SVOLGIMENTO
1. Con sentenza del 6 aprile 2023, la Sezione Quinta della Corte di cassazione ha parzialmente annullato con rinvio la sentenza della Corte di appello di Bari del 24 febbraio 2024 con riferimento a A.A. e limitatamente al trattamento sanzionatorio per il reato di cui agli artt. 582, 585 cod. pen., atteso che, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle circostanze aggravanti, era stata irrogata la pena – illegale in quanto superiore ai limiti edittali – di tre anni e undici mesi di reclusione.
Con sentenza del 15 febbraio 2024, la Corte di appello di Bari, giudicando in sede di rinvio, ha rideterminato, per il reato di cui agli artt. 582, comma primo, cod. pen., la pena nei confronti dell’imputati in un anno e sette mesi di reclusione, aumentata per il reato satellite di cui all’art. 4, I. n. 110 del 1975 ad un anno, nove mesi di reclusione, ridotta infine per il rito ad un anno e due mesi di reclusione.
2. Ha interposto ricorso per cassazione la difesa di A.A., sintetizzato conformemente al disposto di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, lamenta la violazione dell’art. 606, lett. b), e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 132, 133, 81, comma secondo, cod. pen. Adduce la carenza motivazionale della sentenza emessa in sede di rinvio dalla Corte di appello, prospettando la mancata soddisfazione dell’onere motivazionale con riferimento all’aumento per il reato satellite, posto in continuazione, richiamando Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Puzzone, Rv. 282269-01.
2.2. Con il secondo motivo, lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 62-bis, 133 cod. pen., in quanto, da un lato, il giudice ha concesse le circostanze attenuanti generiche, dall’altro, si è notevolmente discostato dal minimo edittale della pena, così irrogando una pena eccessivamente severa, anche alla luce del comportamento collaborativo e riparativo tenuto dall’imputato successivamente al reato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato e deve essere pertanto rigettato.
Infondato è il primo motivo di ricorso.
Il giudice del rinvio ha provveduto ad emendare la decisione annullata che, a fronte della sussistenza del delitto di lesioni aggravate, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e alla recidiva, aveva irrogato all’imputato la pena prevista per il delitto di lesioni aggravate, illegale, in quanto superiore al limite edittale, come statuito dalla Quinta Sezione di questa Corte.
La Corte di appello, rimediato all’errore nell’individuazione della pena base, ha fissato la pena per il reato più grave in un anno e sette mesi di reclusione, pena sulla quale è stato disposto l’aumento a titolo di continuazione per il reato di cui all’art. 4 I. n. 110 del 1975, quantificandolo in due mesi di reclusione. A sostegno, sono state valorizzate la gravità del fatto e la personalità dell’imputato, emergente dai molteplici e gravi precedenti, altresì menzionando la condotta post delittuosa e l’assenza di un contesto di criminalità organizzata.
Ritiene il Collegio che, diversamente da quanto sostiene il ricorrente, si tratta di motivazione esaustiva, congrua e non illogica, utile a giustificare, per il reato satellite commesso nel medesimo contesto spazio-temporale del reato più grave di lesioni, un aumento inferiore a quanto stabilito con la sentenza che, limitatamente al solo profilo di illegalità della pena, era stata parzialmente annullata.
Ne deriva l’assenza della lamentata lacuna motivazionale che, ad avviso del ricorrente, avrebbe comportato la violazione degli artt. 132, 133, 81, comma secondo, cod. pen., alla luce dell’insegnamento delle Sez. U, Pezzone, cit. – “In tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. (La Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agii altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall’art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene). (Conf. Sez. U, n.7930/95, Rv.201549-01)” – e della successiva giurisprudenza di legittimità, la quale esclude che “In tema di reato continuato, il giudice di merito, nel calcolare l’incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall’art. 132 cod. pen.” (cfr., da ultimo, Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005 – 01), atteso che, nel caso di specie, l’aumento per il reato satellite, ancorché si trattasse di profilo non inciso dalla sentenza rescindente della Sezione Quinta, è stato tuttavia rimodulato, in sede di rinvio, in misura più favorevole all’imputato.
2. Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole della illogicità e contraddittorietà della decisione impugnata, in ordine al trattamento sanzionatorio.
Non si rinviene alcuna aporia logica tra le ragioni poste a fondamento del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche da parte del giudice di appello con la sentenza parzialmente annullata ed i motivi che, nell’avviso del giudice del rinvio, hanno giustificato l’irrogazione di una sanzione, stabilita, per il reato più grave, intorno alla media edittale, atteso che a tale fine, fissata una pena nell’intervallo edittale e più favorevole all’imputato, si è puntualmente dato conto gravità dell’azione violenta, della personalità dell’imputato, ma altresì della condotta post delictum e della origine familiare del fatto, avvenuto al di fuori di contesto criminale, così delineando una motivazione coerente e scevra di contraddizioni.
Tanto premesso, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 D.Lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 D.Lgs. n. 196/03 in quanto imposto dalla legge.
Conclusione
Così deciso in Roma il 12 settembre 2025.
Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2025.
