene esclusivamente al profilo della determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria, ossia ad un profilo in relazione al quale la parte civile non ha alcun interesse giuridicamente apprezzabile, così come già rilevato da Sez. 4, n. 33136 del 10/07/2024, in occasione del precedente giudizio di legittimità.

3. I ricorsi censurano entrambi la sentenza impugnata, nella parte in cui ha fissato la durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo di tre anni e undici mesi, ossia in prossimità del massimo edittale, pari a quattro anni, deducendo, in particolare, che detta misura della sanzione è sproporzionata rispetto al trattamento sanzionatorio irrogato, ampiamente inferiore alla media edittale, al riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 589-bis, settimo comma, cod. pen., all’applicazione della sospensione condizionale, e alle valutazioni compiute per escludere l’irrogazione della sanzione della revoca della patente di guida, ed inoltre vanifica l’obbligo di riduzione per il rito, ed è supportata da una motivazione meramente assertiva.

3.1. Occorre premettere che, come precisato dalle Sezioni Unite, è ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di “patteggiamento” con cui si censuri l’erronea ovvero l’omessa applicazione di sanzioni amministrative (Sez. U, n 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, Melzani, Rv. 279349 – 01).

Va poi precisato che, nei casi di applicazione, da parte del giudice, della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall’art. 222 cod. strada, la determinazione della durata di tale sospensione deve essere effettuata non in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. proc. pen., ma in base ai diversi parametri di cui all’art. 218, comma 2, cod. strada, sicché le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un’eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento (cfr., per tutte, Sez. 4, n. 4740 del 18/11/2020, dep. 2021, Di Marco, Rv. 280393 – 01, e Sez. 4, n. 55130 del 09/11/2017, Fiorini, Rv. 271661 – 01). E, a norma dell’art. 218, comma 2, cod. strada, il periodo di durata della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida “è determinato in relazione all’entità del danno apportato, alla gravità della violazione commessa, nonché al periodo che l’ulteriore circolazione potrebbe cagionare”.

Inoltre, come già precisato in giurisprudenza, il giudice che intende applicare, con la sentenza di patteggiamento, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, deve dar conto in motivazione della riduzione operata ai sensi dell’art. 222, comma 2-bis, cod. strada, il quale prevede la diminuzione fino ad un terzo (cfr. Sez. 4, n. 32899 del 28/06/2022, De Luca, Rv. 283490 – 01, relativa a fattispecie di omicidio stradale).

3.2. La sentenza impugnata espone un’articolata motivazione per escludere l’applicazione della sanzione della revoca della patente di guida e brevi osservazioni per determinare la durata della sanzione della sospensione del medesimo titolo abilitativo.

Il Tribunale, in particolare, osserva che si è “in assenza di alcuna situazione tale da connotare di gravità elevata o particolarmente significativa la condotta del reo” e che, come conferma il riconoscimento ad entrambi gli imputati dell’attenuante di cui all’art. 589-bis, settimo comma, cod. pen., “il comportamento di guida tenuto da ognuno dei due conducenti non avrebbe potuto di per sé cagionare la morte della povera (persona offesa)”. Aggiunge, poi, che le “specifiche inosservanze delle norme del codice della strada” ascrivibili ai due imputati “non appaiono, inoltre, espressive di una pericolosità alla guida talmente elevata da rendere necessaria l’adozione della sanzione drastica della revoca della patente”, e che non risultano altre pregresse violazioni della normativa stradale da parte dei medesimi.

Il Tribunale, quindi, dopo aver dato atto che la durata massima della sanzione della sospensione della patente è pari a quattro anni e che, in caso di “patteggiamento”, vi è l’obbligo di ridurre la pena fino ad un terzo, quantifica la misura in tre anni e undici mesi, “tenuto conto della gravità dell’evento lesivo causato (morte di una giovane ragazza), del grado della colpa in relazione all’effettiva gravità delle violazioni del codice della strada commesse, nonché del pericolo che dall’ulteriore circolazione potrebbe derivare agli utenti della strada”.

3.3. In considerazione dei principi giuridici da applicare, la motivazione della sentenza impugnata è viziata nella parte in cui fissa la durata della sanzione della sospensione della patente in tre anni e undici mesi.

Il Tribunale ha valorizzato congiuntamente la entità del danno, la gravità della violazione commessa e il pericolo di ulteriori eventi lesivi. Ora, se incensurabile appare la valorizzazione del profilo concernente l’entità del danno, gravemente contraddittoria o comunque lacunosa è l’attribuzione di rilevanza agli altri due profili, in considerazione di quanto indicato in altre parti della stessa decisione. Invero, la sentenza impugnata osserva, in termini generali, che si è “in assenza di alcuna situazione tale da connotare di gravità elevata o particolarmente significativa la condotta del reo” e che, come conferma il riconoscimento ad entrambi gli imputati dell’attenuante di cui all’art. 589-bis, settimo comma, cod. pen., “il comportamento di guida tenuto da ognuno dei due conducenti non avrebbe potuto di per sé cagionare la morte della povera (persona offesa)”; e queste enunciazioni si pongono in contrasto con l’affermazione della gravità della violazione commessa. Ancora, per quanto concerne il pericolo potenzialmente derivante dall’ulteriore circolazione, nulla è specificato in concreto e, anzi, laddove si esclude l’applicazione della sanzione della revoca della patente, si evidenzia pure il dato dell’assenza di altre pregresse violazioni della normativa stradale da parte dei due imputati.

Ancora, del tutto assente è la motivazione del Tribunale con riguardo alla misura della riduzione della durata della sanzione per il “patteggiamento”, a norma dell’art. 222, comma 2-bis, cod. strada. Invero, nulla si precisa in proposito, e però la durata della sospensione è fissata in tre anni e undici mesi, ossia in una misura inferiore di un solo mese rispetto al massimo edittale. Ora, anche a voler ritenere che la riduzione di un mese sia dovuta interamente all’applicazione della disposizione di cui all’art. 222, comma 2-bis, cod. strada, la stessa è davvero esigua, perché la sua misura massima avrebbe potuto essere pari a un anno e quattro mesi; era quindi doveroso indicare le ragioni per cui la riduzione della durata della sanzione per il “patteggiamento” dovesse essere contenuta in misura così modesta.

4. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla durata della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Marsala.

Il Giudice del rinvio determinerà la durata della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida evitando di incorrere nelle contraddizioni e nelle lacune motivazionali rilevate supra nel par. 3.3.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Marsala.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 20 giugno 2025.

Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2025.

Allegati

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