1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bari, in riforma della pronuncia emessa in data 11 settembre 2020 dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Foggia, ha assolto (omissis) dal reato di cui all’art. 648 c.p. (così riqualificata l’originaria imputazione ex art. 648-bis c.p.) ascrittogli.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello, articolando un unico motivo di impugnazione, con cui deduce la contraddittorietà e illogicità della motivazione, laddove si ritiene raggiunta la prova della disponibilità del veicolo in capo all’imputato e della sua provenienza delittuosa, nella sua piena consapevolezza, ma si reputa “non inverosimile” la versione difensiva, riscontrata in sede di investigazioni difensive, secondo la quale il mezzo era stato semplicemente preso momentaneamente in prestito.
3. Il ricorso è fondato, nei termini e per le ragioni che seguono.
3.1. Il delitto di ricettazione ha natura istantanea e si consuma nel momento in cui l’agente ottiene il possesso della cosa (cfr., ex pluribus, Sez. 2, n. 29561 del 20/07/2020, Silvestri, Rv. 279969).
Il profitto, il cui conseguimento integra solo il dolo specifico del reato di ricettazione e non incide sulla materialità del fatto, può avere anche natura non patrimoniale (Sez. 2, n. 45071 del 14/10/2021, Zaniolo, Rv. 282508). Soprattutto, non rilevano, ai fini della sussistenza del reato, la ragione per la quale l’autore del fatto si sia determinato a ricevere la cosa proveniente da delitto, l’ingiustizia del profitto o l’effettivo suo conseguimento (Sez. 2, n. 21596 del 18/02/2016, Tronchetti Provera, Rv. 267165; Sez. 2, n. 17718 del 07/04/2011, Conte, Rv. 250156).
3.2. Non risulta dunque corretta la conclusione a cui si perviene nella sentenza impugnata, secondo cui la ricettazione non sarebbe ascrivibile all’imputato, non potendosi reputare superato il limite del ragionevole dubbio, a fronte della sua non implausibile giustificazione di avere richiesto soltanto in prestito l’autovettura per andare a comprare le sigarette. D’altronde, il codice prevede una fattispecie specifica di furto d’uso, ma non una “ricettazione d’uso”.
Del pari, risulta insanabilmente contraddittoria la precedente affermazione di non congruità delle risultanze processuali “in ordine alla consapevolezza in capo all’imputato della provenienza delittuosa della cosa”. A detta dello stesso giudicante, invero, tenuto conto della fuga al posto di blocco e dell’abbandono del veicolo per proseguire a piedi, è infatti solidamente provata – e non smentita da altre emergenze istruttorie – la coscienza in capo all’imputato della provenienza delittuosa del bene e l’unico dubbio, fondato sulla versione difensiva, attiene ai motivi ad agire, come sopra indicati.
3.3. Risulta pertanto acclarata dai giudici di merito la volontaria condotta di ricezione della res, con la coscienza della sua origine illecita; il fine di profitto, anche nella narrazione offerta dalla parte, sarebbe comunque ugualmente integrato dalla dichiarata intenzione di servirsi della vettura (ciò che costituisce una tangibile utilità derivante dal possesso della cosa).
4. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio, per la fondatezza del ricorso della Procura generale.
Il Giudice del rinvio, che si individua in altra Sezione della Corte di appello di Bari, terrà conto dei rilievi sopra indicati.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Bari.Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 17 novembre 2023.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2023
