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Cassazione penale sez. II, 03/01/2017, n. 195

Massima

In tema di truffa, la competenza territoriale si radica esclusivamente nel luogo indicato nell’imputazione, non rilevando successive evidenze istruttorie che frazionino la condotta. È inammissibile in Cassazione la reiterazione di motivi di merito già disattesi con doppia pronuncia conforme, così come la deduzione per la prima volta di questioni non proposte in appello. Il diniego della sospensione condizionale della pena è legittimo se motivato dal superamento dei limiti di legge o da una sfavorevole prognosi sulla futura condotta.

Supporto alla lettura

TRUFFA

La truffa (art. 640 c.p.) è un delitto caratterizzato da un dolo generico. Rileva pertanto la volontà di spingere qualcuno in errore, mediante una condotta che tragga in inganno cagionando un danno patrimoniale e traendone un ingiusto profitto.

Ambito oggettivo di applicazione

Svolgimento del processo

1. La Corte di Appello di Lecce sez. distaccata di Taranto con sentenza del 22/10/2015 confermava la decisione del Tribunale di Taranto del 24/10/2013 con la quale (omissis) era stato ritenuto responsabile, in concorso con (omissis), del delitto di truffa ai danni di (omissis) e (omissis), e condannato alla pena di otto mesi di reclusione ed Euro 200,00 di multa, oltre al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili.

2. Avverso la suddetta sentenza il (omissis), a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi:

– violazione dell’art. 8 c.p.p. e art. 640 c.p. per non avere la Corte territoriale accolto l’eccezione di incompetenza territoriale del tribunale di Taranto; ad avviso del ricorrente, infatti, in considerazione della pacifica dinamica dei fatti, e alla luce della giurisprudenza delle SS.UU. (n. 18/2000), la competenza avrebbe dovuto essere quella del Tribunale di Foggia perchè a San Ferdinando di Puglia – località ricompresa in tale circondario – la merce, oggetto della truffa, fu consegnata e, sempre a San Ferdinando di Puglia, in corrispettivo della suddetta merce, furono consegnati in pagamento, in esecuzione della pattuizione, gli assegni risultati poi non negoziabili;

– mancanza e/o illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato di truffa e, in particolare, del dolo iniziale;

– violazione dell’art. 192 c.p.p. nonchè illogicità della motivazione in ordine all’attendibilità delle parti offese ed alla genuinità della confessione stragiudiziale del (omissis); travisamento della prova circa l’attendibilità delle dichiarazioni del (omissis);

– violazione del combinato disposto degli artt. 163 e 164 cod. pen. nonchè mancanza e/o illogicità della motivazione in ordine al diniego della sospensione condizionale della pena.

Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso, relativo alla determinazione della competenza territoriale per il reato contestato di truffa contrattuale, è infondato.

Sostiene infatti il ricorrente che i giudici di merito avrebbero erroneamente individuato il locus commissi delicti in (omissis), nell’ambito del circondario di Taranto, senza considerare che l’ingiusto profitto e l’altrui danno si era verificato in San Ferdinando di Puglia, comune ricompreso nella giurisdizione del Tribunale di Foggia, dove la merce era stata consegnata agli acquirenti e dove, in seguito, erano stati rilasciati al (omissis) gli assegni non negoziabili.

Non considera tuttavia la difesa del (omissis) che il giudice, a cui sia stata ritualmente devoluta la questione della competenza territoriale, deve operare il controllo con valutazione “ex ante”, riferita cioè alle emergenze di fatto cristallizzate in sede di udienza preliminare o, in mancanza di questa, a quelle acquisite non oltre il termine di cui all’art. 491 c.p.p., comma 1, e non può prendere in esame le eventuali sopravvenienze dibattimentali, poichè la verifica ha ad oggetto la correttezza della soluzione data in ordine ad una questione preliminare che, in quanto tale, non implica il confronto con gli esiti istruttori del dibattimento (ex multis Cass. sez. 6, sent. n. 33435 del 04/05/2006 – dep. 05/10/2006 – Rv. 234348).

Il riferimento pertanto per definire l’eccezione è esclusivamente alla contestazione così come trasfusa nell’editto accusatorio, senza tener conto, nel caso di specie: a) della querela, utilizzabile ai soli fini della procedibilità dell’azione penale, con la conseguenza che da essa il giudice non può trarre elementi di convincimento al fine della ricostruzione storica della vicenda (Cass. sez. 5, sent. n. 51711 del 06/10/2014 – dep. 11/12/2014 – Rv. 261735), atto al quale ha fatto improprio riferimento il tribunale per disattendere il rilievo sulla competenza; b) delle risultanze istruttorie, richiamate dalla corte territoriale per individuare il luogo di tentato incasso degli assegni privilegiandolo rispetto a quello di consegna dei titoli.

L’imputazione descrive compiutamente la truffa nelle varie fasi in cui essa è consistita, circoscrivendone l’arco temporale nel mese di settembre del 2009, e, soprattutto – per i fini che qui interessano – indicando in (omissis) l’unico luogo di svolgimento dei fatti, per cui solo a tale località deve farsi riferimento per stabilire la competenza territoriale, nell’irrilevanza dei successivi accertamenti che hanno consentito di frazionare la condotta delittuosa in paesi diversi: il tribunale di Taranto pertanto risulta, con valutazione ex ante, legittimato a conoscere il processo ratione loci.

2. Il secondo ed il terzo motivo sono inammissibili: si risolvono infatti nella reiterazione di quelli proposti in appello e motivatamente disattesi con doppia pronuncia conforme dal giudice di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso.

La corte territoriale ha infatti evidenziato sulla base di argomenti non presi in considerazione dal ricorrente ovvero non confutati specificatamente:

– l’attendibilità delle dichiarazioni delle parti lese sul ruolo del (omissis) nella fase di conclusione del contratto e di rilascio degli assegni non negoziabili;

– la sua partecipazione diretta alla truffa e l’inconsistenza delle tesi difensive (pagg. 7 e 8 della sentenza di appello);

– la rilevanza delle dichiarazioni del coimputato (omissis) (pagg. 8 e 9). Riproponendo i motivi di appello, il ricorrente ha altresì incentrato le tesi difensive su questioni di merito, prospettando un’alternativa ricostruzione dei fatti, senza considerare che al giudice di legittimità è preclusa – in sede di controllo della motivazione – la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perchè ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa.

Va infine evidenziato che la censura relativa al dolo iniziale del reato di truffa è estranea ai motivi di appello e proposta per la prima volta con il ricorso in cassazione, per cui risulta inammissibile.

3. Non sussiste altresì il dedotto vizio motivazionale in relazione al diniego della sospensione condizionale della pena, in quanto la corte territoriale, in conformità con il dato normativo, ha evidenziato le ragione ostative alla concessione del beneficio (il superamento del tetto massimo fissato dall’art. 163 c.p. in ragione della pena in precedenza applicata con sentenza ex art. 444 c.p.p. tenendo a tal fine conto dell’ingente pena pecuniaria e dei criteri sostitutivi indicati dall’art. 135 c.p.; la valutazione prognostica sfavorevole).

4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuale ed alla rifusioni delle ulteriori spese processuali sostenute dalle parti civile, nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna il ricorrente alla rifusione delle parti civili (omissis)e (omissis) delle spese del grado che liquida complessivamente in Euro 3.510,00 oltre spese generali ne misura del 15% C.P.A. ed I.V.A. Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 gennaio 2017

Allegati

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