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Cassazione Penale, ord. 14.12.2022, n. 3155

Massima

Il reato di diffamazione a mezzo di stampa si consuma nel momento in cui viene divulgata l’immagine o il pensiero lesivo dell’altrui reputazione.

Supporto alla lettura

Rispetto all’ingiuria ex art. 594, tale disposizione persegue la condotta dell’offendere rivolta verso persone non presenti, ovvero non solo assenti fisicamente, ma anche non in grado di percepire l’offesa. La c.d. maldicenza in assenza dell’interessato.
La nuova costituzione italiana (art. 21) ha esteso la garanzia costituzionale a tutte indistintamente le manifestazioni del pensiero. Alla costituzione ha fatto seguito la legge 8 febbraio 1948, n. 47, che, pur avendo carattere provvisorio, tuttavia regola per la prima volta compiutamente la materia della stampa.

Ambito oggettivo di applicazione

RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO

– che  omississ ricorre avverso la sentenza emessa in data 18 marzo 2022 dalla Corte di appello di Lecce sezione distaccata di Taranto che ha affermato la penale responsabilità per i reati di cui agli artt. 595, comma 3 e 660 cod. pen.; – che il primo motivo, con il quale il ricorrente lamenta che dall’istruttoria dibattimentale non è emersa prova certa in grado di fugare ogni ragionevole dubbio, è inammissibile, in quanto prospetta una rivalutazione, in fatto, degli elementi probatori valutati dalla corte d’appello con motivazione logica e coerente con i dati processuali richiamati (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata);

– che il secondo motivo, con il quale il ricorrente lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche, è ugualmente inammissibile, in quanto secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata);

– che il terzo motivo, con il quale il ricorrente si duole della violazione dell’art. 157, cod. pen. è manifestamente infondato sin quanto non può ritenersi maturato il termine prescrizionale atteso che il reato di diffamazione a mezzo di stampa si consuma nel momento in cui viene divulgata l’immagine o il pensiero lesivo dell’altrui reputazione e, pertanto, come risulta adeguatamente dalla sentenza impugnata, bisogna far riferimento alla data delle prime pubblicazioni (24/3/2015).

– che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende; – che nulla deve essere liquidato in favore della parte civile (richieste con conclusioni depositate 12 dicembre 2022), attesa la tardività della richiesta;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 14 dicembre 2022

Allegati

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