Massima

In tema di intercettazioni, l’inutilizzabilità dei risultati delle operazioni di captazione, dovuta alla mancanza di motivazione nei decreti di autorizzazione o proroga, può essere sollevata per la prima volta nel giudizio di legittimità. Tuttavia, chi solleva questa questione deve allegare i decreti in questione, nel caso in cui non siano stati trasmessi al tribunale del riesame come previsto dall’art. 309, comma 5, c.p.p., e quindi non siano arrivati alla Corte di cassazione.

Supporto alla lettura

INTERCETTAZIONI 

Le intercettazioni sono uno dei mezzi di ricerca della prova disciplinati dal codice di procedura penale  (Libro III, Titolo III, Capo IV, artt. 266-271). In assenza di una definizione legislativa, la giurisprudenza è intervenuta per colmare tale lacuna, stabilendo che le intercettazioni sono  captazioni occulte e contestuali di una comunicazione o conversazione tra due o più soggetti che agiscono con l’intenzione di escludere altri e con modalità oggettivamente idonee a tale scopo, attuate da un soggetto estraneo alla conversazione mediante strumenti tecnici di precisione tali da vanificare le cautele poste a protezione del carattere riservato della comunicazione

Le intercettazioni possono essere:

  • telefoniche, se consistono nell’acquisizione di telecomunicazioni attraverso il telefono o altre forme di trasmissione;
  • ambientali, se si indirizzano a colloqui tra presenti all’insaputa di almeno uno degli interessati;
  • informatiche, se si intercetta il flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici.

Ai sensi dell’ art. 267 c.p.p., la richiesta del PM al GIP del decreto motivato che autorizza le intercettazioni deve basarsi sui seguenti presupposti:

  • devono essere presenti gravi indizi di reato
  • l’intercettazione deve risultare assolutamente indispensabile per la prosecuzione delle indagini. L’indagine investigativa non può trarre origine dall’intercettazione.

Da ultimo, la legge 9 agosto 2024, n. 114 “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all’ordinamento giudiziario e al codice dell’ordinamento militare (Riforma Nordio)” ha modificato anche la disciplina relativa alle intercettazioni (si veda, ad esempio, l’ introduzione dell’obbligo di interrogatorio dell’indagato prima di disporre la misura cautelaresalvo che sia necessario l’effetto sorpresa, che deve essere documentato integralmente con riproduzione audiovisiva o fonografica a pena di inutilizzabilità, mentre esso è escluso se c’è pericolo di fuga o di inquinamento delle prove.

Si distinguono dalle intercettazioni, i tabulati telefonici che, invece, contengono l’elenco di tutte le chiamate effettuate da un telefono in un certo intervallo di tempo e consentono solamente di verificare se una conversazione telefonica v’è stata o meno, senza poter conoscere in alcun modo il contenuto della telefonata. In altri termini, solo l’intercettazione consente di “sentire” ciò che gli intercettati si stanno dicendo.

Ambito oggettivo di applicazione

Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Bari, con sentenza del 18/01/2022 confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui (omissis) era stato condannato per i delitti di cui all’art. 81 c.p., L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 9 (capo J2), detenzione e porto di armi (capi 32 e T05) e rapina aggravata di cui all’art. 81 c.p., art. 61 c.p., n. 1, art. 110 c.p., art. 628 c.p., comma 1 e comma 3, n. 1 (capo V) e (omissis) per rapina aggravata, consumata e tentata.

1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di (omissis), reiterando l’eccezione secondo la quale il decreto emesso in data 30.10.2007 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Trani, con il quale era stato convalidato il decreto mediante il quale il Pubblico Ministero aveva disposto con urgenza l’intercettazione ambientale all’interno dell’autovettura Mercedes in uso a D.V.N., era nullo, in quanto non riportava alcun riferimento ai nomi degli indagati, né a quello della persona la cui autovettura era stata interessata dall’attività captiva ambientale; inoltre, il modulo prestampato utilizzato per convalidare il decreto d’urgenza, riportava il riferimento agli atti di un’altra indagine, che poi si era cercato di espungere con un tratto di penna, e non erano specificate neppure in maniera succinta le motivazioni per le quali il giudice riteneva di convalidare il decreto emesso dal Pubblico Ministero.

1.2 In stretta correlazione con il primo motivo di censura, il difensore evidenzia come l’affermazione della penale responsabilità di (omissis) in relazione al reato di cui al capo T05 era stata affermata sulla base di prove inutilizzabili; nella denegata ipotesi in cui le prove avessero dovuto essere ritenute fruibili, il difensore osserva che la motivazione della sentenza impugnata era in ogni caso carente laddove non veniva concretamente spiegato il motivo per cui le conversazioni captate sarebbero state inequivocabilmente indice della commissione di un reato.

1.3 Il difensore eccepisce l’eccessività della pena, anche riguardo agli aumenti operati per effetto della continuazione.

2. Propone ricorso il difensore di (omissis).

2.1 I difensore eccepisce la nullità del decreto di giudizio immediato, del procedimento e della sentenza per manifesta violazione del diritto di difesa in quanto La Corte di appello aveva ritenuto erroneamente che l’interrogatorio di tale (omissis) non riguardava imputati diversi dai quali si procedeva: il Pubblico Ministero aveva presentato al Giudice per le indagini preliminari richiesta di giudizio immediato corredata dalla documentazione relativa alle svolte indagini preliminari tra cui il verbale di interrogatorio di (omissis) che, per la presenza dei numerosissimi omissis appariva intelleggibile; si era quindi contestata la omessa ed obbligatoria “discovery” degli atti di indagine da parte del Pubblico Ministero che avevano impedito l’esercizio del diritto di difesa, non avendo avuto la possibilità di conoscere il contenuto dell’interrogatorio.

2.2 Il difensore rileva che la Corte di appello non aveva motivato in ordine alla richiesta di verifica della capacità di intendere e di volere dell’imputato al momento della commissione dei fatti, ed al momento della celebrazione del processo in grado di appello.

Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto nell’interesse di C. deve essere dichiarato inammissibile.

1.1 Relativamente al primo motivo di ricorso, si deve ribadire che “in tema di ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari, l’inutilizzabilità degli esiti delle operazioni captative derivante dalla mancanza di motivazione dei decreti di autorizzazione e di proroga può essere dedotta dalle parti, per la prima volta, in sede di legittimità, ma è onere del ricorrente allegare i decreti medesimi, qualora questi non siano stati trasmessi al tribunale del riesame ai sensi dell’art. 309 c.p.p., comma 5, e conseguentemente non siano pervenuti alla Corte di cassazione” (Sez. 1, 31046 del 21/09/2016, dep. 21/06/2017, Pio, Rv. 270903; da ultimo, sez. 6, n. 29172 del 28/04/2023, n. m.); l’affermazione che il decreto emesso in data 30.10.2007 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Trani, con il quale era stato convalidato il decreto mediante il quale il Pubblico Ministero aveva disposto con urgenza l’intercettazione ambientale all’interno dell’autovettura Mercedes in uso a (omissis)., era nullo, non può pertanto essere sindacata in sede di legittimità, considerato che detti decreti non sono stati allegati al ricorso.

1.2 Il secondo motivo di ricorso è assolutamente generico, senza alcun confronto con la motivazione della Corte di appello contenuta a pag. 18 della sentenza impugnata.

1.3 Quanto alla pena, si deve ribadire che deve ritenersi adempiuto l’obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena allorché siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell’ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all’art. 133 c.p. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, dep. 23/01/2014, Waychey e altri Rv. 258410): nel caso in esame, la Corte di appello ha evidenziato le modalità particolarmente allarmanti della rapina la sussistenza di plurimi precedenti penali e l’intensità del dolo manifestato, osservando che gli aumenti per la continuazione erano assolutamente congrui in relazione alla consistenza delle frequentazioni di cui al capo 32 ed alla gravità delle condotte relative alle armi.

2. Il ricorso proposto nell’interesse di (omissis) deve essere dichiarato inammissibile, in quanto tardivamente promosso.

2.1 La sentenza della Corte di appello era stata infatti pronunciata in data 18 gennaio 2022, con termine di 90 giorni per il deposito della motivazione, avvenuto in data 8 aprile 2022; pertanto, ai sensi dell’art. 585 c.p.p., comma 1, lett. c) (che richiama l’art. 544 c.p.p., comma 3), il termine era di quarantacinque giorni, che decorreva, ai sensi dell’art. 585 c.p.p., comma 2, lett. c) “dalla scadenza del termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice per il deposito della sentenza ovvero, nel caso previsto dall’art. 548 c.p.p., comma 2, dal giorno in cui è stata eseguita la notificazione o la comunicazione dell’avviso di deposito”; essendo il deposito avvenuto nel termine determinato dal giudice (90 giorni dal 18 gennaio 2022), il termine di 45 giorni iniziava a decorrere il 18 aprile 2022 e scadeva il 3 giugno 2022; essendo stato depositato il ricorso il 6 giugno 2022, lo stesso è da considerare tardivamente promosso.

3. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.Così deciso in Roma, il 14 novembre 2023.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2023

Allegati

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