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Cassazione penale sez. I, 26/01/2024, n. 3332

Massima

L’imputato con pacemaker e con altri problemi fisici resta in carcere se la struttura riesce ad affrontare la situazione sanitaria, ancorché delicata e complessa.

Supporto alla lettura

DIFFERIMENTO DELLA PENA

Il differimento della pena è quell’istituto giuridico che consente alla persona già condannata di rimandare l’attuazione della propria sanzione.

La legge prevede due tipi di rinvio dell’esecuzione della pena:

  • obbligatorio (art. 146 c.p.): al quale il giudice non può sottrarsi e riguarda solo le pene detentive (reclusione o arresto), non è, invece, possibile chiedere il rinvio obbligatorio della multa o dell’ammenda. Questo tipo di rinvio potrebbe avere luogo nei confronti di una donna incinta (revocato nei casi di interruzione di gravidanza); nei confronti della madre di un bambino di età inferiore a 1 anno (revocato se la madre viene dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale o per decesso del figlio); nei confronti di un soggetto affetto da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertata, o da un’altra malattia particolarmente grave per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con la stato di detenzione, quando il soggetto si trova in una fase della malattia talmente avanzata da non rispondere più ai trattamenti disponibili e alle terapie curative.
  • facoltativo (art. 147 c.p.): concesso se il giudice ritiene meritevole l’accoglimento della richiesta. Può essere concesso per un periodo non superiore a 6 mesi (se è stata presentata domanda di grazia al Presidente della Repubblica); se una pena detentiva deve essere eseguita contro un soggetto in condizioni di grave infermità fisica, e quindi esige un trattamento che difficilmente si può attuare in stato di detenzione; nei confronti della madre con prole di età inferiore ai 3 anni (revocato qualora sia dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale o per decesso del minore); nel caso di sopravvenuta infermità psichica del soggetto condannato, tale per cui il giudice possa ritenere che ciò renda impossibile l’esecuzione della pena (in questo caso viene ordinato il ricovero in una struttura che possa occuparsi della patologia in essere).

In ogni caso il giudice non può ordinare il differimento della pena e, se adottato, è revocato, se sussite il concreto pericolo che il condannato, approfittando della momentanea libertà, commetta altri delitti.

Ambito oggettivo di applicazione

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 15/2/2023 il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha respinto l’istanza avanzata da (omissis) di differimento facoltativo della pena per grave infermità ex art. 147 n. 2 cod. pen., anche nelle forme della detenzione domiciliare per gravi motivi di salute ex art. 47 ter, comma 1 ter, O.P. L’istante – condannato alla pena di otto anni di reclusione per i delitti di cui agli artt. 56-600 ter, 600 sexies e 609 quater cod. pen. – è affetto da ipertensione arteriosa con impianto di pacemaker nel luglio 2022, ed iperuricemia; è seguito all’interno dell’istituto di detenzione e mediante visite in luoghi esterni di cura; è in attesa di ricovero per prosecuzione dell’iter diagnostico-terapeutico per sospetta fibrosi polmonare, nonché di ecografia renale per monitoraggio.

Il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto che le condizioni di salute del (omissis) accertate dal sanitario della struttura penitenziaria, come da relazione del 23/1/2023, non integrano allo stato gli estremi di gravità tali da comportare l’incompatibilità con il regime carcerario, in quanto le esigenze diagnostiche e terapeutiche del condannato sono gestibili in regime detentivo, mediante costanti contatti con i presidi sanitari territoriali ai sensi dell’art. 11 O.P.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. (omissis) deducendo vizio di motivazione sui seguenti profili.

2.1. Vi è mancanza di motivazione in ordine alla rappresentata sussi­stenza delle condizioni previste dall’art. 4 bis, comma 1 quater, Ord. Pen.

Infatti, nell’istanza si era dedotto che (omissis) ultraottantenne detenuto da oltre due anni, aveva dato prova di resipiscenza e collaborazione con la struttura penitenziaria, così integrando i presupposti di cui all’art. 47 ter O.P.

Il riferimento alle condizioni di salute era un ulteriore profilo dell’istanza, ma sul punto specifico della concedibilità dei benefici ai sensi dell’art. 47 ter O.P. l’ordinanza non ha reso alcuna motivazione.

2.2. Nel secondo motivo si denuncia carenza di motivazione, con specifico riguardo alle condizioni di salute dell’istante, che sono state ritenute compatibili con la detenzione carceraria facendo esclusivo riferimento alla relazione sanitaria del medico dell’istituto penitenziario, e senza avere disposto gli accertamenti medici necessari, se del caso nominando un perito. Nella specie, si è trascurato che (omissis) era stato recentemente ricoverato d’urgenza e sottoposto ad intervento chirurgico, e la motivazione dell’ordinanza reiettiva è tacciata di mera apparenza, poiché – pur dando atto delle patologie del ricorrente – si è limitata ad affermare la compatibilità delle sue condizioni di salute con la detenzione carceraria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

1.1. Va premesso che l’ordinanza impugnata si è pienamente confrontata con contenuti dell’istanza del detenuto e con i presupposti applicativi delle disposizioni dell’art. 147, comma primo, n. 2 cod. pen. e dell’art. 47, comma 1-ter O.P., ritenuti nella specie insussistenti sulla scorta di un giudizio tipicamente di fatto che non è sindacabile da questa Corte di legittimità, in quanto sorretto da un adeguato e coerente percorso argomentativo.

1.2. In punto di diritto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, ai fini dell’accoglimento di un’istanza di differimento facoltativo dell’esecuzione della pena detentiva per gravi motivi di salute, ai sensi dell’art. 147, comma primo, n. 2, cod. pen., non è necessaria un’incompatibilità assoluta tra la patologia e lo stato di detenzione, ma occorre pur sempre che l’infermità o la malattia siano tali da comportare un serio pericolo di vita, o da non poter assi­curare la prestazione di adeguate cure mediche in ambito carcerario, o, ancora, da causare al detenuto sofferenze aggiuntive ed eccessive, in spregio del diritto alla salute e del senso di umanità al quale deve essere improntato il trattamento penitenziario (Sez. 1, n. 27352 del 17/05/2019, Nobile, Rv. 276413); tuttavia, in tema di differimento facoltativo della pena detentiva o di concessione della detenzione domiciliare per grave infermità fisica, è necessario che la malattia da cui è affetto il condannato sia grave, cioè tale da porre in pericolo la vita o da provocare rilevanti conseguenze dannose e, comunque, da esigere un tratta­mento che non si possa facilmente attuare nello stato di detenzione, operando un bilanciamento tra l’interesse del condannato ad essere adeguatamente curato e le esigenze di sicurezza della collettività (Sez. 1, n. 17947 del 30/3/2004, Vastante, Rv. 228289; Sez. 1, n. 972 del 14/10/2011, dep. 2012, Farinella, Rv. 251674; Sez. 1, n. 789 del 18/12/2013, dep. 2014, Mossuto, Rv. 258406; Sez. 1, n. 2337 del 13/11/2020, dep. 2021, Pg c. Fumari, Rv. 280352): anche su tale punto è necessaria una specifica valutazione da parte del Tribunale di sorveglianza.

1.3. La valutazione negativa, alla quale è giunta l’impugnata ordinanza, non è censurabile in questa sede, avendo assunto la relativa determinazione in coerenza con quanto richiede la giurisprudenza di legittimità, sia sotto il profilo della compiuta valutazione delle condizioni di salute dell’istante in rapporto alle potenzialità di cura offerte dal carcere in cui questi è ristretto, integrate dal­l’eventuale ricorso a ricoveri in strutture sanitarie esterne ai sensi dell’art. 11 O.P., sia con riguardo al profilo del bilanciamento tra il diritto alla salute del condannato e le esigenze di sicurezza della collettività, evidenziando la cospicua pericolosità sociale del (omissis) detenuto in espiazione di una condanna per gravi delitti di natura sessuale.

Né può addebitarsi al Tribunale di sorveglianza il mancato espletamento di ulteriori accertamenti medici nelle forme della perizia, avendo compiutamente vagliato la recente documentazione clinica dalla quale emergeva un quadro sanitario ritenuto univocamente concludente nel senso della compatibilità delle condizioni attuali di salute del ricorrente con lo stato detentivo. Invero, deve affermarsi che il giudizio del Tribunale di sorveglianza va valutato alla stregua delle evidenze disponibili all’atto della decisione, e, del resto, rimane integra l’iniziativa di sollecitare una revisione delle condizioni di salute del condannato in caso di novità accertate in sede sanitaria, non trovando preclusioni in precedenti pronunce di rigetto.

2. In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con le conseguenze di legge in ordine all’imputazione delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 D. Lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso il giorno 9 novembre 2023.

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