In particolare, il giudice dell’esecuzione ha rilevato che la confisca è obbligatoria trattandosi di caso in cui deve essere disposta ex art. 240, comma 2, cco. pen., che la falsità del documento risulta in modo obiettivo dal decreto di sequestro probatorio del 17 maggio 2017, che la disposizione di cui all’art. 675 cod. proc. pen; invocata dalla difesa non si attaglia al caso in esame perché non è stata chiesta la dichiarazione di falsità del documento, e che la difesa non ha allegato circostanze tali da far ritenere che il documento non possa essere considerato falso.
2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con unico motivo in cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione perché il giudice dell’esecuzione ha ritenuto di dover disporre la confisca in quanto cosa soggetta a confisca obbligatoria, ma, per ritenere che la cosa fosse soggetta a confisca obbligatoria, occorreva un accertamento in ordine al alla falsità del documento che nel caso in esame è stato totalmente pretermesso nel giudizio di cognizione, e che non poteva essere svolto dal giudice dell’esecuzione se non nei limiti in cui dal testo della sentenza impugnata si potere ricavare la esistenza della falsità, cosa non possibile nel caso in esame in cii nella sentenza impugnata manca qualsiasi riferimento alla falsità del documento in sequestro.
3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, (omissis), ha concluso per il rigetto del ricorso.
Il caso in esame ha ad oggetto la confisca in sede esecutiva di una patente italiana effettivamente rilasciata dall’autorità competente, ma sulla base di documenti falsi presentati dall’interessato.
L’ordinanza impugnata ha ritenuto che questa situazione imponesse la confisca obbligatoria della patente ex art. 240, comma 2, cod. pen. Il ricorso deduce che, per disporre la confisca obbligatoria, occorreva un accertamento di falsità del documento effettuato nel giudizio di cognizione, che nel caso in esame manca del tutto.
L’argomento è fondato, sia pure con le seguenti precisazioni.
La giurisprudenza di questa Corte ritiene che, nel caso in cui sia sottoposto a sequestro un documento materialmente genuino, rilasciato, però, sulla base di dichiarazioni o certificazioni false presentate dall’imputato, la cosa sia soggetta a confisca facoltativa, e non obbligatoria, in quanto il bene non può essere ritenuto intrinsecamente criminoso, costituendo, in realtà, più correttamente, il prodotto del reato (Sez. 5, Sentenza n. 47553 del 05/10/2023, P.M. in proc. Bannino, Rv. 285829: In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca della carta di circolazione e della targa di un’autovettura, rilasciate dai funzionari della motorizzazione civile indotti in errore da false dichiarazioni idonee a far apparire l’importazione intracomunitaria avvenuta direttamente dal terzo acquirente e non dalle società effettiva importatrice del veicolo, trova applicazione la disciplina della confisca facoltativa, vertendosi in tema di prodotto del reato e non di beni intrinsecamente pericolosi. Fattispecie in cui la società, al fine di sottrarsi al pagamento dell’Iva, aveva falsamente indicato quale diretto acquirente il terzo in buona fede, non intenzionato alla rivendita e, dunque, non tenuto agli adempimenti fiscali).
Si tratta, infatti, di una tipologia di documenti che non è corretto ritenere intrinsecamente falsi, quanto, piuttosto, “fondati su presupposti fattuali e giuridici non veri” (Sez. 5, n. 37772 del 23/05/2023, P.M. in proc. Brachetta, n.m.).
La circostanza che nel caso in esame si sia in presenza di un bene assoggettabile in astratto a confisca facoltativa impediva in radice che il giudice dell’esecuzione ne potesse disporre la confisca, atteso che la giurisprudenza di questa Certe ritiene che la confisca possa essere disposta in sede esecutiva, nell’esercizio del potere previsto dall’art. 676 cod. proc. pen., soltanto quando obbligatoria (Sez. 1, Sentenza n. 27172 del 16/04/2013, Biosa, Rv. 256614; La confisca facoltativa può essere disposta solo dal giudice che pronuncia la condanna e non, quindi, in fase esecutiva; Sez. 1, Sentenza n. 17546 del 20/04/2012, Ebrahim, Rv. 252888: il giudice dell’esecuzione può disporre la confisca solo qualora essa sia obbligatoria per legge. In applicazione del principio, la Corte ha annullato, la confisca di una somma di denaro, ritenuta profitto del delitto previsto dall’art. 12 del D.Lgs. n. 286 del 1998, prevedendo tale ultima norma come obbligatoria la sola confisca del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il resto).
La circostanza che l’ordinanza impugnata non potesse disporre la confisca della patente in esame non esaurisce, peraltro, i poteri del giudice dell’esecuzione sull’ stanza di restituzione della stessa presentata dall’odierno ricorrente, e coltivata con l’opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. che ha originato il provvedimento impugnato.
Infatti, come rilevato dalle Sezioni Unite di questa Corte, “ai fini della restituzione della cosa sequestrata e non confiscata, è necessaria la prova rigorosa di un “diritto legittimo e giuridicamente apprezzabile su di essa, non potendo ipotizzarsi, in questa materia, un “favor possessionis” che prescinda dal “jus possedendi ” (Sez. U, Sentenza n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202268).
Come si spiega nella motivazione della pronuncia Serafino, la soluzione “rappresenta la puntuale applicazione della disciplina posta dall’art. 262, comma 1, cod proc. pen., che, attraverso il testuale riferimento alla persona che “ne abbia diritto”, prescrive, ai fini della restituzione delle cose sequestrate e non confiscate la prova rigorosa di un diritto legittimo e giuridicamente apprezzabile”.
Nella giurisprudenza delle Sezioni semplici il principio di diritto è stato riaffermato più di recente con riferimento ad un caso di patente ottenuta per il tramite di un falso ideologico (Sez. 5, n. 26204 del 15/06/2022, John, n.m., fattispecie relativa all’attestazione di superamento di un esame di abilitazione, in realtà, mai svolto).
In definitiva, il giudice dell’esecuzione, pur non potendo disporre la confisca della patente, è tenuto in ogni caso, prima di disporne la restituzione, a valutare – anche, attraverso i poteri di cui all’art. 185 disp. att. cod. proc. pen., mediante il coinvolgimento dell’autorità amministrativa competente ad emettere i provvedimenti di ritiro o revoca della patente previsti dagli artt. 216 e 219 c.d.s. – se nella situazione personale di (omissis) sia possibile ritenere che egli abbia, un “diritto legittimo e giuridicamente apprezzabile” a conservare il possesso di tale patente.
Nell’ipotesi in cui dovesse concludere nel senso che egli non ha titolo per pretendere la restituzione della stessa, la legittimità o meno della confisca si riduce, come rilevato ancora dalle Sezioni Unite Serafino, “ad una questione meramente teorica ed astratta, dalla cui soluzione, in un senso o nell’altro, non può comunque derivare alcun vantaggio concreto a favore di chi ha proposto l’impugnazione”, o, nel caso in esame, l’opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc pen.
L’ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto. L’eliminazione del provvedimento impugnato non implica, infatti, né la caducazione né l’accoglimento dell’istanza di restituzione, ed impone, quindi, che sia data una risposta alla stessa dal giudice dell’esecuzione, secondo i princìpi di diritto evidenziati in questa sentenza.
Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2024.
