Svolgimento del processo
1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha ammesso A.A. alla detenzione domiciliare e ha rigettato la richiesta di affidamento in prova in relazione alla pena in esecuzione, di cui al provvedimento di determinazione di pene concorrenti n. 2024/23 SIEP relativo a più sentenze di condanna per furto tentato in concorso e riciclaggio continuato in concorso.
2. Ricorre il condannato, per il tramite della difesa, Avv. A. Porcelli, affidando il ricorso ad un unico motivo con il quale si denuncia inosservanza, erronea applicazione dell’art. 47 Ord. pen. e illogicità della motivazione.
Il condannato si trovava, al momento dell’istanza, in stato di arresti domiciliari esecutivi, ai sensi dell’art. 656, comma 10, cod. proc. pen., con fine pena fissato al 9 novembre 2025. Si segnala che era stato presentato progetto di risocializzazione, da svolgere con attività lavorativa da prestare dal martedì al sabato nelle ore indicate nell’istanza.
Il Tribunale avrebbe errato nel valorizzare le tre condanne risultate a carico del ricorrente, infratrentenne, e nel segnalare l’accertato uso di sostanze stupefacenti durante il regime di arresti domiciliari, che è condotta di rilievo soltanto amministrativo.
Illogico sarebbe il richiamo al fattore temporale in rapporto all’età del condannato e al numero di precedenti riportati. Analoga censura riguarda il ragionamento svolto dal Tribunale laddove, nel concedere la detenzione domiciliare, ha valutato in modo opposto i medesimi elementi (personalità del condannato e propensione al lavoro). Ha così depotenziato il documentato coinvolgimento lavorativo, le buone relazioni affettive, familiari e sociali, segnalando come elementi negativi non solo i precedenti ma anche la giovane età che, invece, dovrebbe essere la condizione personale idonea a prospetta maggiore possibilità di resipiscenza.
In conclusione, la difesa deduce che il provvedimento, attraverso un’argomentazione manifestamente illogica, premette l’esistenza di fattori oggettivi e soggettivi di tipo positivo ma addiviene alla concessione solo della misura alternativa più rigorosa.
3. Il Sostituto Procuratore generale, A. Esposito, ha concluso per il rigetto del ricorso.
La difesa ha fatto pervenire a mezzo p.e.c. del 19 maggio 2025 istanza di trattazione orale respinta con provvedimento del Presidente di sezione.
Motivi della decisione
Va premesso che non è stata accolta la richiesta di trattazione orale del ricorso, trattandosi di procedimento per il quale non è prevista la trattazione ex art. 127 cod. proc. pen. in camera di consiglio e, quindi, non vi è possibilità di avanzare richiesta di trattazione in udienza camerale partecipata.
1. Il ricorso è fondato.
È noto che la concessione del beneficio dell’affidamento in prova al servizio sociale di cui all’art. 47 Ord. pen. implica la sussistenza di presupposti, da accertare con modalità particolarmente incisive e rigorose, non previsti in modo, del pari, categorico per la concessione della misura alternativa della detenzione domiciliare, in sostanza applicabile qualora non ricorrano le condizioni per far luogo all’affidamento in prova e concedibile sulla sola base dell’idoneità della misura ad evitare il pericolo della recidiva (cfr. tra le altre, Sez. 1, n. 45511 del 11/11/2009, Papandrea, Rv. 245510). La detenzione domiciliare, nelle varie ipotesi previste dall’ordinamento penitenziario, presuppone sempre una prognosi positiva e la meritevolezza del condannato, al pari di tutte le misure alternative, pur non esigendo, così come non la esige neppure la più vasta misura dell’affidamento in prova al servizio sociale, la completa emenda, che costituisce, invece, la finalità della misura e del trattamento. La detenzione domiciliare si distingue, però, dall’affidamento in prova per la maggiore affittività e la maggiore idoneità al controllo della pericolosità sociale residua del condannato, che normalmente persiste, poiché, in caso di già completa emenda, potrebbe accedere a superiori benefici (Sez. 1, n. 14962 del 17/03/2009, Castiglione, Rv. 243745).
Nell’affidamento in prova al servizio sociale, pur non potendosi prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell’analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria anche la valutazione della condotta del condannato successiva al reato per il quale è stata irrogata la pena in esecuzione. Dunque, appare necessario procedere all’esame delle condotte attuali, oltre che esaminare, per una valutazione complessiva, i precedenti penali e i carichi pendenti, nonché la gravità del reato relativo alla pena da eseguire. Ciò, anche in assenza di completa revisione critica del proprio passato, essendo, al contrario, sufficiente l’avvio di tale processo critico (tra le altre, Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv.264602; Sez. 1, n. 44992 del 17/09/20118, S., Rv. 273985).
1.2. Nel caso in esame, la motivazione valorizza, ai fini del diniego della più ampia misura, la personalità del condannato, considerando esistente una residua pericolosità sociale da contenere attraverso la detenzione domiciliare. A tal fine, si segnala, come dedotto, l’unico dato che si ricava dal rilevato uso di stupefacenti, riguardando gli altri aspetti considerati, quali l’età e i precedenti penali, dati che hanno comunque consentito di addivenire alla concessione della detenzione domiciliare.
Alcuna specificazione viene svolta nella motivazione circa la frequenza del rilevato uso di sostanze e se questo è o meno occasionale, né viene specificata la sua incidenza sotto il profilo della pericolosità sociale del condannato e della necessità di presidi più stringenti, come quelli connessi alla più grave misura alternativa riconosciuta.
2. Segue l’annullamento dell’ordinanza impugnata relativamente al pronunciato diniego dell’affidamento in prova perché il giudice del rinvio, libero nell’esito, integri la motivazione nel senso precisato al par. 1.2.
Si dispone l’oscuramento dei dati sensibili in ragione delle condizioni personali e di salute del condannato che si commentano nel presente provvedimento.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 D.Lgs. n. 196/03 in quanto imposto dalla legge.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell’art. 52 D.Lgs. 196/03 e ss.mm.
Conclusione
Così è deciso, il 20 giugno 2025.
Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2025.
