Svolgimento del processo
La Corte di Appello di Bologna, con sentenza n. 4643/05, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Ravenna in data 05.05.99, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di (omissis) in ordine al delitto di cui all’art. 582 c.p., perchè estinto per prescrizione, determinando in anni quattro di reclusione e L. 4.000.000 di multa la pena inflitta all’appellante per il residuo reato ascrittogli. Ha confermato nel resto.
Il giudice di prime cure aveva dichiarato l’imputato colpevole dei reati di induzione, sfruttamento della prostituzione e lesioni personali volontarie, assolvendolo dall’accusa di avere usato violenza sessuale nei confronti di (omissis).
Avverso la sentenza resa dalla Corte Bolognese ha proposto ricorso per cassazione il (omissis) con i seguenti motivi:
– erronea applicazione della legge ed in particolare delle norme processuali con cui venivano escussi i testimoni;
– mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione allorchè i testi escussi sono ritenuti inattendibili relativamente alle dichiarazioni con cui scagionano l’imputato; di contro ritenendo gli stessi credibili la ove riferiscono particolari che confermerebbero la versione della parte offesa.
Motivi della decisione
La sentenza gravata dal ricorso si appalesa sorretta da logica ed esaustiva motivazione; di contro, le doglianze spiegate col gravame dal ‘dio si ritengono prive di pregio e, pertanto, vanno rigettate.
In ordine al primo motivo di ricorso si evidenzia che la Corte di Appello di Bologna ha correttamente argomentato in merito alla legittimità della assunzione dei testi (omissis), (omissis) e (omissis), non testimoni in senso tecnico, ma imputati di reato connesso in quanto originariamente imputati di concorso in violenza di gruppo, per quali si era proceduto separatamente, escussi, pertanto con le garanzie e le facoltà previste dall’art. 210 c.p.p..
Il giudice di merito ha dato ampiamente contezza della condotta posta in essere dal (omissis), allorquando costui, alla insaputa della (omissis), organizzò l’incontro del (omissis) al quale parteciparono i tre amici predetti, al fine di permettere a costoro di avere rapporti sessuali con la donna, inducendo la stessa alla prostituzione.
Le risultanze probatorie hanno pertanto permesso alla Corte territoriale di rilevare che il prevenuto era stato il destinatario del pagamento degli importi versati dal (omissis), dal (omissis) e dal C. quale corrispettivo per la ottenuta prestazione sessuale; così confermando la fondatezza della incolpazione ascritta al prevenuto in ordine al reato di sfruttamento alla prostituzione.
Per quanto attiene al secondo motivo di ricorso non può che rilevarsi che il giudice di merito ha valutato le risultanze scaturite dalle deposizioni rese dai testi escussi in applicazione del potere discrezionale ex lege attribuitogli, il cui esame resta precluso in sede di giudizio di legittimità.
Peraltro, in tema di prova testimoniale trova applicazione il principio di scindibilità della valutazione, da intendersi nel senso che il giudice può ritenere veritiera una parte della deposizione e, nel contempo, disattendere altre parti di essa, dando, ovviamente, adeguata motivazione delle ragioni che lo hanno portato a tale diversa valutazione (Cass. Sez. 6, 22/4/98), come rilevasi sul punto nella impugnata sentenza.
Ne consegue che anche la seconda doglianza deve essere rigettata.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2007
