Svolgimento del processo
1. La Corte d’Appello di Napoli, con la sentenza impugnata in questa sede, in accoglimento della concorde richiesta delle parti formulata ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen., rideterminava la pena inflitta a A.A.in anni quattro, mesi otto di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa per i delitti di rapina aggravata e porto illegale di arma comune da sparo.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso in cassazione l’imputato tramite il difensore fiduciario lamentando, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) cod. proc. pen., la violazione di legge per manifesta illegalità della pena come rideterminata dalla Corte di appello in ragione del mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n.6 cod. pen., nonostante l’integrale risarcimento del danno effettuato dall’imputato alla persona offesa.
Motivi della decisione
1. Il motivo proposto è manifestamente infondato ed il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
In tema di concordato in appello, è consentito il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati.
In ragione dell’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione, una volta che l’imputato abbia abdicato ad uno o più motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata a quelli non oggetto di rinuncia (Sez. 2, del 16/11/2023 n. 50062, Musella, Rv. 285619; Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102; Sez. 4 n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani, Rv. 272853).
Nel caso di specie il ricorrente aveva rinunciato a “tutti i motivi di merito, fatta eccezione per quelli relativi al trattamento sanzionatorio” (così si legge nella richiesta di concordato in atti) e la rinuncia deve ritenersi comprensiva anche del motivo attraverso il quale l’appellante aveva invocato il riconoscimento della attenuante di cui all’art. 62 n.6 cod. pen. (Sez. 3, n. 19866 del 04/02/2025, Toscano, Rv. 288093; Sez. 4, n. 827 del 21/11/2017, Scavone, Rv. 271750; Sez. 4 n. 53340 del 24/11/2016, Castiglione, Rv. 268696).
Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, il trattamento sanzionatorio e concorso di circostanze sono punti della decisione tra loro distinti ed autonomi in quanto disciplinati da normativa separata e distinta e le ripercussioni cui danno luogo in punto di trattamento sanzionatorio non costituiscono una connessione in senso tecnico, ma un effetto riflesso (cfr., Sez. 6, n. 6583 del 22/01/1991, Bonzagni ed altri, Rv. 187426; Sez. 5, n. 7646 del 28/05/1984, Zaro, Rv. 165794).
2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Conclusione
Così è deciso, 10 settembre 2025
Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2025
