RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Lecce, in esito a giudizio abbreviato, ha confermato la sentenza del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Lecce, emessa il 28 marzo 2017, che aveva condannato i ricorrenti alla pena di mesi otto di reclusione ed Euro 600 di multa ciascuno in relazione al reato di ricettazione di biglietti della lotteria “gratta e vinci” provento di furto.
2. Ricorrono per cassazione gli imputati, a mezzo del loro comune difensore e con unico atto, attraverso il quale deducono: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte di appello negato la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena al ricorrente (omissis), limitandosi a richiamare un precedente penale dell’imputato che, però, era relativo al reato contravvenzionale di cui all’art. 674 cod. pen.; per il che, in assenza di alcun altro spunto motivazionale al riguardo, il fatto oggettivo che vi fosse un precedente penale, di per sé solo, non sarebbe stato ostativo; 2) violazione di legge per avere la Corte di appello, con l’ordinanza del 16 ottobre 2024 impugnata in uno alla sentenza -rigettato la richiesta di un accertamento peritale volto a verificare la capacità di stare in giudizio della ricorrente (omissis), affetta da un grave disturbo della personalità con difficoltà relazionali. Erroneamente la Corte avrebbe ritenuto che la documentazione sanitaria prodotta fosse relativa agli anni 2019-2020, mentre, invece, essa si estendeva fino al 2023 e attestava l’esistenza di patologie irreversibili che avrebbero compromesso le facoltà mentali e psicofisiche della ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1. Quanto al primo motivo, il ricorrente (omissis) aveva proposto uno specifico motivo di appello con il quale aveva chiesto la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
La Corte di appello, a fronte di una valutazione complessiva del fatto nel senso della lieve entità, ha negato il beneficio specificando soltanto che il ricorrente era soggetto “pregiudicato”.
Tuttavia, si trattava di precedente non ostativo rispetto ad una nuova concessione del beneficio ai sensi dell’art. 164, quarto comma, cod. pen., riguardando un reato contravvenzionale commesso nel 2018 (getto pericoloso di cose, ai sensi dell’art. 674 cod. pen.) in relazione al quale l’imputato aveva riportato una condanna a quindici giorni di arresto.
In proposito, si rammenti che, in tema di sospensione condizionale della pena, fermo l’obbligo del giudice d’appello di motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di applicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, l’imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito (Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376 -01).
Nel caso in esame, si era in presenza delle condizioni per concedere il beneficio ed il solo richiamo all’esistenza di un precedente non ostativo di poco conto non può ritenersi esaustiva in assenza di altre indicazioni, anche implicite, inerenti al giudizio prognostico di ricaduta nel reato, che non possono essere adottate in questa sede in quanto relative al merito del giudizio.
2. Anche il secondo motivo è fondato.
Dalla consultazione degli atti -resa necessaria dalla natura processuale della questione risulta che la ricorrente, (omissis) aveva documentato il proprio stato di invalidità totale al 100% con necessità di accompagnamento in quanto non ritenuta idonea allo svolgimento di atti della vita quotidiana, certificato dall’INPS in ragione di disturbi della personalità di tipo relazionale.
La documentazione prodotta dalla difesa, proveniente da un centro di salute mentale pubblico, è anche relativa al 2023, contrariamente a quanto la Corte ha affermato nell’ordinanza di rigetto della richiesta di perizia avanzata dalla difesa all’udienza del 16 ottobre 2024 e decisa in pari data con ordinanza in questa sede impugnata in uno alla sentenza.
Sussisteva, dunque, in astratto, un fumus di incapacità e la motivazione con la quale è stata superata la richiesta di accertamento peritale si è basata su elementi contradditori ed, in parte, travisati che rendono necessario un nuovo esame di merito non effettuabile nel giudizio di legittimità.
In proposito, si richiama il principio di diritto espresso da Sez. 2, n. 33098 del 19/04/2019, Cecchin, Rv.276983-01, secondo cui, in tema di capacità dell’imputato a stare in giudizio, il giudice -alla luce di un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’espressione “se occorre”, contenuta nella previsione dell’art. 70, comma 1, cod. proc. peno -può non procedere ad approfondimento specialistico se si convinca autonomamente dello stato di incapacità, mentre a fronte di un “fumus” di incapacità non può negare l’indagine peritale senza rendere idonea e convincente motivazione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Lecce.
Dispone, a norma dell’art. 52 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull’originale del provvedimento, un’annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.
Così deciso in Roma, il 22 luglio 2025.
Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2025.
