2. Propone ricorso per cassazione l’imputato, chiedendo l’annullamento della decisione. La responsabilità sarebbe stata affermata – e confermata – senza alcun riscontro della condizione posta dal comma 2 dell’art. 527 cod. pen., ossia che il fatto fosse stato commesso all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori; la mancanza di tale verifica imporrebbe, dunque, l’annullamento della decisione.
4. L’art. 527, comma 2, cod. pen., per come da ultimo modificato dal D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, stabilisce che gli atti osceni siano puniti a titolo di delitto se il fatto è commesso all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori, e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano.
4.1. Per costante e condivisa giurisprudenza di questa Corte, per integrare il reato – tipicamente di pericolo concreto – è sufficiente che il fatto sia commesso in luoghi in cui vi sia la significativa probabilità della presenza di minori (tra le altre, Sez. 3, n. 2903 dell’11/11/2020, c., Rv. 280826; Sez. 3, n. 26080 del 22/7/2020, G., Rv. 279914); per contro, non occorre accertare l’effettiva presenza di questi soggetti nello stesso posto, come invece affermato da una isolata pronuncia (Sez. 3, n. 43542 del 20/9/2019″ c., Rv. 277465;), alla luce sia del tenore letterale della previsione (che non richiede la verifica di tale elemento), sia del richiamo in essa alla “abituale” frequentazione di “luoghi” (e non, dunque, alla concreta frequentazione di uno specifico luogo), che – come tale – implica soltanto una verifica in ordine alla significativa probabilità della presenza di soggetti minori di età, in linea con la già ricordata natura di reato di pericolo. Ai fini della sussistenza della fattispecie, dunque, per “luogo abitualmente frequentato da minori” si intende non un sito semplicemente aperto o esposto al pubblico dove si possa trovare un minore, bensì un luogo nel quale, sulla base di una attendibile valutazione statistica, la presenza di più soggetti minori di età ha carattere elettivo e sistematico (tra le altre, Sez. 3, n. 56075 del 21/9/2017, R., Rv. 271811; Sez. 3, n. 30798 del 18/10/2016, P., Rv. 270231): tra questi, sia i luoghi riconoscibili come tali per vocazione strutturale (ad esempio, scuole, impianti sportivi, ludoteche), sia quelli che, per elezione specifica, risultano di volta in volta scelti da minori come punto abituale di incontro o di socializzazione, lì trattenendosi per un tempo non breve.
5. Tanto premesso in termini generali, il Collegio rileva che la sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione di questi principi: con affermazione meramente apodittica e priva di un qualunque ulteriore argomento, infatti, la Corte di appello si è limitata a rilevare che -pacifica la presenza di due minori che avevano assistito al gesto tenuto dal ricorrente, di chiara valenza sessuale – “la strada pubblica, ove erano allocati la gelateria, la fermata del bus e il locale kebab, costituisce fuor di dubbio luogo ove abitualmente sono soliti radunarsi soggetti minori di età”; ebbene, la mancanza di una qualunque puntualizzazione, invero necessaria con riguardo a luoghi che in sé – per come descritti in sentenza potrebbero non contenere gli elementi sopra richiamati, non dando conto né di una vocazione strutturale, né di una elezione specifica, impone, dunque, l’annullamento della sentenza con rinvio per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 29 febbraio 2024.
Depositata in Cancelleria il 20 marzo 2024.
