SVOLGIMENTO
1. Con ordinanza del 15 aprile 2025 il Tribunale di sorveglianza di Milano ha rigettato il reclamo del Procuratore della Repubblica avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza che, in data 10 febbraio 2025, concedendo al detenuto permesso ed. di necessità ex art. 30 Ord. pen., aveva autorizzato (Omissis), detenuto presso la Casa circondariale di Voghera a partecipare ad una rappresentazione teatrale all’esterno dell’istituto.
Il Tribunale ha condiviso gli argomenti posti a sostegno della decisione del Magistrato, secondo il quale la partecipazione all’iniziativa culturale in oggetto poteva essere oggetto di autorizzazione mediante permesso di cui all’art. 30 Ord. pen., ascrivendola all’obiettivo di creare una occasione di integrazione tra la comunità carceraria e quella esterna, valorizzando il percorso artistico e creativo del detenuto, tra l’altro destinatario, in proposito, di relativo encomio, ed escludendo ragioni di sicurezza, soddisfatte dalla presenza di agenti della Polizia penitenziaria per l’intera durata dello spettacolo.
Ha osservato che, pur non ricorrendo una delle ipotesi previste dalla disposizione di legge, la richiesta poteva essere ricondotta in tale alveo, al fine di rispondere a fondamentali esigenze trattamentali di umanizzazione della pena.
2. Interpone ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di Milano, lamentando la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), e), cod. proc. pen. sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione.
Rammentando la ratio e le finalità del permesso di necessità, anche nella lettura che la giurisprudenza conferisce all’istituto, si duole che il Tribunale ne abbia dato una interpretazione eccentrica. Tali permessi non riguardano esigenze trattamentali e di recupero sociale, ma rispondono alla necessità di soddisfare la possibilità del condannato a partecipare ad episodi a carattere grave ed eccezionale, legati alla sua vita personale, ai quali non può essere ricondotta la partecipazione ad uno spettacolo teatrale, più opportunamente ascrivibile all’istituto del permesso-premio ex art. 30-ter Ord. pen.
Chiede, pertanto, l’annullamento del provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e deve essere disposto annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e di quello del Magistrato di sorveglianza oggetto del reclamo deciso dal Tribunale di sorveglianza di Milano.
1.1. Coglie nel segno il ricorso proposto dal Procuratore generale che lamenta la violazione di legge in cui incorre la decisione del Tribunale, laddove conferma il provvedimento di concessione del permesso ed. di necessità al condannato, per l’effetto autorizzato a partecipare ad uno spettacolo teatrale.
Il permesso ed. di necessità previsto dall’art. 30 Ord. pen. riguarda, come è noto, il caso in cui, a fronte di “Imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente, ai condannati e agli internati può essere concesso dal magistrato di sorveglianza il permesso di recarsi a visitare, con le cautele previste dal regolamento, l’infermo….. Analoghi permessi possono essere concessi occasionalmente per eventi familiari di particolare gravità.”.
Due differenti categorie di presupposti giustificano la concedibilità del permesso ed. di necessità che, secondo le distinte declinazioni dell’imminente pericolo di vita di familiari e conviventi e dell’evento familiare di particolare gravità, sono tuttavia riconducibili all’ambito affettivo-familiare del condannato, il quale può essere autorizzato, per ragioni umanitarie, a uscire dal carcere.
1.2. In proposito, la giurisprudenza di legittimità, nel ricondurre al corretto alveo di operatività l’istituto, ha avuto modo di affermare, alla luce della sua ratio, che “È illegittimo un permesso di necessità finalizzato a consentire al detenuto di partecipare ad un evento rientrante nel programma trattamentale e tuttavia non riconducibile alla sua sfera familiare. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la concessione di un permesso di necessità ad un detenuto affinché potesse presenziare, con scorta, ad una mostra d’arte promossa dall’amministrazione penitenziaria nell’ambito di un progetto di inclusione contemplante attività esterne anche per detenuti non aventi i requisiti per fruire di permessi-premio)”. (Sez. 1, n. 38220 del 01/04/2019, PG c. Ambruoso, Rv. 276846-01), sul rilievo che la legge non affida all’istituto un ruolo nel percorso trattamentale del detenuto, ma risponde, come si è accennato, alla soddisfazione di esigenze umanitarie e risulta volto a consentire al ristretto di partecipare ad eventi particolarmente significativi della sua vita affettivo-familiare che, diversamente, gli sarebbero preclusi a cagione dello stato detentivo.
1.3. Talune decisioni, pur mostrando la più ampia apertura nella lettura della disposizione (cfr. Sez. 1, n. 56195 del 16/11/2018, Iasillo, Rv. 274655-01, secondo cui “In tema di ordinamento penitenziario, ai fini della concessione del permesso di necessità, è sussumibile nella nozione di “evento di particolare gravità” di cui all’art. 30 ord. pen. anche la strutturazione progressiva di una condizione che, all’esito di un periodo sensibilmente lungo, si faccia apprezzare in termini di particolare gravità per la vita familiare del detenuto. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto legittima la concessione del permesso fondata sull’assenza di visite dei familiari protrattasi per più di un biennio a causa di oggettive difficoltà dei medesimi di raggiungere il luogo in cui il congiunto era ristretto)”, si mostrano tuttavia ferme nel postulare che l’operatività dell’istituto sia costantemente ancorata alla soddisfazione di esigenze affettivo-familiari del ristretto, presupposto che, in definitiva, non può essere pretermesso, né stravolto nella sua previsione normativa, all’uopo essendo destinato, alle condizioni stabilite dalla legge, il diverso istituto del permesso premio ex art. 30-ter, comma 3, Ord. pen.
2. Alla luce di quanto esposto, deve inferirsi la non conformità alla legge del provvedimento che ha rigettato il reclamo interposto avverso la decisione del Magistrato di sorveglianza che aveva autorizzato, ex art. 30 Ord. pen., il detenuto ad uscire dall’istituto per partecipare ad un evento teatrale organizzato presso un teatro cittadino, pur se, come evidenzia la decisione, nell’ambito di un laboratorio teatrale coltivato in seno all’istituto di pena, come analogamente viziato si presenta il provvedimento reclamato che, conseguentemente, deve essere annullato.
3. Tanto premesso, il ricorso è fondato, facendo seguito l’annullamento senza rinvio sia del provvedimento impugnato, sia di quello adottato dal Magistrato di sorveglianza, avverso il quale era stato interposto reclamo al Tribunale di sorveglianza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e quella del Magistrato di sorveglianza oggetto di reclamo.
Conclusione
Così deciso in Roma il 12 settembre 2025.
Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2025.
