Massima

In tema di intercettazioni ambientali e telefoniche, sono utilizzabili le dichiarazioni rese da congiunti nel corso di conversazioni captate, in quanto la facoltà di astensione prevista dall’art. 199 c.p.p. è strettamente limitata alla acquisizione della testimonianza in dibattimento e non può estendersi a mezzi di acquisizione della prova differenti.

Supporto alla lettura

INTERCETTAZIONI 

Le intercettazioni sono uno dei mezzi di ricerca della prova disciplinati dal codice di procedura penale  (Libro III, Titolo III, Capo IV, artt. 266-271). In assenza di una definizione legislativa, la giurisprudenza è intervenuta per colmare tale lacuna, stabilendo che le intercettazioni sono  captazioni occulte e contestuali di una comunicazione o conversazione tra due o più soggetti che agiscono con l’intenzione di escludere altri e con modalità oggettivamente idonee a tale scopo, attuate da un soggetto estraneo alla conversazione mediante strumenti tecnici di precisione tali da vanificare le cautele poste a protezione del carattere riservato della comunicazione

Le intercettazioni possono essere:

  • telefoniche, se consistono nell’acquisizione di telecomunicazioni attraverso il telefono o altre forme di trasmissione;
  • ambientali, se si indirizzano a colloqui tra presenti all’insaputa di almeno uno degli interessati;
  • informatiche, se si intercetta il flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici.

Ai sensi dell’ art. 267 c.p.p., la richiesta del PM al GIP del decreto motivato che autorizza le intercettazioni deve basarsi sui seguenti presupposti:

  • devono essere presenti gravi indizi di reato
  • l’intercettazione deve risultare assolutamente indispensabile per la prosecuzione delle indagini. L’indagine investigativa non può trarre origine dall’intercettazione.

Da ultimo, la legge 9 agosto 2024, n. 114 “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all’ordinamento giudiziario e al codice dell’ordinamento militare (Riforma Nordio)” ha modificato anche la disciplina relativa alle intercettazioni (si veda, ad esempio, l’ introduzione dell’obbligo di interrogatorio dell’indagato prima di disporre la misura cautelaresalvo che sia necessario l’effetto sorpresa, che deve essere documentato integralmente con riproduzione audiovisiva o fonografica a pena di inutilizzabilità, mentre esso è escluso se c’è pericolo di fuga o di inquinamento delle prove.

Si distinguono dalle intercettazioni, i tabulati telefonici che, invece, contengono l’elenco di tutte le chiamate effettuate da un telefono in un certo intervallo di tempo e consentono solamente di verificare se una conversazione telefonica v’è stata o meno, senza poter conoscere in alcun modo il contenuto della telefonata. In altri termini, solo l’intercettazione consente di “sentire” ciò che gli intercettati si stanno dicendo.

Ambito oggettivo di applicazione

Fatto
RITENUTO IN FATTO
1.1 Con sentenza in data 7 dicembre 2020, la corte di appello di L’Aquila, confermava la pronuncia del G.U.P. del tribunale di Chieti del 15 luglio 2020 che aveva condannato (omissis) alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole dei delitti di rapina aggravata e furto pluri-aggravato.

1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato tramite il proprio difensore che con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp att. c.p.p. deduceva:

– erronea applicazione della legge penale ex art. 606 c.p.p., lett. b) posto che i giudici di merito avevano fondato l’affermazione di responsabilità sulla base delle dichiarazioni rese dalla madre dell’imputato nel corso di una conversazione intercettata di cui doveva ritenersi la non utilizzabilità per violazione dell’art. 199 c.p.p.; al proposito, si esponeva che la facoltà di astensione riservata ai prossimi congiunti dall’obbligo di deposizione.

testimoniale trovava. fondamento nel rispetto dei vincoli familiari e che la violazione dell’obbligo di avvertire i predetti è sancita da precisa inutilizzabilità e tale sanzione doveva valere anche per le dichiarazioni intercettate;

– manifesta illogicità e carenza di motivazione per insufficienza posto che la corte di appello aveva svolto un esame superficiale dei dati probatori e della intercettazione in particolare;

– travisamento del fatto e travisamento della prova alla luce della violazione del criterio dell’oltre ogni ragionevole dubbio.

Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.1 Il ricorso è manifestamente infondato, oltre che proposto per motivi reiterativi di questioni già devolute all’analisi della corte di appello e da questa adeguatamente affrontate e risolte e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

Ed invero, quanto al primo motivo va certamente escluso che qualsiasi inutilizzabilità ricorra nel caso di dichiarazioni rese da congiunti nel corso di conversazioni intercettate e ciò pur a prescindere dalla natura del rito con cui si procede nel caso in esame (giudizio abbreviato).

La facoltà di astensione dettata dall’art. 199 c.p.p. è norma strettamente limitata alla acquisizione dibattimentale della testimonianza e non può estendersi a mezzi di acquisizione della prova del tutto differenti come le intercettazioni ambientali e telefoniche per le quali non è prevista alcuna sanzione trattandosi di dichiarazioni rese al di fuori del procedimento e non all’autorità di polizia o giudiziaria; e del resto trovando essa fondamento nel rispetto dei doveri morali e familiari non può in alcun modo giustificare una generalizzata sanzione di non utilizzabilità delle dichiarazioni rese nel corso di conversazioni intercettate quando non sussiste alcun vincolo di giuramento.

L’eccezione, pertanto, appare totalmente sfornita di qualsiasi fondamento normativo posto che il codice di rito in alcun modo stabilisce una simile previsione che in assenza di tassativa statuizione non potrebbe pertanto neppure trovare fondamento in una interpretazione estensiva di principi dettati con riferimento ad altri mezzi di prova come la testimonianza.

2.2 Gli altri motivi sono generici ed anch’essi manifestamente infondati; quanto alla doglianza in tema di ragionevole dubbio secondo l’interpretazione di questa Corte di cassazione la regola di giudizio compendiata nella formula “al di là di ogni ragionevole dubbio” rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, non avendo la Corte di cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, Rv. 270108 – 01). E nel caso in esame alcuna illogicità tanto più manifesta si ravvisa nella motivazione della impugnata sentenza che ha proceduto ad una completa analisi del materiale probatorio confutando i motivi di appello.

L’ultimo motivo è poi generico in quanto deduce un vizio di motivazione senza neppure indicare quali prove sarebbero oggetto del supposto travisamento.

In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi manifestamente infondata; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 3.000,00.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.Così deciso in Roma, il 4 marzo 2022.

Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2022

Allegati

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