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Cassazione penale sez. I, 03/05/2022, n.17174

Massima

La competenza territoriale per i reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000, art. 8, deve essere determinata secondo l’art. 18 di tale decreto e i principi giuridici stabiliti dalla giurisprudenza. Per i reati tributari di emissione di fatture false e dichiarazione fraudolenta, la competenza spetta al giudice del luogo dove è stato commesso il primo reato, in base all’art. 16 c.p.p. Il luogo di competenza si determina nel punto in cui è stata effettuata l’effettiva valutazione degli elementi che dimostrano la violazione, non rilevando il luogo in cui sono stati acquisiti i dati da verificare.

Supporto alla lettura

LA COMPETENZA  NEL PROCEDIMENTO PENALE 

La competenza nel procedimento penale è disciplinata dagli artt.4 ss. [Libro I, Titolo I, Capo II c.p.p.]. In linea generale, per determinare la competenza si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Non si tiene conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato, fatta eccezione delle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale [art.4 c.p.p.].

Si distingue, rispettivamente, tra competenza per materia (o ratione materiae); competenza per territorio (o ratione loci) e competenza per connessione. Ad essi va aggiunta, altresì, la competenza per funzione, che , correlata ai tre predetti criteri di cui occorre il previo accertamento, individua il giudice competente in base alla funzione da questi svolta nell’ambito di un medesimo procedimento.

  • Competenza per materia: si applica il criterio qualitativo (che tiene conto del tipo di reato), oltre al criterio quantitativo (che ha invece riguardo al livello della pena edittale) [artt.5-6 c.p.p.]
  • Competenza per territorio: si applica il criterio del luogo in cui il reato è stato consumato [art. 8 comma 1 c.p.p.]. Ad essa seguono altre regole di carattere generale che derogano al criterio del locus commissi delicti in ragione della particolare configurazione della fattispecie criminosa [art.8 commi 2,3,4 c.p.p.], nonché talune regole suppletive che consentono l’individuazione del giudice territorialmente competente quando non è possibile applicare le regole generali [artt.9-11 bis c.p.p.]
  • Competenza per connessione: criterio autonomo di attribuzione della competenza, comportando il confluire davanti ad unico giudice di procedimenti che, in base ai criteri di competenza per materia o per territorio, sarebbero attribuiti a giudici diversi. [artt. 12-16 c.p.p.]

Ambito oggettivo di applicazione

Fatto
RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 7 novembre 2018, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lodi, investito della richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di (omissis) e altre 23 persone per numerosi reati in materia fiscale (reati di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 2,8 e 10), pur confermando la propria competenza territoriale in relazione alle violazioni di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8 (accertate in Lodi) ai sensi dell’art. 18 del citato decreto legislativo, dichiarava, invece, la sua incompetenza in relazione alle violazioni di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 2 e 10.

A ragione della decisione, escludeva la sussistenza di connessione teleologica tra i reati oggetto di contestazione alla luce dell’orientamento giurisprudenziale di legittimità (in particolare, alla stregua della pronuncia n. 39896 del 2017), secondo cui condizione imprescindibile per detta connessione è l’identità tra gli autori del reato mezzo e del reato fine, nella specie non ricorrente, posto che dagli atti emergeva che i soggetti che avevano emesso le fatture per operazioni inesistenti erano sempre diversi da quelli che tali fatture avevano utilizzato; riteneva, conseguentemente, che, in relazione alle imputazioni per violazione del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, occorreva al fine di determinare la competenza territoriale avere riguardo al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 18, comma 2, e, quindi, al domicilio fiscale del contribuente che aveva utilizzato in dichiarazione fatture per operazioni inesistenti; disponeva, pertanto, la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Bergamo.

2. Il Tribunale di Bergamo, con pronuncia resa in data 15 luglio 2021, ha sollevato, ai sensi dell’art. 28 c.p.p., e con riferimento al procedimento penale pendente a carico di (omissis) e (omissis), imputati, in concorso con (omissis) (separatamente giudicata), del reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art.2, meglio descritto nel decreto di citazione a giudizio a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, conflitto negativo di competenza, ritenendo che vi fosse una oggettiva connessione teleologica tra la violazione del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8 e quella di cui all’art. 2 del citato testo, ai sensi dell’art. 12 c.p.p., comma 1 lett. c), che si configura quando dei reati per cui si procede gli uni siano stati commessi per eseguire o per occultare gli altri; aggiungeva che trattandosi di reati (quelli di cui all’art. 8 e quelli di cui al citato D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2) di pari gravità in astratto, essendo entrambi puniti, all’epoca dei fatti, con la reclusione da un anno e mesi sei ad anni sei, doveva riconoscersi forza attrattiva, ai fini della determinazione della competenza territoriale, al reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8, “primo reato”, in quanto necessario antecedente logico e cronologico rispetto al delitto di dichiarazione fraudolenta mediante impiego delle fatture (false in ipotesi accusatoria) e, poiché per tale “primo reato” la competenza, ai sensi del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 18, comma 1, apparteneva all’Autorità giudiziaria di Lodi, la stessa doveva ritenersi competente ai sensi dell’art. 16 c.p.p., per il reato connesso di cui all’art. 2 del medesimo D.Lgs. n. 74 del 2000 contestato nel presente giudizio.

3. Conseguentemente, il suddetto Tribunale disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte per la risoluzione del rilevato conflitto.

4. Si è proceduto alla trattazione del procedimento con contraddittorio scritto, ai sensi del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8, e successive proroghe, in mancanza di richiesta delle parti di discussione orale; il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa (omissis), ha concluso, per iscritto, chiedendo che venga dichiarata la competenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Lodi; l’avvocato (omissis), in difesa di (omissis), ha concluso, per iscritto, negli stessi termini del Procuratore generale.

Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il conflitto negativo di competenza, ammissibile in rito, deve essere risolto nel senso che competente a decidere in ordine al processo penale a carico di (omissis) e (omissis)  per il reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, meglio descritto nel decreto di citazione a giudizio a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, allegato al provvedimento del Tribunale di Bergamo, è il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Lodi, al quale vanno trasmessi gli atti.

E in vero, il ragionamento seguito dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Lodi, in precedenza riportato, non è condivisibile perché fondato su un orientamento interpretativo che, già all’epoca dell’adozione della sentenza dichiarativa dell’incompetenza territoriale, era stato contraddetto e superato dalla pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte n. 53390 del 26/10/2017, secondo cui “ai fini della configurabilità della connessione teleologica prevista dall’art. 12 c.p.p., lett. c), c.p.p. e della sua idoneità a determinare uno spostamento della competenza per territorio, non è richiesto che vi sia identità fra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo, ferma restando la necessità di accertare che l’autore di quest’ultimo abbia avuto presente l’oggettiva finalizzazione della sua condotta alla commissione o all’occultamento di un altro reato”.

2. Dalla riconosciuta rilevanza della connessione ex art. 12 c.p.p., lett. c) discende l’applicazione dell’art. 16 c.p.p., che, al comma 1, stabilisce che “la competenza per territorio per i procedimenti connessi rispetto ai quali più giudici sono ugualmente competenti per materia appartiene al giudice competente per il reato più grave e, in caso di pari gravità, al giudice competente per il primo reato”.

Trattandosi di reati (quelli di cui all’art. 8 e quelli di cui all’art. 2 del citato D.Lgs. n. 74 del 2000) di pari gravità in astratto, essendo entrambi puniti, all’epoca dei fatti, con la reclusione da un anno e mesi sei ad anni sei, deve riconoscersi – come sostenuto dal Tribunale di Bergamo – forza attrattiva, ai fini della determinazione della competenza territoriale, al reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8, “primo reato”, in quanto necessario antecedente logico e cronologico rispetto al delitto di dichiarazione fraudolenta mediante impiego delle fatture (false in ipotesi accusatoria).

La competenza per territorio in ordine al reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8, deve essere, quindi, determinata, avendo riguardo alla regola dettata dall’art. 18 del citato decreto legislativo e ai principi di diritto fissati dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui “in tema di reati tributari, la competenza per territorio determinata dalla connessione per i reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti, di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti e di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, quali reati di pari gravità, appartiene, a norma dell’art. 16 c.p.p., al giudice del luogo dove è stato commesso il primo reato che, secondo i criteri previsti dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 18, va determinato nel luogo di accertamento, individuabile in quello in cui ha sede l’Autorità Giudiziaria che ha compiuto un’effettiva valutazione degli elementi che depongono per la sussistenza della violazione, essendo invece irrilevante il luogo di acquisizione dei dati e delle informazioni da sottoporre a verifica” (Cass. Sez. 3, n. 42147 del 15/07/2019, Rv. 277984 – 03).

3. La circostanza, allora, che l’attività investigativa sia stata svolta, per quanto consta, dalla Procura della Repubblica di Lodi determina, in applicazione del canone ermeneutico appena richiamato, la competenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Lodi.

P.Q.M.

Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del G.U.P. del Tribunale di Lodi, cui dispone trasmettersi gli atti.Così deciso in Roma, il 18 marzo 2022.

Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2022

Allegati

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