Massima

Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, deve intendersi per “datore di lavoro” il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il prestatore, ovvero, in via alternativa, colui che, in ragione della struttura e dell’organizzazione aziendale in cui il lavoratore presta la propria attività, assume la responsabilità della gestione dell’organizzazione medesima o dell’unità produttiva, esercitando i poteri decisionali e di spesa.   

(Rocchina Staiano)

Supporto alla lettura

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

La sicurezza sul lavoro è quell’insieme di misure, provvedimenti e soluzioni adottate al fine di rendere più sicuri i luoghi di lavoro, per evitare che i lavoratori possano infortunarsi durante lo svolgimento delle loro mansioni.

Si tratta di una condizione organizzativa necessaria ed imprescindibile di cui ogni azienda deve essere in possesso per eliminare o quantomeno ridurre i rischi e i pericoli per la salute dei lavoratori.

Attualmente la normativa di riferimento in materia è costuita dal D. L.gs. 81/2008, il quale prevede, tra le principali misure generali di tutela:

  • la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;
  • l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo;
  • il rispetto dei prinicipi ergonomici;
  • la riduzione del rischio alla fonte;
  • la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
  • l’utilizzo limitato di agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
  • i controlli sanitari periodici dei lavoratori;
  • l’informazione e formazione in materia di sicurezza per i lavoratori;
  • le istruzioni adeguate ai lavoratori;
  • la programmazione di misure per garantire il miglioramento nel tempo;
  • la gestione delle emergenze;
  • la regolare manutenzione di ambienti, impianti, attrezzature e dispositivi di sicurezza.

L’obbligo di rispettare la normativa inerente alla sicurezza sul lavoro è stabilito nei confronti di ogni lavoratore, ovvero di coloro che rientrano nella definizione contenuta nell’art. 2, lett a) del D. Lgs. 81/2008, i quali svolgono un’attività lavorativa nell’ambito di un’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche solo al fine di apprendimento, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Inoltre sono equiparati ai lavoratori anche:

  • il socio lavoratore di cooperativa o di società;
  • l’associato di paretcipazione;
  • l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ecc…

Il datore di lavoro è la figura principale garante e responsabile della tutela della salute e sicurezza nella propria azienda, infatti egli deve ottemperare a quanto stabilito dalla normativa vigente per garantire la corretta applicazione delle misure atte alla riduzione o alla cancellazione di qualsiasi rischio cui sono esposti i lavoratori:

  • la valutazione dei rischi e la stesura del relativo documento (DVR);
  • il dovere di offrire un ambiente lavorativo sicuro;
  • informare e formare i lavoratori sui rischi presenti in loco;
  • vigilare e verificare il rispetto delle norme antinfortunistiche da parte dei dipendenti;
  • l’adozione di idonee misure di prevenzione e protezione, tra cui i dispositivi di protezione individuale.

Oltre alla figura del datore di lavoro, ci sono anche altri soggetti che hanno un ruolo nella gestione della sicurezza sul lavoro, in particolare: il dirigente per la sicurezza; il preposto per la sicurezza; il responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP); l’addetto al servizio prevenzione e protezione (ASPP); il medico competente; il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS); il lavoratore, quest’ultimo in particolare è anche soggetto attivo che deve essere consapevole delle condizioni del proprio ambiente lavorativo e deve partecipare alla valutazione dei rischi attraverso il rappresentante dei lavoratori (RLS).

I controlli e la supervisione vengono effettuati da diverse entità, sia a livello governativo che aziendale, per esempio l’ispettorato del lavoro e l’azienda sanitaria locale competente per territorio.

Ambito oggettivo di applicazione

Fatto

Con l’impugnata sentenza resa all’esito di giudizio abbreviato, il g.i.p. del Tribunale di Cagliari condannava G.A. alla pena di sei mila euro di ammenda per le contravvenzioni di cui agli artt. 17, comma 1, lett. b), 18, comma 1, lett. a) e d), e 96 d.lgs. n. 81 del 2008, perché, quale datore di lavoro e titolare della omonima ditta individuale: ometteva di designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ometteva di nominare il medico competente per la sorveglianza sanitaria, non forniva al lavoratore G.AB. i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale e, infine, non redigeva il piano operativo di sicurezza.

Fatti accertati il 15/01/2016.

2. Avverso l’indicata sentenza, l’imputato, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo con cui deduce il vizio di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.

Assume il ricorrente che il Tribunale avrebbe desunto in maniera apodittica, in capo all’Ansa, la qualifica di “datore di lavoro”, in quanto, come risulterebbe dalla visura camerale storica della ditta A.G., l’imputato avrebbe cessato l’attività ben trentun anni prima dei fatti contestati; in ogni caso, il Tribunale non avrebbe spiegato in che modo ha individuato in capo all’Ansa la qualifica di datore di lavoro, il che integra il denunciato vizio di omessa motivazione.

Diritto

1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

2. Va ricordato che, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b, d.lgs. n. 81 del 2008, per “datore di lavoro” si intende “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”.

Orbene, la qualifica di datore di lavoro si radica non già in una veste meramente formale, bensì nell’effettiva titolarità del rapporto di lavoro con il lavoratore; e ciò per l’evidente ragione di evitare che il titolare del rapporto di lavoro possa sottrarsi al rispetto delle prescrizioni in materia di prevenzione degli infortuni sol perché l’esercizio dell’attività di lavoro non è organizzata in forma societaria.

Del resto, è principio consolidato quello secondo cui, in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, in base al principio di effettività, assume la posizione di garante colui il quale di fatto si accolla e svolge i poteri del datore di lavoro, del dirigente o del preposto (Sez. 4, n. 50037 del 10/10/2017 – dep. 31/10/2017, Buzzegoli e altri, Rv. 271327; Sez. 4, n. 22606 del 04/04/2017 – dep. 09/05/2017, Minguzzi, Rv. 269973).

3. Nel caso di specie il Tribunale ha correttamente ravvisato la qualifica di datore di lavoro in capo all’imputato, pur dando atto delle ripetute iscrizioni e cancellazioni dal registro delle imprese che emergono dalla visura della ditta “A.G.”, il Tribunale ha desunto detta qualifica dal comportamento tenuto dall’imputato all’atto dell’ispezione presso il cantiere ove, unitamente ad altro soggetto, identificato in G.AB., stava effettuando lavori di tinteggiatura, essendosi appurato dagli ispettori che l’G.AB. era stato assunto proprio dall’G.A. per un giorno di lavoro effettivo, svolgendo mansioni di manovale edile.

E’ perciò evidente che l’G.A., essendo titolare del rapporto di lavoro, rivestiva a tutti gli effetti la qualifica di datore di lavoro, circostanza, del resto, confermata dal fatto che proprio l’G.A. abbia in seguito ottemperato alle prescrizioni imposte dagli ispettori del lavoro.

4. Per i motivi indicati, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 22/11/2019.

Allegati

    [pmb_print_buttons]

    Accedi