Svolgimento del processo
1. (omissis), in qualità di legale rappresentante della società (omissis) s.p.a, gestore del laboratorio di preparazione e distribuzione per i degenti del Policlinico di Messina, ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della sentenza del giudice di primo grado, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, l’ha condannata alla pena di mesi due di reclusione, pena sospesa, in ordine al reato di cui agli artt. 5 lett. d) e 6 comma 5 L. 283/1962, per aver distribuito ad un degente di una struttura sanitaria per il consumo una porzione di insalata mista infestata dalla presenza di un bruco.
2. La ricorrente lamenta, con unico motivo di ricorso, il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., evidenziando che la contestazione concerne il rinvenimento di un solo bruco all’interno di una porzione di insalata, che la condotta non è abituale, evidenziando la commestibilità dell’insetto, e dunque la non pericolosità della condotta.
2. Con memoria difensiva la ricorrente ha ulteriormente illustrato e insistito per il riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.
3. Il Procuratore generale presso questa Corte con requisitoria scritta ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente all’applicabilità della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.
4. Il difensore della ricorrente ha depositato conclusioni scritte.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è infondato, esaurendo la propria rilevanza sul piano del merito. Il giudizio sulla tenuità, nella prospettiva delineata dall’art. 131-bis cod. pen., richiede, infatti, una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell’entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590). Ne deriva che le determinazioni adottate dal giudice a quo, in ordine alla ravvisabilità della particolare tenuità del fatto, sono insindacabili in sede di legittimità ove siano supportate da motivazione conforme alle indicazioni enucleabili dalla predetta pronuncia delle Sezioni unite ed esente da vizi logico-giuridici. Il giudizio di particolare tenuità del fatto postula necessariamente la positiva valutazione di tutte le componenti richieste per l’integrazione della fattispecie, cosicché i criteri indicati nel primo comma dell’art. 131-bis cod. pen. sono cumulativi quanto al giudizio finale circa la particolare tenuità dell’offesa, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità, mentre sono alternativi quanto al diniego, nel senso che l’applicazione di detta causa è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044; Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647; Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678).
Nel caso di specie, la Corte d’Appello ha precisato che il bruco era presente sul cibo al momento del confezionamento della pietanza, e non nei passaggi successivi, e ha escluso la minore gravità in relazione alla particolare condizione dei destinatari degli alimenti contaminati, degenti presso un nosocomio e dunque soggetti fragili ed infermi, evidenziando la pericolosità concreta della condotta. Inoltre, emerge dal plesso argomentativo costituito dalla saldatura.
2. tra gli apparati motivazionali delle sentenze di primo e di secondo grado che i locali oggetti di controllo erano assai carenti sotto il profilo igienico -sanitario, configurandosi una condotta negligente del legale rappresentante della società che gestisce il laboratorio di preparazione e di distribuzione dei pasti per i degenti, che non ha vigilato sulle condizioni igieniche dei luoghi e sul personale addetto.
L’impianto argomentativo a sostegno della decisione è dunque puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, pienamente coerente con il dictum delle Sezioni unite e perciò del tutto idoneo a superare lo scrutinio di legittimità.
3. Il ricorso deve, dunque, essere rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 aprile 2025.
Depositata in Cancelleria il 12 settembre 2025
