Il requisito dello svolgimento del programma di recupero psicologico, previsto in particolare per gli autori di reati contro la libertà sessuale ai danni dei minorenni, e che può essere svolto in libertà, non sostituisce il requisito dell’osservazione scientifica della personalità previsto dall’art. 4-bis ord. pen., comma 1-quater.
Non è peraltro rilevante la prospettata questione di costituzionalità dell’art. 4-bis ord. pen., comma 1-quater, per la parte in cui impone, ai fini dell’ammissibilità della domanda di misura alternativa al carcere, il requisito dell’osservazione psicologica svolta collegialmente per almeno un anno, tenuto conto della relazione di sintesi che, pur dando atto di un percorso positivo svolto da (omissis) con il gruppo R, non attesta chiaramente il superamento di dette problematiche.
2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore di (omissis), che ha articolato più motivi.
2.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. Il Tribunale ha errato nel ritenere di non poter tenere conto, ai fini dell’ammissibilità della richiesta, del percorso psico-rieducativo per “uomini maltrattanti” della durata di più di un anno svolto dal ricorrente prima dell’inizio dell’esecuzione della pena.
2.2. Con il secondo motivo ha dedotto questione di legittimità costituzionale dell’art. 4-bis ord. pen., comma 1-quater, per come interpretato dal Tribunale, in ragione del contrasto con l’art. 17 Cost., comma 3, nella parte in cui non consente l’ammissione al beneficio dell’affidamento in prova al servizio sociale al condannato che abbia svolto da libero in percorso psico-rieducativo rispondente ai requisiti di cui all’art. 13-bis ord. pen. con esito favorevole, e che sia stato altresì sottoposto ad osservazione scientifica della personalità per un tempo apprezzabile ma inferiore ad un anno quando l’esito della osservazione scientifica dia atto della buona e partecipativa condotta e dell’avvio di una riflessione critica in merito ai reati in contestazione pur ritenendo necessaria la prosecuzione di un percorso terapeutico individuale.
2.3. Con il terzo motivo ha dedotto difetto di motivazione per contraddittorietà tra l’affermazione della ragionevolezza della durata dell’osservazione pur inferiore all’anno, a condizione che dia conto del chiaro e netto superamento delle problematica relativa all’autocontrollo e alla gestione delle relazioni interpersonali, e quella della necessità della prosecuzione in carcere del percorso terapeutico individuale per l’approfondimento delle tematiche relative all’autocontrollo e alla gestione delle relazioni personali, seppure l’ipotesi trattamentale della psicologa ex art. 80 ord. pen. prospetti favorevolmente l’eventualità che il supplemento di percorso avvenga all’esterno del carcere.
3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.
2. La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato la necessità dello svolgimento del periodo di osservazione scientifica della personalità, individuando in tale elemento una condizione di ammissibilità della domanda di misure alternative che non ammette equipollenti e che dunque non può essere surrogato dallo svolgimento di un programma di recupero psicologico effettuato in libertà.
Si è così detto che “in tema di misure alternative alla detenzione in favore dei condannati per reati di violenza sessuale, il giudizio favorevole alla concessione dei benefici deve essere espresso esclusivamente sulla base dell’osservazione scientifica della personalità, svolta per un anno e condotta collegialmente, che non ammette equipollenti, in quanto solo tale valutazione consente il superamento della presunzione di pericolosità prevista per determinate categorie di delitti. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che correttamente i giudici di merito avessero escluso l’equiparabilità alla predetta osservazione scientifica dei colloqui psicologici somministrati al detenuto mentre era sottoposto a custodia cautelare per il reato di cui alla pena in espiazione, in quanto esclusivamente volti a supportare il medesimo nella carcerazione e non a delinearne la personalità rispetto al reato)” – Sez. 1, n. 12138 del 7/11/2018, dep. 2019, Rv. 274974.
Successivamente, si è ribadito che “i condannati per il reato di violenza sessuale aggravata di cui all’art. 609-ter c.p., pur quando sia stata riconosciuta la circostanza attenuante di cui all’art. 609-bis c.p., u.c., per poter beneficiare di misure alternative alla detenzione devono essere sottoposti all’osservazione scientifica della personalità, condotta collegialmente, per almeno un anno – Sez. 1, n. 39985 del 9/4/2019, Rv. 277487 -.
E’ dunque infondata la pretesa del ricorrente di colmare la carenza della indefettibile condizione con l’attestazione dello svolgimento di un percorso psicoeducativo per “uomini maltrattanti” svolto prima dell’inizio dell’esecuzione della pena, pur se abbia avuto, come affermato in ricorso, esito positivo.
3. Ne’ può dirsi che una siffatta interpretazione del disposto normativo si presti a rilievi di incostituzionalità. Sul punto si è già affermato che “e’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 4-bis, commi 1-quater e 1-quinquies, in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., laddove prevedono che i benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per il delitto previsto dall’art. 609-quater c.p. solo sulla base dei risultati dell’osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno e che, ove il reato sia commesso in danno di persona minorenne, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza valuta la positiva partecipazione al programma di riabilitazione specifica di cui al successivo art. 13-bis, in quanto la fissazione di un tempo minimo di osservazione, maggiore rispetto a quello previsto per gli altri condannati, è volta ad assicurare una verifica completa della personalità del reo e la valutazione del percorso riabilitativo trova giustificazione nella finalità rieducativa del vincolo” -Sez. 1, n. 23822 del 22/6/2020, Rv. 279444 -.
4. Il Tribunale non è poi incorso nella paventata contraddizione, perché ha aggiunto, alle considerazioni già dirimenti per la valutazione di inammissibilità della domanda, il rilievo che l’esperta psicologa ex art. 80 ord. pen. ha comunque dichiarato di non avere elementi per potersi esprimere in modo completo, avvalorando la conclusione della relazione di sintesi che ha prospettato la necessità, per il caso di concessione della misura alternativa, della prosecuzione del percorso terapeutico individuale.
5. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2022
