Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Napoli con provvedimento 5 febbraio 2019 ha rigettato l’istanza di (omissis) di revoca dell’ingiunzione di demolizione n. 824/2008 RESA del 30 settembre 2011 emessa nei suoi confronti e relativa all’ordine di demolizione di cui alla sentenza del Tribunale di Napoli del 21 novembre 2007, irrevocabile il 7 febbraio 2008.
2. (omissis) ha proposto ricorso per cassazione per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione come disposto dall’art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1.
2.1. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione relativamente all’attendibilità delle conclusioni del consulente del (omissis) senza valutazione delle consulenze di parte.
Nell’ipotesi di assoluta impossibilità di demolizione per il pregiudizio che ne deriverebbe alle parti non abusive del fabbricato risulta possibile e doverosa la sospensione o la revoca dell’ordine di demolizione (Cass. Sez. 3, n. 9859 del 2016). I consulenti tecnici di parte evidenziavano l’impossibilità della demolizione della parte abusiva in considerazione del pericolo per le altre costruzioni a monte (rischio concreto di smottamenti e frane). L’ordinanza impugnata si fonda sulle diverse conclusioni del consulente del (omissis) che ha ritenuto ininfluente l’abbattimento dell’immobile abusivo sulla statica degli altri edifici. Dalla relazione del Geologo (omissis) allegata alla Consulenza dell’Ing. (omissis) emerge, invece, che l’abbattimento dell’immobile abusivo potrebbe creare una situazione di precarietà per le costruzioni poste a monte e lateralmente, nonchè il rischio di smottamenti e frane (il fabbricato da abbattere regimenta le acque generate dalle piogge). Dalle relazioni dei consulenti di parte è emerso come il fabbricato da abbattere svolge una duplice funzione statica, di contenimento della spinta del terreno confinante a monte e, tenuta statica delle sollecitazioni relative al fabbricato stesso e alle intemperie. Il costone del resto risulta composto da terreno altamente friabile e la costruzione da abbattere funge da muro di contenimento.
Ha chiesto pertanto l’annullamento del provvedimento impugnato.
Motivi della decisione
3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, inoltre lo stesso risulta generico e articolato in fatto e richiede alla Corte di Cassazione una rivalutazione del fatto, non consentita in sede di legittimità.
Relativamente alla questione posta con il ricorso in cassazione incidenza della demolizione su altri fabbricati non abusivi e sulla stabilità del terreno -, la decisione del Tribunale risulta adeguatamente motivata, rilevando come dalle stesse consulenze di parte il pericolo per le altre costruzioni “viene assunto solo come possibilità e non come certezza”; inoltre gran parte del fabbricato da abbattere risulta fuori terra e l’immobile non risulta aderente ad altri fabbricati. Con la relazione del consulente del (omissis) – Ing. (omissis) – si è accertato come il fabbricato da demolire è adiacente ad un muro di contenimento del terreno (doppia parete) e ciò induce logicamente a ritenere “che l’abbattimento non andrebbe ad inficiare la stabilità del terrapieno in quanto l’abbattimento deve essere limitato alle sole strutture del fabbricato abusivo”. Inoltre il fabbricato più vicino si trova a diversi metri di distanza ed ad una quota di poco superiore a quello da abbattere.
Anche nel ricorso per cassazione si prospetta un’incidenza negativa e grave (della demolizione) sulle opere costruite legittimamente, ma solo in modo teorico, generico, e non concreto, senza nessun confronto con la motivazione dell’ordinanza.
E’, comunque, una evidente questione di fatto, non valutabile in questa sede se adeguatamente motivata, come nel caso in oggetto (Sez. 3, n. 19090 del 13/02/2013 – dep. 03/05/2013, Buia e altro, Rv. 25589101).
Deve inoltre rilevarsi che l’intero immobile da demolire risulta senza autorizzazione, completamente abusivo e, quindi, non può trovare applicazione la norma di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 34, che riguarda solo le ipotesi di parziale difformità fra quanto oggetto del permesso a costruire e quanto invece realizzato: “In tema di reati edilizi, la possibilità di non eseguire la demolizione qualora possa derivarne pregiudizio per la porzione di fabbricato non abusiva, secondo la procedura di cd. “fiscalizzazione” di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 34, riguarda le sole ipotesi di parziale difformità (al netto del limite di tolleranza individuato dall’u.c. dell’articolo citato) fra quanto oggetto del permesso a costruire e quanto invece realizzato, rimanendo invece esclusa nel caso in cui le opere eseguite siano del tutto sprovviste del necessario assenso amministrativo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto illegittima la revoca dell’ingiunzione a demolire un manufatto completamente abusivo e del tutto nuovo, ancorchè innestato su una preesistente struttura di per sè conforme agli strumenti ed alle prescrizioni urbanistiche)” (Sez. 3, n. 16548 del 16/06/2016 – dep. 03/04/2017, P.G. in proc. Porcelli, Rv. 26962401; vedi anche Sez. 3, n. 28747 del 11/05/2018 – dep. 21/06/2018, Pellegrino, Rv. 27329101 e Sez. 3, n. 19090 del 13/02/2013 – dep. 03/05/2013, Buia e altro, Rv. 25589101).
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 2.000,00, e delle spese del procedimento, ex art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 16 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2020
