• Home
  • >
  • Cassazione penale sez. II, 09/09/2025, n. 31832

Cassazione penale sez. II, 09/09/2025, n. 31832

Massima

In tema di patteggiamento (sentenza ex art. 444 c.p.p.), è inammissibile il ricorso per cassazione che deduca genericamente il vizio di omessa motivazione circa la sussistenza di cause di immediato proscioglimento ex art. 129 c.p.p.

Supporto alla lettura

PATTEGGIAMENTO

Il patteggiamento (rectius applicazione della pena su richiesta delle parti) è un accordo tra imputato e pubblico ministero per l’applicazione, da parte del giudice, di una pena non superiore a cinque anni di reclusione anche congiunti a pena pecuniaria. La disciplina dell’istituto è portata principalmente dagli artt. 444 e ss. c.p.p. L’iniziativa della richiesta di pena patteggiata può provenire sia dal PM che dall’imputato. La volontà dell’imputato è espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale. In udienza le volontà sono espresse oralmente, mentre fuori udienza con atto scritto che per l’imputato necessita di autenticazione della firma. Il patteggiamento e il giudizio abbreviato, salvo il caso di richiesta principale di abbreviato semplice, possono essere oggetto di richiesta subordinata l’uno all’altro (art. 438 comma 5 bis c.p.p.; in tema di richiesta principale di patteggiamento e subordinata di abbreviato. Lo stesso art. 444 cpp limita l’applicabilità del patteggiamento quando una pena detentiva (tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo) superi i cinque anni. In base al secondo comma sono poi esclusi dal patteggiamento una serie di procedimenti come quelli relativi a delitti di prostituzione minorile, pornografia minorile e violenza sessuale di gruppo e, comunque, tutti quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza o recidivi qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria. La legge n. 103 del 2017 ha ripristinato l’istituto del patteggiamento di secondo grado attraverso concordato anche con rinuncia ai motivi d’appello (art. 599 bis c.p.p.).

Ambito oggettivo di applicazione

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. (omissis), per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna la sentenza in data 29/05/2025 del Tribunale di Aosta, pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.

Deduce il vizio di omessa motivazione con riguardo alla sussistenza di cause di immediato proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.

2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile.

Con riguardo al vizio di motivazione in relazione alla sussistenza di cause di proscioglimento va richiamato l’orientamento di legittimità che ha spiegato che “in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l’art. 448, comma 2 – bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l’impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate” (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337 – 01).

A ciò si aggiunga che “la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti escludendo che ricorra una delle ipotesi proscioglimento previste dall’art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.” (Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Hussain, Rv. 277102 – 01).

Evenienza, questa, neanche dedotta nel ricorso in esame, che si risolve in una generica denuncia di omessa motivazione sulla sussistenza di cause di proscioglimento, priva di reali contenuti censori.

3. Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di Euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 9 settembre 2025.

Depositata in Cancelleria il 23 settembre 2025.

Allegati

    [pmb_print_buttons]

    Accedi