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Cassazione penale sez. I, 18/02/2022, n.9228

Massima

In tema di misure alternative alla detenzione in favore dei condannati per reati di violenza sessuale, il giudizio favorevole alla concessione dei benefici deve essere espresso esclusivamente sulla base dell’osservazione scientifica della personalità, svolta per un anno e condotta collegialmente, che non ammette equipollenti, in quanto solo tale valutazione consente il superamento della presunzione di pericolosità prevista per determinate categorie di delitti.

Supporto alla lettura

VIOLENZA SESSUALE

La violenza sessuale è riconosciuta a livello internazionale come un crimine contro l’umanità e come una forma di violenza maschile sulle donne.

Nell’ordinamento italiano è riconosciuta come un delitto contro la persona ed è un reato punito secondo l’art. 609 bis c.p..

Può assumere forme diverse: dallo stupro all’aggressione sessuale, passando dalle violenze nel matrimonio, nella coppia e nella famiglia, quindi non è posto l’accento sulla sessualità, si tratta bensì di una dimostrazione di potere e della messa in atto di obiettivi personali o politici degli autori del reato.

Per la configurazione del reato è importante la mancanza di consenso da parte della vittima, e non la manifestazione del dissenso, ma anche tra partner se non c’è consenso al rapporto sessuale allora vi è violenza.

L’attuale formulazione dell’art. 609 bis c.p. è il frutto di molteplici modifiche che si sono susseguite nel corso del tempo e che hanno reso la disciplina in materia sempre più rigida. L’ultima riforma, in ordine di tempo, è quella apportata dal Codice Rosso (L. 69/2019), che non ha solo modificato l’articolo, ma ha introdotto molteplici strumenti per assicurare maggiori tutele alle donne e ai minori vittime di violenza domestica e di genere.

Ambito oggettivo di applicazione

Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di sorveglianza di Venezia ha dichiarato l’inammissibilità della richiesta di affidamento in prova al servizio sociale proposta da (omissis), detenuto in espiazione della pena per condanna per i reati di violenza sessuale, atti persecutori e violazione di domicilio. Difetta nel caso in esame l’osservazione psicologica svolta collegialmente per almeno un anno anche con l’esperta psicologa L. 26 luglio 1975, n. 354, ex art. 80 (di seguito, ord. pen.), non potendo dirsi sufficiente il percorso psicologico svolto in libertà dal detenuto ai sensi dell’art. 13-bis ord. pen..

Il requisito dello svolgimento del programma di recupero psicologico, previsto in particolare per gli autori di reati contro la libertà sessuale ai danni dei minorenni, e che può essere svolto in libertà, non sostituisce il requisito dell’osservazione scientifica della personalità previsto dall’art. 4-bis ord. pen., comma 1-quater.

Non è peraltro rilevante la prospettata questione di costituzionalità dell’art. 4-bis ord. pen., comma 1-quater, per la parte in cui impone, ai fini dell’ammissibilità della domanda di misura alternativa al carcere, il requisito dell’osservazione psicologica svolta collegialmente per almeno un anno, tenuto conto della relazione di sintesi che, pur dando atto di un percorso positivo svolto da (omissis) con il gruppo R, non attesta chiaramente il superamento di dette problematiche.

2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore di (omissis), che ha articolato più motivi.

2.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. Il Tribunale ha errato nel ritenere di non poter tenere conto, ai fini dell’ammissibilità della richiesta, del percorso psico-rieducativo per “uomini maltrattanti” della durata di più di un anno svolto dal ricorrente prima dell’inizio dell’esecuzione della pena.

2.2. Con il secondo motivo ha dedotto questione di legittimità costituzionale dell’art. 4-bis ord. pen., comma 1-quater, per come interpretato dal Tribunale, in ragione del contrasto con l’art. 17 Cost., comma 3, nella parte in cui non consente l’ammissione al beneficio dell’affidamento in prova al servizio sociale al condannato che abbia svolto da libero in percorso psico-rieducativo rispondente ai requisiti di cui all’art. 13-bis ord. pen. con esito favorevole, e che sia stato altresì sottoposto ad osservazione scientifica della personalità per un tempo apprezzabile ma inferiore ad un anno quando l’esito della osservazione scientifica dia atto della buona e partecipativa condotta e dell’avvio di una riflessione critica in merito ai reati in contestazione pur ritenendo necessaria la prosecuzione di un percorso terapeutico individuale.

2.3. Con il terzo motivo ha dedotto difetto di motivazione per contraddittorietà tra l’affermazione della ragionevolezza della durata dell’osservazione pur inferiore all’anno, a condizione che dia conto del chiaro e netto superamento delle problematica relativa all’autocontrollo e alla gestione delle relazioni interpersonali, e quella della necessità della prosecuzione in carcere del percorso terapeutico individuale per l’approfondimento delle tematiche relative all’autocontrollo e alla gestione delle relazioni personali, seppure l’ipotesi trattamentale della psicologa ex art. 80 ord. pen. prospetti favorevolmente l’eventualità che il supplemento di percorso avvenga all’esterno del carcere.

3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

2. La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato la necessità dello svolgimento del periodo di osservazione scientifica della personalità, individuando in tale elemento una condizione di ammissibilità della domanda di misure alternative che non ammette equipollenti e che dunque non può essere surrogato dallo svolgimento di un programma di recupero psicologico effettuato in libertà.

Si è così detto che “in tema di misure alternative alla detenzione in favore dei condannati per reati di violenza sessuale, il giudizio favorevole alla concessione dei benefici deve essere espresso esclusivamente sulla base dell’osservazione scientifica della personalità, svolta per un anno e condotta collegialmente, che non ammette equipollenti, in quanto solo tale valutazione consente il superamento della presunzione di pericolosità prevista per determinate categorie di delitti. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che correttamente i giudici di merito avessero escluso l’equiparabilità alla predetta osservazione scientifica dei colloqui psicologici somministrati al detenuto mentre era sottoposto a custodia cautelare per il reato di cui alla pena in espiazione, in quanto esclusivamente volti a supportare il medesimo nella carcerazione e non a delinearne la personalità rispetto al reato)” – Sez. 1, n. 12138 del 7/11/2018, dep. 2019, Rv. 274974.

Successivamente, si è ribadito che “i condannati per il reato di violenza sessuale aggravata di cui all’art. 609-ter c.p., pur quando sia stata riconosciuta la circostanza attenuante di cui all’art. 609-bis c.p., u.c., per poter beneficiare di misure alternative alla detenzione devono essere sottoposti all’osservazione scientifica della personalità, condotta collegialmente, per almeno un anno – Sez. 1, n. 39985 del 9/4/2019, Rv. 277487 -.

E’ dunque infondata la pretesa del ricorrente di colmare la carenza della indefettibile condizione con l’attestazione dello svolgimento di un percorso psicoeducativo per “uomini maltrattanti” svolto prima dell’inizio dell’esecuzione della pena, pur se abbia avuto, come affermato in ricorso, esito positivo.

3. Ne’ può dirsi che una siffatta interpretazione del disposto normativo si presti a rilievi di incostituzionalità. Sul punto si è già affermato che “e’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 4-bis, commi 1-quater e 1-quinquies, in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., laddove prevedono che i benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per il delitto previsto dall’art. 609-quater c.p. solo sulla base dei risultati dell’osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno e che, ove il reato sia commesso in danno di persona minorenne, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza valuta la positiva partecipazione al programma di riabilitazione specifica di cui al successivo art. 13-bis, in quanto la fissazione di un tempo minimo di osservazione, maggiore rispetto a quello previsto per gli altri condannati, è volta ad assicurare una verifica completa della personalità del reo e la valutazione del percorso riabilitativo trova giustificazione nella finalità rieducativa del vincolo” -Sez. 1, n. 23822 del 22/6/2020, Rv. 279444 -.

4. Il Tribunale non è poi incorso nella paventata contraddizione, perché ha aggiunto, alle considerazioni già dirimenti per la valutazione di inammissibilità della domanda, il rilievo che l’esperta psicologa ex art. 80 ord. pen. ha comunque dichiarato di non avere elementi per potersi esprimere in modo completo, avvalorando la conclusione della relazione di sintesi che ha prospettato la necessità, per il caso di concessione della misura alternativa, della prosecuzione del percorso terapeutico individuale.

5. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2022.

Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2022

Allegati

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