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Cassazione civile sez. III, 16/10/2024, n.26913

Massima

È inammissibile l’istanza di ricusazione se proposta in via subordinata ad un’altra volta a sollecitare l’astensione del giudice, sia perché ha natura autonoma il ricorso disciplinato dall’art. 52, comma 2, c.p.c. (che prevede il deposito in cancelleria di un’istanza formale), sia perché non è possibile investire della richiesta lo stesso giudice della cui imparzialità si dubita e che si intende ricusare. 

Supporto alla lettura

RICUSAZIONE

La ricusazione è un meccanismo attraverso il quale una delle parti coinvolte in un processo può chiedere che il giudice al quale è affidato il processo venga sostituito da un altro giudice; può essere richiesta quando ci sia fondato motivo di dubitare dell’imparzialità del giudice. La legge stabilisce quali sono gli esatti motivi per cui si può chiedere la ricusazione nei processi penali, civili ed amministrativi, inoltre definisce anche le diverse modalità per richiedere la ricusazione del giudice.

La ricusazione può essere richiesta nelle ipotesi indicate dall’art. 51 c.p.c., ove il giudice avrebbe obbligo di astenersi e non vi provvede, ovvero:

  • se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
  • se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
  • se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
  • se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
  • se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o da- tore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un’associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell’ufficio l’autorizzazione ad astenersi; quando l’astensione riguarda il capo dell’ufficio, l’autorizzazione è chiesta al capo dell’ufficio superiore.

La ricusazione del giudice si propone mediante ricorso, contenente i motivi specifici e i mezzi di prova. Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria 2 giorni prima dell’udienza, se il ricusante conosce il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell’inizio della trattazione o discussione della causa nel caso contrario.

Il provvedimento con cui il giudice decide sulla ricusazione assume la forma dell’ordinanza e, se l’accoglie, deve contenere l’indicazione nominale del giudice che sostituisce il ricusato. L’art. 54 c.p.c. impone alla cancelleria l’obbligo di dare notizia dell’ordinanza che decide sulla ricusazione al giudice ed alle parti, e ciò per porre queste ultime nella condizione di provvedere alla riassunzione della causa entro il termine di 6 mesi.

Come stabilito dall’art. 61, c. 2, c.p.c., il giudice può farsi assistere da un consulente tecnico d’ufficio (CTU) considerato ausiliario consulente del giudice, quando vengono formulate domande di natura tecnica. In tal caso il giudice è obbligato a nominare come CTU un professionista iscritto all’albo del tribunale. Se il CTU accetta l’incarico deve prestare giuramento in un’apposita udienza.

Ricevuta la nomina, il consulente può rifiutarsi o astenersi. Secondo quanto disposto dall’art. 89 disp. att. c.p.c., l’istanza di astensione va proposta con ricorso, e dunque in forma scritta; tuttavia, si ritiene anche consentita una sua proposizione in forma orale, potendo essere raccolta in un processo verbale redatto dal cancelliere del giudice competente.

Altro strumento per mezzo del quale si intende garantire l’imparzialità del CTU è la possibilità, riconosciuta a ciascuna delle parti, di sollevare istanza di ricusazione.

Per quanto concerne i possibili motivi di ricusazione, occorre richiamare la norma che disciplina i casi di astensione del giudice, ossia l’art. 51 del c.p.c..

L’istanza di ricusazione deve essere depositata presso la cancelleria del giudice che ha provveduto alla nomina, almeno tre giorni prima dell’udienza fissata per la comparizione del CTU. In caso di mancata proposizione dell’istanza di ricusazione del consulente tecnico d’ufficio entro il termine previsto dall’art. 192, deve intendersi preclusa definitivamente la possibilità di far valere in un momento successivo la situazione di incompatibilità, con la conseguenza che la consulenza rimarrà ritualmente acquisita agli atti del processo.

Ambito oggettivo di applicazione

Fatto
RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Reggio Calabria con sentenza del 10 settembre 2024, in riforma della sentenza di condanna emessa in data 3 febbraio 2020 dal Tribunale di Reggio Calabria ed appellata dall’imputato Sa.Gi., previa riqualificazione del delitto di ricettazione nella fattispecie di cui all’articolo 640-ter cod. pen., rideterminava la pena nei confronti del Sa.Gi. nella misura di mesi sei di reclusione ed Euro 100,00 di multa.

2. Avverso tale decisione Sa.Gi. ricorre per cassazione, a mezzo del suo difensore, svolgendo due distinti motivi per i quali chiede l’annullamento della sentenza impugnata.

2.1. Con il primo motivo la difesa eccepisce la violazione dell’articolo 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen. in relazione agli articoli 529 cod. proc. pen. e 640-ter cod. pen., rilevando che la Corte territoriale, pur recependo parzialmente l’iter argomentativo difensivo, tanto da riqualificare i fatti nell’alveo della fattispecie di cui all’articolo 640-ter cod. pen., nonostante una precisa e chiara eccezione procedurale contenuta nei motivi di gravame in ordine alla mancanza di condizioni di procedibilità per difetto di querela, ha del tutto omesso di fornire qualsivoglia motivazione sul punto. Osserva il ricorrente, peraltro, che l’atto di remissione di querela sottoscritto dalla persona offesa era stato acquisito dal giudice di primo grado all’udienza del 3 febbraio 2020, come si evince dal verbale dell’udienza stessa, per cui non vi erano dubbi sull’intervenuta remissione di querela.

2.2. Con il secondo motivo eccepisce l’omessa motivazione in ordine all’eccezione riguardante la denegata concessione delle circostanze attenuanti generiche, su cui la Corte di appello non ha svolto alcuna argomentazione malgrado lo specifico motivo di impugnazione.

Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito illustrati.

2. In primo luogo appare necessario ricostruire alcune circostanze di fatto decisive al fine di verificare l’estinzione del reato per la remissione di querela, intervenuta in data 9 gennaio 2020 presso la stazione C.C. di S. Successivamente alla remissione, all’udienza del 3 febbraio 2020 avanti al giudice del Tribunale di Reggio Calabria, nella quale l’imputato veniva dichiarato assente, la difesa chiedeva, previa riqualificazione dei fatti nella fattispecie di cui all’art. 640-ter cod. pen., pronunciarsi sentenza di non doversi procedere facendo espresso riferimento all’intervenuta remissione, ma non anche alla sua accettazione, come risulta nel verbale stesso.

Il Tribunale di Reggio Calabria condannava Sa.Gi. per il reato in origine contestato alla pena di mesi otto di reclusione ed Euro 300,00 di multa. A seguito di appello del Sa.Gi. la Corte territoriale, riqualificato il delitto di ricettazione nella fattispecie di cui all’articolo 640-ter cod. pen. (procedibile a querela), rideterminava la pena nei confronti dell’appellante nella misura di mesi sei di reclusione ed Euro 100,00 di multa, non pronunciandosi, però, sull’eventuale estinzione del reato come riqualificato, che pure richiesto nell’atto di appello.

3. Orbene, nel caso di specie risulta che la Corte di appello ha riqualificato i fatti nel diverso reato di cui all’articolo 640-ter cod. pen., procedibile a querela, e che la persona offesa sin dal 9 gennaio 2020 aveva effettivamente rimesso la sua querela. Non risulta, però, che il ricorrente abbia provveduto espressamente all’accettazione della remissione, oppure l’abbia tacitamente o espressamente ricusata, circostanza, quest’ultima, che impedirebbe alla remissione di querela di produrre l’effetto estintivo, come disposto dall’art. 155 comma primo, cod. pen. Una simile situazione è stata, però, affrontata e risolta dalla sentenza delle Sezioni unite di questa Corte (così Sez. u., n.27610 del 25/05/2011, P.G. in proc. Marano, Rv. 250201-01) che ha affermato il principio secondo cui:

“L’omessa comparizione in udienza del querelato, posto a conoscenza della remissione della querela o posto in grado di conoscerla, integra, ex art. 155, comma primo, cod. pen., la mancanza di ricusa idonea a legittimare la pronuncia di estinzione del reato”. Nel caso di specie si può ritenere, in base a comuni massime di esperienza ed alle circostanze evidenziate sopra, che l’imputato fosse a conoscenza o comunque posto nelle condizioni di conoscere, tramite il suo difensore di fiducia, l’intervenuta remissione di querela intervenuta già prima del giudizio di primo grado, nel quale la questione della remissione veniva verbalizzata all’udienza del 3 febbraio 2020; l’omessa comparizione dell’imputato alle udienze integra, perciò, quella situazione di mancanza di ricusa idonea a legittimare la pronuncia di estinzione del reato, ai sensi dell’art. 155, comma primo, cod. pen., secondo i dettami delle Sezioni unite, che si intendono qui ribadire.

4. Per le considerazioni sin qui svolte, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata annullata senza rinvio perché il reato è estinto per intervenuta remissione di querela. Si condanna l’imputato al pagamento delle spese processuali, non risultando alcun accordo in senso contrario ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela.

Condanna l’imputato al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2025.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2025.

Allegati

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