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Cassazione penale sez. II, 17/04/2024, n.20507

Massima

Per configurare il reato di ricettazione o riciclaggio, è fondamentale individuare il delitto sottostante nella sua tipologia, senza necessità di ricostruirlo in tutti i suoi dettagli storici e fattuali.

Supporto alla lettura

RICETTAZIONE

Disciplinato dall’art. 648 c.p., il reato di ricettazione trova fondamento nella tutela del patrimonio del singolo la cui identificazione sarebbe compromessa dalla circolazione dei beni frutto dello stesso reato. Si tratta di un reato nel quale si acquista, riceve oppure occulta denaro o cose che provengono da un delitto, oppure ci si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, al fine di procurare profitto per sè o per gli altri.

Tale reato può configurarsi se il soggetto agente è certo della provenienza delittuosa del bene che riceve, anche se non ha precisa cognizione delle circostanze di tempo e di luogo del reato presupposto; oppure quando la persona si adoperi in proprio e per conto di altri ad occultare tale oggetto.

L’art. 648 c.p. ha subito importanti modifiche in virtù del recepimento da parte del decreto legislativo approvato dal C.d.M. il 4 novembre 2021 della Direttiva UE n. 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio con il diritto penale, infatti il reato presupposto potrà essere anche di natura contravvenzionale, le pene saranno aumentate se verrà commesso nello svolgimento di un’attività professionale, mentre nei casi di particolare tenuità le pene saranno più elevate rispetto a quanto previsto in precedenza.

E’ necessario distinguere il reato di ricettazione dal reato di  favoreggiamento reale (art. 379 c.p.), caratterizzato dal fatto che l’ipotetica ricezione della cosa mobile avviene nell’esclusivo interesse dell’autore del reato principale, e dal reato di incauto acquisto (art. 712 c.p.), caratterizzato dal fatto che l’autore viene punito per una sua negligenza, per non avere quindi accertato, prima dell’acquisto, la provenienza illecita del bene.

Ambito oggettivo di applicazione

Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Foggia, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari reali, ha confermato l’ordinanza di convalida di sequestro preventivo emessa dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale in data 30 novembre 2023, avente ad oggetto la somma di danaro contante di euro 76.980,00 rinvenuta nella disponibilità della ricorrente in esito a perquisizione del suo esercizio commerciale e in relazione al reato di ricettazione.

2. Ricorre per cassazione (omissis), deducendo:

1) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere il Tribunale valutato le giustificazioni fornite dalla ricorrente in ordine alla provenienza lecita del danaro, per la maggior parte da documentati contratti di finanziamento con la società Findomestic e per la minima parte dalla sua attività lavorativa.

Il Tribunale non avrebbe individuato alcun reato presupposto a quello di ricettazione contestato, né le modalità del rinvenimento avrebbero potuto far desumere la provenienza illecita della somma;

2) mancanza di motivazione quanto alle giustificazioni fornite e documentate dalla difesa in ordine alla provenienza lecita del danaro;

3) violazione di legge in ordine alla sussistenza dell’astratta configurabilità del reato di ricettazione, rispetto alla quale il Tribunale avrebbe reso soltanto motivazione apparente.

Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.

1. Deve ricordarsi l’oramai pacifico principio di diritto secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione o riciclaggio, occorre che il delitto presupposto sia individuato nella sua tipologia, pur non essendone necessaria la ricostruzione in tutti gli estremi storici e fattuali (Sez. 2, n. 46773 del 23/11/2021, Peri, Rv. 282433; Sez. 2, n. 29689 del 28/05/2019, Maddaloni, Rv. 277020).

Nel caso in esame, l’ordinanza impugnata, pur mettendo in luce alcuni elementi di sospetto in ordine alla liceità della somma di danaro in sequestro, non ha minimamente individuato, neanche implicitamente, alcun reato presupposto, violando la regola giuridica prima indicata. E ciò, anche in quanto il Tribunale ha deciso di non confrontarsi nel merito con le ulteriori allegazioni della pubblica accusa su una possibile provenienza illecita del danaro, le quali, per questo, non possono essere tenute in considerazione in questa sede sebbene potenzialmente significative.

2. Peraltro, la difesa aveva subito fornito una giustificazione in ordine alla provenienza lecita del danaro, rispetto alla quale la motivazione addotta – resa nel rilevato perimetro – risulta apparente, nel momento in cui pretende di voler trarre argomenti a favore della tesi accusatoria dalla mancata allegazione da parte dell’indagata delle ragioni che l’avevano indotta ad accedere a prestiti dalla Findomestic per un importo di poco inferiore al denaro sequestrato. Ne consegue che l’ordinanza deve essere annullata con rinvio per consentire un adeguato approfondimento del merito delle rilevanze investigative al fine di poter adeguare la decisione al principio di diritto prima richiamato.

P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Foggia per nuovo esame.Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 17 aprile 2024.

Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2024.

Allegati

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