Svolgimento del processo – Motivi della decisione
che:
con atto di citazione notificato in data 9/7/2018, la (omissis) s.r.l. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto, nei relativi confronti, dalla (omissis) s.r.l. per il pagamento di talune fatture;
unitamente all’opposizione avverso il provvedimento monitorio (nella specie emesso dal Tribunale di Campobasso), la (omissis) s.r.l. ha chiamato in causa (omissis), al fine di sentirlo condannare, unitamente alla (omissis) s.r.l., al risarcimento dei danni asseritamente subiti dalla società opponente in conseguenza di taluni illeciti commessi dalle controparti;
costituendosi in giudizio, il (omissis), tra le restanti difese, ha eccepito l’incompetenza per materia del Tribunale di Campobasso, ritenendo competente il giudice del lavoro, dovendo ritenersi che i fatti illeciti dedotti in giudizio dalla (omissis) s.r.l. dovessero ricondursi ad asseriti inadempimenti in cui sarebbe incorso il (omissis) nell’esecuzione del rapporto di lavoro tra lo stesso e la società opponente;
con ordinanza resa in data 10/1/2020, il Tribunale di Campobasso ha dichiarato la propria incompetenza per materia, in relazione alla domanda proposta dall’opponente nei confronti del (omissis), rimettendone la decisione al medesimo Tribunale di Campobasso in funzione del giudice del lavoro;
avverso l’ordinanza del Tribunale di Campobasso, la (omissis) s.r.l. ha proposto regolamento di competenza;
(omissis) si è costituito depositando memoria;
il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per iscritto, instando per il rigetto del regolamento di competenza; considerato che, con il ricorso proposto, la (omissis) s.r.l. censura diffusamente l’ordinanza impugnata per aver erroneamente interpretato la domanda proposta nei confronti del (omissis), avendo la società opponente espressamente rivendicato l’accertamento degli illeciti ascritti a quest’ultimo, non già in relazione a pretesi inadempimenti del rapporto di lavoro esistente tra le parti, bensì in ragione dell’intrinseca natura illecita dei diversi comportamenti posti in essere dal (omissis) al solo scopo di arrecare pregiudizio alla società opponente;
il ricorso è inammissibile;
al riguardo, osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte (cfr., ex plurimis, Sez. 1, Sentenza n. 14790 del 19/07/2016, Rv. 640707 – 01; Sez. 6 3, Ordinanza n. 8905 del 05/05/2015, Rv. 635212 – 01), a seguito dell’istituzione del giudice unico di primo grado, la ripartizione delle funzioni tra le sezioni lavoro e le seziono ordinarie del tribunale non implica l’insorgenza di una questione di competenza, attenendo piuttosto alla distribuzione degli affari giurisdizionali all’interno dello stesso ufficio; ne consegue che, ove il tribunale ordinario abbia impropriamente dichiarato la propria incompetenza per essere competente il giudice del lavoro presso lo stesso ufficio, è inammissibile il regolamento di competenza proposto avverso l’indicata pronuncia, poichè il tribunale avrebbe dovuto disporre soltanto il cambiamento del rito e la conseguente rimessione al capo dell’ufficio per la relativa assegnazione al giudice del lavoro;
nel caso di specie, quindi, il tribunale avrebbe dovuto considerare la questione proposta dalla società opposta, non già come questione di competenza per materia, ma esclusivamente come una questione di rito e, quindi, disporre il cambiamento del rito e rimettere gli atti al Presidente del Tribunale per l’assegnazione del fascicolo al Giudice del Lavoro presso il medesimo tribunale;
sulla base delle argomentazioni che precedono, dichiarata l’inammissibilità del regolamento di competenza, la conseguente remissione, il giudice del merito, il compito di provvedere alla regolazione delle spese del presente regolamento di competenza;
dev’essere infine attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e rimette al Tribunale di Campobasso il compito di procedere alla regolazione delle spese del presente regolamento di competenza.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 30 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2021
