Massima

In tema di misure cautelari personali, il pericolo di reiterazione di condotte criminose non può essere escluso dalla sola confessione o dalla lontananza temporale dei fatti. La valutazione della sua attualità e concretezza non è equiparabile all’imminenza di specifiche occasioni di ricaduta nel delitto, ma richiede una valutazione prognostica che tenga conto delle modalità di esecuzione dei fatti, della personalità negativa dell’indagato e del contesto in cui opera.

Supporto alla lettura

MISURE CAUTELARI

Si tratta di quei provvedimenti, di natura provvisoria ed immediatamente esecutiva, emessi dall’Autorità Giudiziaria, finalizzati a prevenire determinati eventi che possono verificarsi durante le indagini preliminari o nel corso del processo, capaci di compromettere la funzione giurisdizionale.

Le misure cautelari si dividono in:

– PERSONALI: cioè limitative della libertà personale. Possono essere:

  • coercitive (sopprimono o limitano la libertà personale): si distinugono in custodiali, quindi arresti domiciliari (art. 284 c.p.p.), custodia in carcere (art. 285 c.p.p.), custodia in luogo di cura (art. 286 c.p.p.); non custodiali, divieto di espatrio (art. 281 c.p.p.), obbligo di presentazione alla P.G. (art. 282 c.p.p.), allontanamento dalla casa familiare (art. 282bis c.p.p.), divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282ter c.p.p.), divieto e obbligo di dimora (art. 283 c.p.p.)
  • interdittive (diritti e facoltà personali): quindi: sospensione della potestà di genitore (art. 288 c.p.p.), sospensione da un pubblico ufficio o servizio (art. 289 c.p.p.), in questo caso il GIP deve prima procedere ad interrogatorio, divieto di esercitare determinate attività (art. 290 c.p.p.)

– REALI: provvedimenti che incidono sul patrimonio, hanno finalità cautelari riferibili o alla garanzia per il pagamento delle pene pecuniarie, spese di giustizia ed eventuali risarcimenti danni (sequestro conservativo, artt. 316-320 c.p.p.), ovvero all’esigenza di impedire la commissione di nuovi reati o ulteriori conseguenze a quelli già commessi (sequestro preventivo, artt. 321-323 c.p.p.). Tali misure vanno richieste al giudice da parte del P.M., per esse è previsto un sistema di impugnazioni e non sono condizionate ai presupposti dei gravi indizi e delle esigenze cautelari.

Per quanto riguarda le condizioni per l’applicazione di tali misure, bisogna guardare a:

  • limite edittale della pena: delitti, pena dell’ergastolo o della reclusione superiore al massimo a 3 anni per le misure coercitive diverse dalla custodia cautelare in carcere e per le misure interdittive, pena della reclusione non inferiore nel massimo a 4 anni per la custodia cautelare in carcere;
  • gravi indizi di colpevolezza;
  • esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.): devono essere specifiche ed inderogabili, relative ad un pericolo di inquinamento probatorio ed attuale, fondate su circostanze, espressamente indicate nel provvedimento, pena nullità (in questo caso la custodia cautelare non può avere durata superiore ai 30 giorni ed è prorogabile fino a un massimo di 90 giorni). Se vi è fuga o pericolo di fuga, quando la pena applicabile in concreto superi i due anni di reclusione, oppure per gravi delitti con uso delle armi o altri mezzi di violenza personale, contro ordine costituzionale, criminalità organizzata.

Il giudice adotterà la misura cautelare più opportuna, secondo i principi di adeguatezza di proporzionalità, di obbligatorietà della custodia cautelare, nel caso di criminalità organizzata, omicidio volontario, prostituzione o pornografia minorile. Non può disporsi la custodia cautelare in carcere di donna incinta, madre di prole inferiore a 3 anni con lei convivente, padre se la madre è deceduta o impossibilitata a dare assistenza alla prole, ultrasettantenne.

L’applicazione della misura avviene con provvedimento del giudice, su richiesta del P.M., il quale dovrà trasmettere al giudice, unitamente alla richiesta di applicazione di una misura cautelare, non solo gli elementi che sono a fondamento di essa, ma anche quelli a favore dell’imputato, le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate. All’esecuzione dell’ordinanza dovrà seguire l’interrogatorio (c.d. di garanzia) della persona interessata. Nel caso di mancata esecuzione per irreperibilità della persona da sottoporre alla misura cautelare, l’art. 295 c.p.p. prevede che a seguito di verbale di vane ricerche, il giudice dichiari la latitanza del soggetto, quando la misura sia di tipo coercitivo, ma non necessariamente custodiale.

Avverso l’ordinanza che applica le misure, oltre il ricorso per cassazione è previsto il duplice rimedio del riesame e dell’appello.

Ambito oggettivo di applicazione

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Firenze, sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari personali, con ordinanza in data 1 luglio 2025, respingeva l’istanza di riesame avanzata nell’interesse di A.A. avverso l’ordinanza del G.I.P. presso il Tribunale di Pistoia del 6 giugno 2025 che aveva applicato allo stesso la misura degli arresti domiciliari in quanto gravemente indiziato dei delitti di truffa finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche ed autoriciclaggio.

2. Avverso detta ordinanza proponevano ricorso i difensori dell’indagato deducendo con distinti motivi qui riassunti:

– violazione dell’articolo 274 cod. proc. pen. e manifesta illogicità della motivazione quanto alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari fondate esclusivamente sulla gravità del fatto commesso in contrasto con la precisa disposizione normativa sul punto; la decisione impugnata aveva fatto riferimento stereotipato alle modalità di consumazione dei fatti senza che fosse stata spesa qualsiasi argomentazione per giustificare la valutazione di permanenza ed attualità delle stesse esigenze; non si era tenuto conto della data di consumazione degli episodi delittuosi e dell’assenza di qualsiasi elemento indicativo della prosecuzione di condotte illecite anche in tempi recenti; sussisteva, altresì, manifesta illogicità della motivazione quanto alla valutazione della personalità dell’indagato posto che l’ordinanza impugnata si era limitata a reiterare le valutazioni del provvedimento genetico senza tenere adeguatamente conto sia dell’intervenuta confessione sia della lontananza temporale dei fatti, tutti avvenuti negli anni 2021 e 2022; doveva, invece, evidenziarsi come successivamente detti anni l’indagato non aveva più compiuto attività dirette alla monetizzazione dei crediti ottenuti attraverso le condotte decettive ed, altresì, tenersi conto del comportamento pienamente collaborativo, nell’ambito del quale l’indagato aveva attuato condotte riparatorie mettendo a disposizione dell’autorità l’intero pacchetto crediti costituito in parte anche da profitti leciti; inoltre, il Tribunale del riesame, aveva altresì pretermesso la rilevante circostanza dell’avvenuta rinunzia da parte dell’indagato all’impugnazione cautelare reale;

– violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla scelta della misura da applicare posto che il Tribunale del riesame, aderendo alle considerazioni già svolte dal provvedimento genetico, aveva omesso di considerare come, per la concreta condotta collaborativa ed, altresì, in considerazione del tempo del commesso reato, dovesse valutarsi idonea e sufficiente la sola misura dell’interdizione temporanea dall’esercizio dell’impresa nel rispetto del principio di gradualità della misura cautelare da applicare.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere respinto.

Ed invero, il primo motivo non coglie nel segno nella parte in cui lamenta violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione quanto alla valutazione della sussistenza ed attualità delle esigenze cautelari posto che, il Tribunale del riesame, con le puntuali osservazioni svolte alle pagine 6-8 della motivazione del provvedimento impugnato, ha specificamente sottolineato come per le particolari modalità di consumazione dei fatti contestati ed ammessi dallo stesso A.A., per la complessità delle operazioni di autoriciclaggio anche mediante trasferimenti all’estero e per la negativa personalità dell’imputato, già gravato da precedenti condanne per truffa, bancarotta e ricettazione, sussista un concreto ed effettivo pericolo di reiterazione di condotte criminose anche in ragione dell’elevato ammontare di crediti dallo stesso vantati nei confronti della amministrazione e frutto delle condotte decettive. Trattasi di valutazione esente dalle lamentate censure poiché esposta in assenza di qualsiasi illogicità tanto più manifesta ed, altresì, senza incorrere in alcuna violazione di legge avendo il giudice del riesame fatto riferimento per valutare l’esigenza cautelare in concreto ritenuta sussistente non soltanto al parametro della gravità del fatto ma, anche, alla negativa personalità dell’imputato ed ai tempi e luoghi di consumazione dei delitti contestati.

Quanto, poi, alla doglianza sempre contenuta nel primo motivo e relativa al difetto di attualità dell’esigenza cautelare ritenuta, la valutazione del Tribunale del riesame appare pienamente ricollegabile al principio giurisprudenziale della corte di legittimità secondo cui in tema di misure cautelari personali, il requisito dell’attualità del pericolo previsto dall’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all’imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un’analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale e che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma che non deve altresì contemplare la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991 – 01; Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891 – 01). Ne deriva, pertanto, che anche sotto tale profilo il primo motivo non appare fondato.

2. Manifestamente non fondate ed anche avanzate tardivamente solo in sede di legittimità paiono poi le doglianze svolte nel secondo motivo posto che con le osservazioni esposte a pagina 9 della motivazione il Tribunale della libertà personale ha esposto, richiamando sul punto la motivazione dell’ordinanza genetica, come la misura degli arresti domiciliari con divieto di comunicazione si imponga in ragione della necessità di impedire il collegamento dell’indagato con altri soggetti attraverso cui potere realizzare ulteriori condotte illecite.

Né risulta che in sede di riesame l’indagato avesse specificamente prospettato la possibilità della misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare attività di impresa, posto che l’istanza di riesame veniva avanzata senza la deduzione di specifici motivi sicchè la questione della adeguatezza di altra specifica misura di natura interdittiva non può, poi, essere per la prima volta dedotta in sede di legittimità; sul tema infatti costituisce principio di riferimento quello secondo cui è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione riferito alla mancanza di motivazione in ordine ad una questione non proposta con la richiesta di riesame cautelare depositata con riserva di motivi, né con la memoria presentata all’udienza camerale, essendo precluso in sede di legittimità l’esame di questioni delle quali il giudice dell’impugnazione cautelare non era stato investito (Sez. 5, n. 3560 del 10/12/2013, dep. 2014, Palmas, Rv. 258553 – 01; ed anche Sez. 3 , n. 20003 del 10/01/2020, Rv. 279505 – 03).

3. In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi infondata ed al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Conclusione

Così deciso in Roma, 26 agosto 2025.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2025.

Allegati

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