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Cassazione penale Sez. II, 25/09/2025, n. 31893

Massima

In materia di truffa aggravata, non è applicabile la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) qualora la condotta, valutata nel suo complesso, presenti un notevole disvalore. Tale gravità può essere desunta da una pluralità di indici.

Supporto alla lettura

TRUFFA

La truffa (art. 640 c.p.) è un delitto caratterizzato da un dolo generico. Rileva pertanto la volontà di spingere qualcuno in errore, mediante una condotta che tragga in inganno cagionando un danno patrimoniale e traendone un ingiusto profitto.

Ambito oggettivo di applicazione

SVOLGIMENTO

1. (Omissis 1) e (Omissis 2), a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, ricorrono per cassazione avverso la sentenza del 21 marzo 2025 della Corte di appello di Bari, con cui, in parziale riforma della sentenza del Gip del Tribunale di Bari, è stata rideterminata la pena inflitta agli imputati in ordine al reato di concorso in truffa aggravata (artt. 110 – 640, comma 2, n. 2 e n. 2 – bis, 61 n. 5 cod. pen.).

 

2. Le difese affidano i ricorsi a diversi motivi che, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., saranno enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione e suddivisi per ciascun ricorrente.

 

3. Il Pubblico ministero, nella persona del sostituto P.G. (Omissis), con requisitoria del 21 luglio 2025, ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi.

 

Motivi della decisione

1. Ricorso di (Omissis 1)

 

1.1. Annullamento della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., per mancata applicazione dell’art. 131 – bis cod. pen.

La censura fa leva sull’assenza di un’offesa di particolare gravità che sarebbe riconducibile alla condotta dell’imputato, quale indice per dimostrare l’eccessivo protrarsi dell’azione criminosa, sull’esiguità della somma “che sarebbe stata risparmiata da parte dell’odierno ricorrente”, sulla mancanza di una dichiarazione di abitualità, professionalità o per tendenza nel reato, ovvero di precedenti specifici.

Il motivo è generico e reiterativo di quello di appello.

Il ricorrente, infatti, non si confronta con i plurimi elementi addotti dalla Corte di merito a fondamento dell’esclusione della particolare tenuità del fatto. Si è, infatti, evidenziato a corredo dell’abitualità come l’imputato annoveri, tra gli altri, ben cinque precedenti specifici (specificamente elencati a pag. 5) e come le modalità della condotta, lungi dall’essere manifestazione di occasionalità, si caratterizzano per un modus operandi caratterizzato da un articolato stratagemma adoperato per indurre la vittima a compiere l’atto di disposizione patrimoniale che si nutre di una predisposizione organizzativa non affatto elementare. La vicenda evidenzia una chiara proclività al delitto elaborato e frutto di un’esperienza delinquenziale maturata negli anni, indifferente financo alla vulnerabilità di una persona di 83 anni alla quale si fa temere una prospettiva drammatica a carico della figlia. Infine, si precisa come il profitto avuto di mira, per come precisato anche nell’imputazione, esclude che ci si trovi dinanzi ad una lesione del bene giuridico tutelato che possa definirsi lieve.

 

1.2. Annullamento della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., per violazione dì legge e falsa applicazione dell’art. 99 cod. pen. Motivazione mancante e manifestante illogica e contraddittoria.

Si lamenta che la Corte di merito abbia reso una motivazione meramente tautologica, priva di una concreta verifica in ordine all’idoneità della condotta a rivelare la maggiore capacità a delinquere del reo.

Il motivo è manifestamente infondato rinvenendo la mancata esclusione della recidiva adeguata motivazione. La sentenza impugnata, infatti, lungi dal fondare la circostanza aggravante sulla scorta dei molteplici precedenti penali annoverati dall’imputato, dà conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato, essendo espressione, per modalità e contesto, di un giudizio di maggiore gravità in termini sia di maggiore intensità di colpevolezza che di pericolosità sociale, nell’ambito di un percorso criminale non definitivamente interrotto. L’aver truffato un’anziana donna attraverso un articolato e ben studiato raggiro che si avvale di tempo, mezzi e uomini e persino trasferte all’uopo organizzate, la dice lunga su come quei ripetuti precedenti specifici abbiano determinato una consuetudine criminosa mai sopita che delinea una propensione a commettere reiterate truffe, giustificando quell’aumento di pena dovuto al maggiore allarme sociale della sua condotta.

 

1.3. Annullamento della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per mancanza o manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche ex art. 62 – bis cod. pen.

Il motivo è del tutto generico e manifestamente infondato.

Il ricorrente, infatti, non specifica quali sarebbero gli indici dimostrativi favorevoli al ricorrente ai fini circostanziali che la Corte d’appello avrebbe disatteso, a fronte, peraltro, di una motivazione di diniego fondata sulla convergenza di plurimi elementi di disvalore in punto di gravità del reato e capacità a delinquere. Peraltro, la sentenza impugnata ha anche motivatamente disatteso il rilievo che avrebbe dovuto attribuirsi alle ammissioni dell’imputato, sottolineando che risultano rese allorché le forza dell’ordine erano già autonomamente giunte a identificare il ricorrente come uno dei concorrenti nel reato de qua.

 

1.4. Annullamento della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio inflitto.

Il motivo è generico e manifestamente infondato.

Lo scostamento dal minimo edittale rinviene congrua motivazione alla luce degli elementi negativi del fatto e della personalità del ricorrente ampiamente indicati nella sentenza impugnata. Peraltro, la censura omette di specificare gli indici favorevoli indicati nell’atto di appello che sarebbero stati disattesi in punto di pena. E tanto a prescindere dal fatto che la sentenza impugnata risulta avere anche ridotto la pena inflitta dal primo giudice.

 

2. Ricorso di (Omissis 2)

 

2.1. Violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione all’art. 62 – bis cod. pen.

Si lamenta che la Corte di merito non abbia apprezzato, ai fini circostanziali, il ruolo marginale assunto dall’imputata rispetto a quello del correo, pervenendo così ad un giudizio “non individualizzante”.

Il motivo è manifestamente infondato.

La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione, anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163 – 01; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244 – 01).

Nel caso in esame, gli indici di gravità del reato per come desunti dalle modalità del fatto non rivelano alcuna distonia con il giudizio allarmante della personalità dell’imputata reso dalla Corte di merito che si sposa anche con i precedenti specifici annoverati di cui dà atto anche il giudice di primo grado (v. pag. 5). E tanto a prescindere che con diffusa motivazione si sono anche indicate le ragioni che portano ad escludere che il contributo reso dalla ricorrente all’azione criminosa possa definirsi financo “marginale” (v. pag. 11).

 

2.2. Annullamento della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., in relazione all’art. 132 cod. pen.

La censura attiene alla mancanza di motivazione che avrebbe corredato l’aumento di un terzo apportato ex art. 63, comma 4, cod. pen. per la recidiva qualificata.

Il motivo è manifestamente infondato essendo la sentenza impugnata fornita di congrua motivazione a proposito delle ragioni che hanno determinato l’applicazione della massima estensione dell’aumento dovuto al concorso dell’ulteriore circostanza ad effetto speciale costituita dalla recidiva qualificata, essendosi fatto riferimento alla gravità, alla pluralità, alla specificità dei precedenti penali annoverati, rapportati alla grave e allarmante condotta tenuta dall’imputata.

 

3. In conclusione i ricorsi vanno dichiarati inammissibili.

Consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati.

 

4. In ragione della età avanzata della persona offesa, va disposto l’oscuramento dei dati personali e degli altri elementi identificativi.

 

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 D.Lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

 

Conclusione

Così deciso, lì 11 settembre 2025.

 

Depositata in Cancelleria il 25 settembre 2025.

Allegati

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