Massima

In tema di notifica al difensore a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), ai fini della regolarità, è sufficiente l’invio dell’atto, l’accettazione del sistema e la ricezione del messaggio di consegna, senza che sia necessario un ulteriore “rapporto di consegna” o l’effettiva visualizzazione da parte del destinatario, il quale deve curare la gestione dei propri strumenti informatici. È, pertanto, inammissibile il ricorso straordinario che denunci un errore di fatto circa l’irritualità di tale notifica, qualora l’errore non sia decisivo per la trattazione del processo, specialmente in assenza di tempestiva richiesta di trattazione orale.

Supporto alla lettura

COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI TELEMATICHE

Ai sensi della normativa vigente, le comunicazioni prescritte dalla legge o dal giudice vengono inviate, nei casi in cui non sia previsto diversamente, direttamente all’indirizzio di Posta Elettronica Certificata (PEC) del soggetto destinatario. Il DM 44/2011 e le specifiche tecniche di cui al provvedimento del 16 aprile 2014 regolamentano le modalità di invio.

Ambito oggettivo di applicazione

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza oggetto di ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., questa Corte, sezione Quinta penale, n. 8367 – 25 del 19 dicembre 2024, ha annullato la sentenza della Corte di appello di Catanzaro, del 15 aprile 2024, limitatamente alla concessione in favore dell’imputato della sospensione condizionale della pena subordinata ai sensi dell’art 165 cod. pen., rinviando per nuovo giudizio ad altra sezione della medesima Corte territoriale e ha dichiarato il ricorso inammissibile nel resto. La Corte di appello aveva, con la pronuncia citata, confermato la decisione del Tribunale di Paola con la quale l’imputato era stato dichiarato colpevole dei reati di uso di una falce e lesioni volontarie, nei confronti della parte civile, con condanna alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni da liquidarsi separatamente.

2. Propone tempestivo ricorso straordinario il condannato, per il tramite del difensore e procuratore speciale, denunciando l’errore di fatto in cui sarebbe incorso il giudice di legittimità nella verifica degli atti processuali.

Con il primo ricorso per cassazione si era dedotta inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità stante l’omesso avviso al difensore del rinvio dell’udienza, rinvio che era seguito per l’omessa notifica all’imputato del decreto di citazione a giudizio in sede di appello.

In particolare, si esponeva che, pur essendosi svolto il giudizio di appello nelle forme della trattazione scritta, vi era stato omesso avviso al difensore del rinvio dell’udienza del 6 novembre 2023 a quella del successivo 15 aprile 2024, con violazione degli artt. 598-bis e 601, comma 3, cod. proc. pen.

La Corte di cassazione, a fronte dell’eccezione formulata, esponeva che, dalla consultazione dell’incarto processuale, risultava che il difensore dell’imputato aveva ricevuto a mezzo p.e.c., inviata il 7 novembre 2023, all’indirizzo del difensore avvocato E.A., la notifica dell’avviso del rinvio di udienza disposto dalla Corte territoriale all’udienza del 6 novembre 2023, con fissazione della data della successiva udienza al 15 aprile 2024.

Tuttavia, si rimarca l’errore in cui è incorsa la Corte di cassazione segnalando che la notifica era stata effettuata a un indirizzo di posta elettronica certificato errato. Inoltre, si osserva che il messaggio di posta elettronica certificata trasmesso all’avvocato E.A., risulta solo accettato in data 28 novembre 2023, ma non vi è stata avvenuta consegna, quest’ultima necessaria perché attestante l’effettività della consegna dell’atto al destinatario.

Di qui l’errore di fatto in cui sarebbe incorso il Giudice di legittimità nel dichiarare inammissibile il primo motivo di ricorso relativo all’omessa notifica al difensore dell’avviso del disposto rinvio dell’udienza.

3. Il Sostituto Procuratore generale, A. P. V., ha chiesto, con requisitoria scritta, in assenza di tempestiva richiesta di trattazione in udienza partecipata, la revoca della sentenza affetta dal denunciato errore di fatto

Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile.

Va premesso che il ricorso al rimedio straordinario è consentito anche in caso di annullamento parziale con rinvio della sentenza di secondo grado. Più Precisamente, il ricorso straordinario previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen. è ammissibile non soltanto quando il rigetto o la declaratoria di inammissibilità nel resto dell’impugnazione riguardino solo apparentemente il trattamento sanzionatorio, incidendo invece sui presupposti fattuali dello stesso, ma anche ogniqualvolta, per effetto della decisione di rigetto o di inammissibilità della Corte di cassazione, si realizzi l’effetto preclusivo di cui all’art. 624 cod. proc. pen. che circoscrive, in termini rigidi, l’ambito dei poteri decisori del giudice del rinvio (Sez. 5, n. 14058 del 04/04/2024, Cristiano, Rv. 286330 – 01): effetto prodottosi nel caso di specie.

1.1. Dall’esame degli atti, necessario per la qualità della questione prospettata, nonché dalla stessa prospettazione del ricorrente, risulta che:

-per la prima udienza, tenuta in grado di appello il 26 aprile 2023, la notifica non era rituale per l’imputato mentre la difesa aveva ricevuto avviso e aveva depositato tempestive conclusioni scritte (cfr. anche requisitoria del Sostituto Procuratore generale del 27 novembre 2024 resa nel procedimento dinanzi alla sezione Quinta penale di questa Corte);

-per l’udienza di rinvio del 6 novembre 2023 non era stata ritualmente notificata la citazione all’imputato e, quindi, era stato disposto nuovo rinvio al 15 aprile 2024;

-per quella udienza la notifica all’imputato era regolare; con il ricorso per cassazione il ricorrente aveva eccepito, innanzi alla sezione Quinta penale di questa Corte, l’assoluta mancanza di notifica al difensore del ricorrente.

Risulta, ancora, che l’atto di appello è stato depositato in data 11 febbraio 2020 e che, quindi, per il procedimento trovava applicazione la disciplina emergenziale dell’art. 23-bis comma 1, 2, 3, 4, 7 DL n. 137 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176 in forza dell’art 94 del D.Lgs. n. 150 del 2022, come modificato dall’art. 5­duodecies del d. L. del 31.10.2022 n. 162, convertito dalla legge n. 199 del 2022 per la proroga ex art. 11 comma 7 del D.L. n. 215 del 2023 convertito dalla legge n. 18 del 23.2.2024.

1.2. Ciò premesso si osserva, da un lato, che il difensore, ritualmente raggiunto dalla notifica per l’udienza per la quale era stata disposta la trattazione scritta, aveva presentato tempestive conclusioni scritte, delle quali dà atto anche la sentenza di secondo grado (cfr. p. 3 della sentenza di appello); dall’altro, effettivamente, così come eccepito, non vi era stata rituale notifica della citazione all’imputato fino all’udienza del 15 aprile 2024 ma il difensore, fin dalla prima udienza per la quale era stato tempestivamente avvisato, nell’esercitare il diritto di difesa, aveva rassegnato conclusioni scritte, senza eccepire, in tali conclusioni, la nullità della notifica al suo assistito come vicenda processuale rilevante per la ritualità dell’introdotta trattazione scritta; né risulta o viene dedotto che sia stata presentata richiesta di trattazione orale tempestiva rispetto all’udienza di rinvio e, comunque, sino a quella del 15 aprile 2024.

Su tale punto, si deve richiamare il principio affermato da questa Corte secondo il quale (Sez. 5, n. 29846 del 29/04/2022, Jovanovic, Rv. 283534 – 01), nel giudizio di appello, nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, ove la prima udienza sia stata rinviata a cagione dell’omessa citazione in giudizio dell’imputato, non è tardiva la richiesta di trattazione orale che il difensore abbia ritualmente presentato entro i quindici giorni antecedenti all’udienza di rinvio; sicché lo svolgimento del processo, ove avvenuto con rito camerale non partecipato, determina una nullità generale a regime intermedio per violazione del contraddittorio, deducibile con ricorso per cassazione. Ciò ovviamente, in presenza di una richiesta di trattazione in presenza, situazione differente, per quanto sin qui esposto, rispetto a quella in esame, nella quale non emerge che vi sia stata richiesta di trattazione in presenza pur a fronte di regolari notifiche nei confronti del difensore, almeno sino all’udienza a trattazione scritta del 6 novembre 2023 del cui esito, invero, era onere della difesa prendere cognizione.

Quanto all’udienza del 15 aprile 2024, per la quale il difensore eccepisce l’assenza, nei suoi confronti, di notifica dell’avviso di cui all’art. 601 cod. proc. pen., si rileva la diversità della prospettazione della questione nel ricorso per cassazione e nell’odierno ricorso straordinario: con il ricorso per cassazione si denunciava, genericamente, l’omessa notifica dell’avviso di fissazione di udienza al difensore avv. E.A., senza nulla specificare sulle risultanze degli atti processuali; con il ricorso proposto ex art. 625-bis cod. proc. pen. si denuncia, invece, l’errore di fatto in cui sarebbe incorsa questa Corte, segnalando, in sostanza, l’irritualità della notifica dell’avviso spedito, per l’udienza del 15 aprile 2024, al difensore indicato.

Secondo il ricorrente, l’avviso sarebbe stato spedito, tenendo conto di quanto indicato nella sentenza oggetto di ricorso straordinario, a indirizzo di posta elettronica (Omissis) diverso da quello proprio del difensore dell’imputato (Omissis);inoltre sarebbe mancante l’attestazione di consegna, avendo la Sezione Quinta penale dato atto soltanto dell’avvenuta accettazione della p. e. c. all’indirizzo indicato, in data 28 novembre 2023.

La deduzione proposta non si confronta con la giurisprudenza di questa Corte, cui il Collegio aderisce (Sez. 6, n. 51137 del 15/11/2019, D., Rv. 278060 – 01) secondo la quale, in tema di notifica al difensore, ai fini della regolarità della notificazione è sufficiente che la cancelleria o la segreteria dell’autorità giudiziaria esegua l’invio dell’atto con e-mail all’indirizzo p.e.c. del destinatario, mentre non occorre né l’acquisizione di uno specifico “rapporto di consegna” e neppure che l’ufficio mittente abbia avuto una “ricevuta di accettazione”, bastando l’accettazione del sistema e la ricezione del messaggio di consegna, ad una determinata data e ora, dell’allegato notificato, poiché tanto è sufficiente a far ritenere perfezionata e pienamente valida la notifica: ciò senza alcuna necessità di ulteriori verifiche in ordine alla sua effettiva visualizzazione da parte del destinatario, il quale deve effettuare ogni intervento tecnico necessario a recepire la notifica ed i relativi allegati, restando a suo carico ogni conseguenza derivante da non idonea gestione dei propri strumenti informatici (in questo senso Sez. 5, n. 11241 del 18/10/2018, dep. 2019, Habassi, Rv. 276022). La deduzione svolta, quindi, appare aspecifica perché si duole, genericamente della mancata consegna senza specificare a quale attestazione la deduzione si riferisce.

Inoltre, l’esame degli indirizzi p.e.c. indicati nel ricorso straordinario ha consentito di verificare che quello di destinazione della notifica dell’avviso (vedi p. 3 della sentenza oggetto di ricorso straordinario), indicato come quello in cui la notifica è stata accettata dal destinatario, non esiste, sicché tale indicazione è evidente frutto di errore materiale di battitura (Omissis), senz’altro non rilevabile nella presente sede.

In ogni caso, l’errore denunciato non sarebbe decisivo: in effetti, il ricorrente evidenzia che l’omesso avviso al difensore avrebbe leso il diritto dell’imputato di chiedere la trattazione in presenza, ai sensi degli artt. 601, comma 3, 598-bis cod. proc. pen., ma non tiene conto che l’imputato aveva ricevuto rituale e tempestiva notifica della citazione per l’udienza del 15 aprile 2024 mentre, per le udienze precedenti, era stato il difensore a ricevere rituale avviso e, tuttavia, in nessuna fase era stata avanzata istanza di trattazione in presenza.

2. Segue la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna alle spese processuali, nonché al pagamento dell’ulteriore somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende,non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, importo che si ritiene di determinare equitativamente, tenuto conto dei motivi devoluti, con oscuramento dei dati sensibili in ragione di uno dei titoli di rato per il quale il ricorrente ha riportato condanna (art. 582 cod. pen.).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi a norma dell’art. 52 D.Lgs. 196/03 e ss.mm.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 4 giugno 2025.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2025.

Allegati

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