2. La Corte d’Assise d’Appello di Ancona ha rilevato che l’art. 33 c.p.m.p. espressamente prevedeva che la pena accessoria della degradazione venisse applicata anche ai militari in congedo, quale era da ritenere (omissis), a prescindere dai limiti fissati dall’art. 7 del medesimo codice.
3. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione (omissis) per il tramite del suo difensore, che ha dedotto violazione di legge e difetto di motivazione, avendo rilevato:
– che esso ricorrente era maresciallo maggiore dei carabinieri in pensione fin dal 1991 e quindi era già in congedo al momento della commissione dell’omicidio volontario, per il quale era in espiazione pena;
– che l’art. 7 c.p.m.p., il quale aveva indicato le specifiche ipotesi in cui la legge penale militare era applicabile ai militari in congedo illimitato, era da ritenere norma speciale;
– che l’art. 5 c.p.m.p., alla stregua del quale erano da ritenere in servizio alle armi i militari in congedo considerati in servizio alle armi a norma di legge e dei regolamenti militari, era da ritenere non applicabile alla specie, in quanto non vi era stato un esplicito richiamo all’art. 7 c.p.m.p..
Secondo il ricorrente inoltre la Corte, che in sede di precedente esame della richiesta formulata dalla Procura Generale, di applicazione nei suoi confronti della pena accessoria anzidetta, l’aveva ritenuto non applicabile, ritenendola invece applicabile in sede di riesame per opposizione, aveva cambiato avviso in modo del tutto illogico.
Il ricorrente ha infine ritenuto costituzionalmente illegittima la norma di cui all’art. 33 c.p.m.p. per contrasto con gli artt. 3, 25, 27 e 111 Cost. nella parte in cui aveva equiparato formalmente ed in via di analogia la condizione dei militari in congedo a quella dei militari in carriera, anche quando il militare aveva commesso il reato non durante il proprio servizio militare, ma quando era già in congedo.
2. Nessun dubbio sussiste in ordine all’applicabilità nella fase esecutiva della pena accessoria della degradazione, di cui al presente ricorso, trattandosi di pena accessoria che consegue per legge alla condanna ed è già predeterminata nella specie e nella durata (cfr. Cass. 1^, 28.4.04 n. 23196, rv. 228250).
3. Il provvedimento impugnato, che ha applicato nella fase esecutiva al ricorrente la pena accessoria della degradazione, ha poi fatto corretta applicazione dell’art. 33 c.p.m.p..
Ai sensi di tale ultima norma la pena accessoria della degradazione è espressamente prevista in caso di condanna alla pena della reclusione che, a norma del vigente codice penale, comporta l’interdizione perpetua dai pubblici uffici, riportata da militari in servizio alle armi od in congedo, in tal modo equiparando a tutti gli effetti le due di categorie di militari anzidette. Correttamente pertanto la Corte di Assise d’Appello di Ancona ha ritenuto che la pena accessoria della degradazione fosse applicabile anche all’odierno ricorrente, già maresciallo maggiore dei carabinieri; e ciò sebbene il delitto di omicidio volontario, per il quale il medesimo era in espiazione pena, è stato da lui commesso quando era già in congedo (cfr. Cass. 1, 28.4.04 n. 23196, rv. 228250).
3. Nè detta norma può ritenersi configgente con l’art. 5 ovvero con l’art. 7 c.p.m.p., atteso che tali ultimi due articoli hanno un ambito di applicazione differente, delimitando essi le ipotesi in cui il codice penale militare sia applicabile ai militari; al contrario l’art. 33 c.p.m.p., sopra citato, costituisce una norma di ambito applicativo più ristretto, siccome specificamente correlata all’applicazione delle pene militari accessorie conseguenti a condanne subite per delitti previsti dalla legge penale comune; essa pertanto presuppone espressamente la commissione di un reato previsto dalla legge penale comune da parte di un militare ed è specificamente riferita all’applicazione della pena accessoria della degradazione, espressamente equiparando, a tale fine, i militari in servizio alle armi ai militari in congedo.
4. Va infine escluso che la norma di cui all’art. 33 c.p.m.p., di cui sopra, possa ritenersi incostituzionale, siccome in contrasto con gli art. 3, 25 e 111 Cost., di cui il primo concernente il principio di uguaglianza, il secondo concernente il principio di legalità della pena ed il terzo concernente il principio del giusto processo.
E’ da ritenere infatti che la previsione della pena accessoria della degradazione anche nei confronti dei militari in congedo che abbiano commesso gravi reati comuni sia del tutto ragionevole e conforme ai principi su cui si fonda la Costituzione in vigore, costituendo essa una sanzione aggiuntiva non irragionevole, siccome idonea a tutelare l’onore del corpo militare, del quale il soggetto ha pur sempre fatto parte ed il cui decoro è da ritenere vulnerato dal comportamento gravemente antigiuridico tenuto da un suo componente, benchè in congedo.
5. Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso proposto da (omissis), con sua condanna al pagamento delle spese processuali.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2011
