Massima

In tema di concordato in appello ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione che invochi il riconoscimento di una circostanza attenuante, come quella prevista dall’art. 62 n.6 cod. pen. per l’integrale risarcimento del danno, qualora tale motivo rientri tra quelli ai quali la parte abbia espressamente rinunciato in appello con la formula ‘tutti i motivi di merito, fatta eccezione per quelli relativi al trattamento sanzionatorio’.

Supporto alla lettura

RICORSO PER CASSAZIONE

Il ricorso per cassazione, nel processo penale, disciplinato dagli art. 606 e ss. c.p.c, è un mezzo di impugnazione ordinario, costituzionalmente previsto avverso i provvedimenti limitativi della libertà personale ed esperibile negli altri casi previsti dal codice di procedura penale, tramite il quale l’impugnante lamenta un errore di diritto compiuto dal giudice nell’applicazione delle norme di diritto sostanziale (c.d. error in iudicando) o di diritto processuale (c.d. error in procedendo).

Legittimata a ricorrere è la parte che vi abbia interesse e conseguentemente le parti necessarie quali l’imputato (a mezzo di difensore abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori) e il pubblico ministero. Altresì, possono proporre ricorso anche le parti ritualmente costituite come la parte civile, civilmente responsabile, civilmente obbligato per la pena pecuniaria.

I giudici della Cassazione possono decidere soltanto nell’ambito dei motivi palesati dal ricorrente, in quanto il giudizio verte sulla fondatezza di tali motivi che devono corrispondere alle ipotesi tassativamente previste dall’art. 606 c.p.p.:

  • eccesso di potere;
  • error in iudicando;
  • error in procedendo;
  • mancata assunzione di una prova decisiva;
  • carenza o manifesta illogicità della motivazione.

Il ricorso può essere presentato da una parte o da un suo difensore, che deve essere iscritto ad un albo speciale predisposto dalla Corte stessa, (in mancanza viene nominato uno d’ufficio), quindi il Presidente della Cassazione assegna il ricorso ad una delle sei sezioni della Corte a seconda della materia e di altri criteri stabiliti dall’ordinamento giudiziario. Se rileva l’inammissibilità del ricorso, lo assegna alla VII Sezione Penale (c.d. Sezione Filtro), composta dai magistrati di Cassazione delle altre Sezioni Penali che vi si alternano a rotazione biennale. Entro 30 giorni la sezione adìta si riunisce in Camera di Consiglio e decide se effettivamente esiste la causa evidenziata dal Presidente, in mancanza rimette gli atti a quest’ultimo. Come nel procedimento civile, la Cassazione si riunisce a “Sezioni Unite” quando deve decidere una questione sulla quale esistono pronunce contrastanti della Corte di Cassazione stessa o per questioni di importanza rilevante.

Qualora non si proceda in camera di consiglio, l’art. 614 c.p.p. prevede l’ovvia fase dibattimentale. Particolarità è che la sentenza non viene emanata dopo la chiusura del dibattimento, ma subito dopo il termine dell’udienza pubblica. Tuttavia il presidente può decidere di differire la deliberazione ad un’udienza successiva se le questioni sono numerose o particolarmente importanti e complesse.

Sono quattro i tipi di sentenza che la Corte può emettere:

  • di inammissibilità;
  • di rigetto;
  • di rettificazione;
  • di annullamento (con rinvio o senza rinvio).

Come per il procedimento civile, anche nel processo penale è previsto il “ricorso per saltum“, cioè dal primo grado direttamente in Cassazione (art. 569 c.p.p.), è importante precisare che non si può ricorrere per saltum per i motivi alle lettere d) ed e) dell’art. 606 c.p.p. (prove non ammesse in giudizi di grado inferiore e per illogicità o motivazione carente nella sentenza) in quanto la Cassazione ha potere cognitivo di merito molto ristretto.

Ambito oggettivo di applicazione

Svolgimento del processo

1. La Corte d’Appello di Napoli, con la sentenza impugnata in questa sede, in accoglimento della concorde richiesta delle parti formulata ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen., rideterminava la pena inflitta a A.A.in anni quattro, mesi otto di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa per i delitti di rapina aggravata e porto illegale di arma comune da sparo.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso in cassazione l’imputato tramite il difensore fiduciario lamentando, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) cod. proc. pen., la violazione di legge per manifesta illegalità della pena come rideterminata dalla Corte di appello in ragione del mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n.6 cod. pen., nonostante l’integrale risarcimento del danno effettuato dall’imputato alla persona offesa.

Motivi della decisione

1. Il motivo proposto è manifestamente infondato ed il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

In tema di concordato in appello, è consentito il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati.

In ragione dell’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione, una volta che l’imputato abbia abdicato ad uno o più motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata a quelli non oggetto di rinuncia (Sez. 2, del 16/11/2023 n. 50062, Musella, Rv. 285619; Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102; Sez. 4 n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani, Rv. 272853).

Nel caso di specie il ricorrente aveva rinunciato a “tutti i motivi di merito, fatta eccezione per quelli relativi al trattamento sanzionatorio” (così si legge nella richiesta di concordato in atti) e la rinuncia deve ritenersi comprensiva anche del motivo attraverso il quale l’appellante aveva invocato il riconoscimento della attenuante di cui all’art. 62 n.6 cod. pen. (Sez. 3, n. 19866 del 04/02/2025, Toscano, Rv. 288093; Sez. 4, n. 827 del 21/11/2017, Scavone, Rv. 271750; Sez. 4 n. 53340 del 24/11/2016, Castiglione, Rv. 268696).

Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, il trattamento sanzionatorio e concorso di circostanze sono punti della decisione tra loro distinti ed autonomi in quanto disciplinati da normativa separata e distinta e le ripercussioni cui danno luogo in punto di trattamento sanzionatorio non costituiscono una connessione in senso tecnico, ma un effetto riflesso (cfr., Sez. 6, n. 6583 del 22/01/1991, Bonzagni ed altri, Rv. 187426; Sez. 5, n. 7646 del 28/05/1984, Zaro, Rv. 165794).

2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Conclusione

Così è deciso, 10 settembre 2025

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2025

Allegati

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