Svolgimento del processo
1. Con ordinanza in data 10/09/2024, emessa a seguito di annullamento con rinvio di precedente ordinanza di non luogo a procedere della stessa autorità, il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha respinto il reclamo avanzato da (omissis) avverso l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Bologna in data 19/12/2022 sulla richiesta di liberazione anticipata.
L’ordinanza del Magistrato di sorveglianza era stata già impugnata con reclamo del 30/12/2022 trasmesso sulla casella di posta elettronica certificata (omissis) del Tribunale di sorveglianza e non a quella dell’ufficio di sorveglianza (omissis), ufficio del giudice che aveva emesso il provvedimento.
Il Tribunale di sorveglianza aveva dichiarato a verbale, all’udienza del 16/03/2023, il non doversi procedere disponendo la trasmissione degli atti all’Ufficio di sorveglianza di Bologna per le attività di competenza.
Il difensore del condannato aveva impugnato questa declaratoria di non doversi procedere e la Corte di cassazione aveva annullato l’ordinanza redatta a verbale disponendo il rinvio per nuovo giudizio.
A seguito di tale nuovo giudizio, il Tribunale di sorveglianza ha attestato che, frattanto, il Magistrato di sorveglianza, ricevuti gli atti trasmessi trasmessigli il 16/03/2023, aveva dichiarato inammissibile il reclamo in applicazione del disposto di cui all’art. 87-bis, comma 7, lett. c), D.Lgs. n. 150/2022, non essendo stato trasmesso all’autorità che aveva emesso il provvedimento.
Quindi ha evidenziato che il reclamo doveva considerarsi un mezzo di impugnazione, soggetto alle regole generali e, quindi, anche alle disposizioni attinenti alle modalità di presentazione, quali quelle di cui all’art. 87-bis, commi 7 e 8, D.Lgs. n. 150/2022, che prevedono, per un verso, che l’atto è inammissibile se trasmesso a indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile all’ufficio che ha emesso il provvedimento e, per altro verso, che l’inammissibilità deve essere dichiarata anche d’ufficio dal giudice che ha emesso il provvedimento.
Infine, il Tribunale di sorveglianza ha disatteso le deduzioni difensive, secondo le quali l’art. 87-bis D.Lgs. n. 150/2022 non era ancora vigente alla data del 30/12/2022, quando era stato presentato reclamo; ha in senso contrario affermato che la norma a quella data vigente era l’art. 24, comma 6-sexies, D.L. n. 137/2020 di contenuto del tutto analogo – anche con riguardo alla sanzione di inammissibilità – a quello dell’art. 87-bis D.Lgs. n. 150/2022.
Sicché ha concluso ribadendo la declaratoria di inammissibilità del reclamo, come già dichiarata anche dal Magistrato di sorveglianza.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il difensore di A.A., che ha denunciato violazione di legge e dei principi del favor impugnationis ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all’art. 24, commi 4 e 6-sexies, lett. e), D.L. n. 137/2020, conv. con modificazioni dalla legge n. 176/2020.
Il reclamo doveva essere considerato ammissibile perché, comunque, inviato ad un ufficio giudiziario compreso nell’elenco ministeriale e nel rispetto di tutti gli altri requisiti richiesti dalla normativa emergenziale all’epoca vigente.
3. Il Procuratore Generale, Giuseppe Ricciardi, ha concluso depositando memoria scritta e chiedendo il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è manifestamente infondato e va, quindi, dichiarato inammissibile.
2. La questione dedotta dal ricorrente attiene all’applicazione del principio di conservazione degli atti e del favor impugnationis con riguardo ad un atto di impugnazione che, pur essendo stato inviato ad un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello dell’ufficio che ha emesso il provvedimento, era stato ricevuto da un ufficio giudiziario comunque compreso nell’elenco ministeriale. La difesa ritiene che in tal caso la sanzione processuale dell’inammissibilità prevista dall’art. 24, comma 6-sexies, lett. e), D.L. n. 137/2020 non dovrebbe trovare applicazione.
Su tale disposizione, successivamente trasfusa nei medesimi contenuti nell’art. 87-bis, comma 1, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, si è già pronunciata la giurisprudenza di legittimità, sottolineando che la “ratio” ad essa sottesa, di semplificazione delle comunicazioni tra parti e uffici giudiziari e di accelerazione degli adempimenti di cancelleria, non ammette interpretazioni che attenuino il rigore delle cause di inammissibilità previste dalla legge, nemmeno valorizzando l’idoneità della notifica al “raggiungimento dello scopo” (Sez. 1, n. 47557 del 29/11/2024, Mazzeo, Rv. 287294 – 01).
In quest’ultima decisione si esaminava l’ipotesi di un ricorso inviato ad una sezione penale della Corte di appello diversa da quella che aveva emesso la sentenza; quindi, un’ipotesi in cui l’indirizzo di posta elettronica certificata era ricompreso nell’elenco approvato con decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, ma non era quello dell’autorità al quale il mezzo di impugnazione aveva presentato.
La sentenza ribadiva un principio, già affermato negli stessi termini da Sez. 2, n. 11795 del 21/02/2024, Rv. 286141.
Il diverso indirizzo giurisprudenziale, ribadito da ultimo dalla sentenza Sez. 6, n. 4633 del 09/11/2023, dep. 2024, Rv. 286056, che valorizza l’idoneità della notifica al “raggiungimento dello scopo”, disapplica, di fatto, la sanzione della inammissibilità stabilita dal legislatore.
Sez. U, n. 1626 del 24/09/2020, dep. 2021, Bottari, Rv. 280167, relativa alle impugnazioni cautelari, che pure ha affermato il principio del favor impugnationis, ha precisato che tale principio “non può, tuttavia, tradursi nell’attribuzione al diritto vivente di una potestà integrativa della voluntas legis, né quindi consentire l’individuazione di diverse forma di presentazione del ricorso rispetto a quelle volute dal legislatore”, ed ha ribadito che, in ogni caso, rimane “a carico del ricorrente il rischio che l’impugnazione, ove presentata ad un ufficio diverso, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto, escluso comunque che sulla cancelleria incomba l’obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 582, comma 2, cod. proc. pen., la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l’atto perviene all’ufficio competente a riceverlo”.
Da questo deriva che non appare ammissibile dare prevalenza in sede applicativa al favor impugnationis, quando, come nel caso di specie, il legislatore pone un preciso onere a carico della parte e pone a presidio del suo adempimento una specifica sanzione processuale.
Anche l’argomento che privilegia il ricorrente, il fatto, cioè, che l’indirizzo al quale era stato trasmesso il ricorso era uno di quelli inseriti nell’elenco predisposto con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati risulta del tutto fallace, perché richiama una diversa causa di inammissibilità, allora prevista dall’art. 24, comma 6-sexies,lett. c), D.L. n. 137/2020 (“quando l’atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui al comma 4”).
Quando questa non ricorra, resta da sempre da verificare se ricorra altra causa di inammissibilità, diversa e specifica, e non inglobata nella suddetta lett. c); può ricorrere, difatti, quella di cui all’art. 24, comma 6-sexies,lett. e), D.L. n. 137/2020, che richiede espressamente che l’indirizzo al quale viene inviato l’atto non sia “diverso da quello indicato per l’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato” indicato nel provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati.
Pertanto, la decisione del Tribunale di sorveglianza di Bologna conforme a quella frattanto assunta dal Magistrato di sorveglianza di Bologna è del tutto corretta.
3. Il ricorso deve essere quindi dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio, ma poiché non si ravvisano profili di colpa nel ricorrente, a fronte dell’avvicendarsi di plurime decisioni sulla medesima istanza, non deve essere condannato al pagamento della ulteriore sanzione alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 20 marzo 2025.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2025.
