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Cassazione penale sez. III, 20/03/2024, n.11592

Massima

Il reato di atti osceni si configura quando il comportamento illecito avviene in luoghi con una significativa probabilità di presenza di minori, senza necessità di accertarne la presenza effettiva. La legge non richiede di verificare se ci siano realmente minori al momento del fatto, ma si basa sulla “abitualità” del luogo, indicando la probabilità che minori frequentino quel luogo regolarmente. Quindi, un “luogo abitualmente frequentato da minori” è uno in cui, secondo una valutazione statistica affidabile, la presenza di minori è sistematica, come scuole, impianti sportivi, ludoteche o altri luoghi di incontro e socializzazione.

Supporto alla lettura

ATTI OSCENI 

L’ art. 527 c.p. dispone che:

“Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000.

Si applica la pena della reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi se il fatto è commesso all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano.

Se il fatto avviene per colpa, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309″

Il d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 ha depenalizzato il comma 1 dell’ art. 527 c.p., che ha perso la sua qualità di reato divenendo un illecito amministrativo. Dunque, la rilevanza penale è limitata alla sola ipotesi di cui al comma 2, cioè quando gli atti osceni sono commessi all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano.

 

Ambito oggettivo di applicazione

Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 30 marzo 2023, la Corte di appello di Torino confermava la pronuncia emessa l’11 febbraio 2022 dal locale Tribunale, con la quale (omissis) era stato giudicato colpevole del delitto di cui all’art. 527, comma 2, cod. pen. e condannato alla pena di quattro mesi di reclusione.

2. Propone ricorso per cassazione l’imputato, chiedendo l’annullamento della decisione. La responsabilità sarebbe stata affermata – e confermata – senza alcun riscontro della condizione posta dal comma 2 dell’art. 527 cod. pen., ossia che il fatto fosse stato commesso all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori; la mancanza di tale verifica imporrebbe, dunque, l’annullamento della decisione.

Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso risulta fondato.

4. L’art. 527, comma 2, cod. pen., per come da ultimo modificato dal D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, stabilisce che gli atti osceni siano puniti a titolo di delitto se il fatto è commesso all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori, e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano.

4.1. Per costante e condivisa giurisprudenza di questa Corte, per integrare il reato – tipicamente di pericolo concreto – è sufficiente che il fatto sia commesso in luoghi in cui vi sia la significativa probabilità della presenza di minori (tra le altre, Sez. 3, n. 2903 dell’11/11/2020, c., Rv. 280826; Sez. 3, n. 26080 del 22/7/2020, G., Rv. 279914); per contro, non occorre accertare l’effettiva presenza di questi soggetti nello stesso posto, come invece affermato da una isolata pronuncia (Sez. 3, n. 43542 del 20/9/2019″ c., Rv. 277465;), alla luce sia del tenore letterale della previsione (che non richiede la verifica di tale elemento), sia del richiamo in essa alla “abituale” frequentazione di “luoghi” (e non, dunque, alla concreta frequentazione di uno specifico luogo), che – come tale – implica soltanto una verifica in ordine alla significativa probabilità della presenza di soggetti minori di età, in linea con la già ricordata natura di reato di pericolo. Ai fini della sussistenza della fattispecie, dunque, per “luogo abitualmente frequentato da minori” si intende non un sito semplicemente aperto o esposto al pubblico dove si possa trovare un minore, bensì un luogo nel quale, sulla base di una attendibile valutazione statistica, la presenza di più soggetti minori di età ha carattere elettivo e sistematico (tra le altre, Sez. 3, n. 56075 del 21/9/2017, R., Rv. 271811; Sez. 3, n. 30798 del 18/10/2016, P., Rv. 270231): tra questi, sia i luoghi riconoscibili come tali per vocazione strutturale (ad esempio, scuole, impianti sportivi, ludoteche), sia quelli che, per elezione specifica, risultano di volta in volta scelti da minori come punto abituale di incontro o di socializzazione, lì trattenendosi per un tempo non breve.

5. Tanto premesso in termini generali, il Collegio rileva che la sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione di questi principi: con affermazione meramente apodittica e priva di un qualunque ulteriore argomento, infatti, la Corte di appello si è limitata a rilevare che -pacifica la presenza di due minori che avevano assistito al gesto tenuto dal ricorrente, di chiara valenza sessuale – “la strada pubblica, ove erano allocati la gelateria, la fermata del bus e il locale kebab, costituisce fuor di dubbio luogo ove abitualmente sono soliti radunarsi soggetti minori di età”; ebbene, la mancanza di una qualunque puntualizzazione, invero necessaria con riguardo a luoghi che in sé – per come descritti in sentenza ­ potrebbero non contenere gli elementi sopra richiamati, non dando conto né di una vocazione strutturale, né di una elezione specifica, impone, dunque, l’annullamento della sentenza con rinvio per nuovo giudizio.

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino.Dispone, a norma dell’art. 52 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n, 196, che – a tutela dei diritti o della dignità degli interessati – sia apposta a cura della cancelleria, sull’originale della sentenza, un’annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l’indicazione delle generalità e di altri dati identificativi degli interessati riportati sulla sentenza.

Così deciso in Roma, il 29 febbraio 2024.

Depositata in Cancelleria il 20 marzo 2024.

Allegati

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