Svolgimento del processo
1. Con sentenza emessa in data 22 gennaio 2025 la Corte di Appello di Torino, in riforma della sentenza assolutoria del Tribunale di Torino del 1 marzo 2022, appellata dal Procuratore della Repubblica e dalla parte civile, ha dichiarato (omissis) responsabile del delitto di cui all’art. 646 cod. pen. – per essersi appropriato, con fini di profitto, dei registri IVA e della documentazione contabile dell’Associazione (omissis), di cui aveva il possesso in qualità di consulente contabile, con l’aggravante di aver commesso il fatto con abuso di prestazione d’opera – e condannato alla pena, sospesa alle condizioni di legge, di mesi otto di reclusione ed Euro 1.000 di multa oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile, nella misura da liquidarsi nella competente sede civile.
2. Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell’imputato sulla base di un unico motivo con il quale eccepisce l’erronea applicazione dell’art. 646 cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità, in quanto dall’esame delle prove dichiarative e documentali acquisite si evinceva, in conformità con la valutazione del primo giudice, che non vi era mai stata consegna dei libri contabili e che nessun profitto era ravvisabile per l’eventuale detenzione delle scritture contro il volere dell’Associazione.
3. Con memoria difensiva del 27 agosto 2025, il difensore della parte civile ha indicato le ragioni a sostegno della richiesta di inammissibilità o di rigetto del ricorso.
La memoria difensiva dell’imputato 22 agosto 2025, deve invece considerarsi tardiva in quanto pervenuta nel mancato rispetto del termine di quindici giorni liberi prima dell’udienza del 12 settembre 2025 previsti dall’art. 611 cod. pen., tenendo conto della sospensione dei termini feriali (Sez.5, n. 51191/2023; Sez. 6, n. 39559/2024); di essa, pertanto, non può tenersi conto.
Con memorie di replica del 5 settembre 2025 la parte civile ha argomentato sulle conclusioni del PG; la difesa dell’imputato con memoria di replica del 6 settembre 2025 ha contestato le conclusioni della Procura e della parte civile.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e, comunque, manifestamente infondati.
Premesso che la corte territoriale ha proceduto ai sensi dell’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, disponendo nuovo esame dei testi e acquisendo ulteriore documentazione, deve stabilirsi se sia stato adempiuto l’onere di motivazione rafforzata, richiesto in caso – come quello in esame – di ribaltamento della decisione assolutoria di primo grado.
2. La sentenza di appello – contrariamente a quanto censurato in ricorso – fornisce una convincente ed esaustiva valutazione delle acquisizioni istruttorie, sottolineando le incongruenze della decisione di primo grado: riporta le dichiarazioni della (omissis) e della (omissis) che prima dell’imputato si erano interessate della contabilità dell’Associazione, attestanti come il passaggio delle funzioni implicasse la consegna della documentazione, portata dalla (omissis) stessa presso lo studio dell’imputato; indica la conferma di tale circostanza nella causale della fattura relativa all’anno 2015 (“fisso annuale per tenuta vostra contabilità”) e nella testimonianza di (omissis), commercialista che era subentrato al (omissis), inutilmente impegnatosi nella richiesta di consegna dei libri contabili per far fronte a contestazioni mosse dagli uffici giudiziari per gli anni precedenti; sottolinea come, a seguito delle numerose sollecitazioni, il ricorrente non abbia mai negato di aver ricevuto la documentazione contabile, sia pure “in modo frammentario, incompleto, tardivo e caotico” (pec del 14 marzo 2019, indirizzata al difensore della (omissis)); evidenzia, infine, i dati probatori che sono sfuggiti del tutto alla disamina del primo giudice.
3. Il motivo di ricorso insiste in un’alternativa e in realtà poco plausibile ricostruzione dei fatti, incentrata sulla mancata consegna dei beni, che, oltre a non essere consentita in sede di legittimità perché attinente al merito della vicenda processuale, risulta smentita dalle acquisizioni processuali richiamate nella sentenza impugnata.
Inoltre, il motivo risulta generico nella parte in cui afferma che “l’eventuale detenzione contro il volere del dominus non avrebbe portato al (omissis) alcun profitto” (pag. 5 del ricorso), omettendo di confrontarsi con i rilievi al riguardo della corte di appello che, ribadendo l’inequivocità del dato probatorio, riteneva superficiale l’analisi del Tribunale al quale era sfuggito del tutto “come l’imputato avesse un preciso interesse, patrimonialmente rilevante, a non riconsegnare la contabilità ricevuta negli anni, quello, cioè, a fronte delle contestazioni mosse dagli uffici finanziari, di non consentire la ricostruzione della sua mala gestio nella cura degli affari dell’associazione che gli era stata affidata e che sarebbe emersa con tutta evidenza qualora il nuovo consulente designato fosse stato in grado di esaminare la relativa documentazione”, con conseguente azione di danni e applicazione di sanzioni da parte degli uffici competenti (pag. 7 della sentenza impugnata).
4. Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di Euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
L’imputato è altresì condannato alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile nel presente grado di giudizio, nella misura liquidata di ufficio, in assenza di nota specifica, come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Associazione (omissis), che liquida in complessivi Euro 3.686,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma il 12 settembre 2025.
Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2025.
