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Cassazione civile sez. VI, 19/02/2018, n. 3925

Massima

Le violenze fisiche nel rapporto coniugale costituiscono violazioni talmente gravi e inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, quand’anche concretantisi in un unico episodio di percosse, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l’intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all’autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell’adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti lesivi della pari dignità della persona, i quali, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei.

Supporto alla lettura

Separazione

In generale, la separazione è una sospensione temporanea del matrimonio e dei suoi effetti civili. La separazione è stata istituita per permettere ai coniugi di trovare una riconciliazione. La separazione di fatto è determinata dall’interruzione volontaria della vita matrimoniale dei coniugi, in seguito al raggiungimento di un accordo, anche se quest’ultimo non ha una validità giuridica (se non quando i coniugi richiedono l’omologazione del Tribunale). Invece, la separazione legale è caratterizzata dall’intervento del Giudice, dell’Ufficiale di stato Civile o degli avvocati, in caso di negoziazione assistita. Esistono due tipi di separazione legale, quella consensuale in cui i coniugi sono d’accordo su come regolare i loro rapporti e chiedono che il Tribunale prenda atto della loro volontà e quella giudiziale in cui invece questo accordo non c’è ed è il Tribunale che decide, dopo gli opportuni accertamenti, le condizioni della separazione. Dal 2014 con l’art. 12 legge 10.11.2014 n. 162 i coniugi che arrivano ad una separazione consensuale, possono scegliere di:

  • presentare la domanda (ricorso) congiunta al Tribunale, attivando la procedura già regolata dal codice civile, oppure
  • intraprendere la procedura di negoziazione assistita da almeno due avvocati, uno per ogni coniuge, secondo le nuove disposizioni della legge

Inoltre, solo per il caso in cui non vi siano figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ovvero economicamente non autosufficienti, i coniugi possono optare per la procedura avanti all’Ufficiale dello Stato civile del Comune di residenza. Con la ”Riforma Cartabia” si sono introdotte nuove norme affinché tutte le controversie relative alla famiglia, e quindi anche la separazione ed il divorzio, vengano affrontate utilizzando un unico rito processuale, prevedendo inoltre che in un prossimo futuro sia istituito il Tribunale della famiglia, che si occuperà specificamente dei procedimenti in materia di relazioni familiari, persone e minorenni. La domanda dovrà essere proposta al Tribunale del luogo di residenza abituale dei figli minori, dovrà essere corredata da un piano genitoriale che indica gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute.

Ambito oggettivo di applicazione

FATTI DI CAUSA
Con sentenza del 29.12.2016, Corte d’appello di Roma ha confermato la decisione del Tribunale di Latina che, nel pronunciare la separazione personale dei coniugi (omissis) ed (omissis), l’aveva addebitata al marito per aver posto in essere una condotta “violenta ed avvezza all’intimidazione sprezzante di ogni rispetto per la dignità della persona”. (omissis) ha proposto ricorso, con due mezzi, successivamente illustrati da memoria, ai quali la (omissis) resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha deliberato la redazione della motivazione in forma semplificata.

2. Col primo motivo, si deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., per essere la Corte incorsa in “un evidente errore di valutazione della prova”, laddove nell’apprezzare le testimonianze de relato relative ai presunti maltrattamenti, le ha correlate coi certificati del Pronto Soccorso del (omissis) che “non offrono elementi oggettivi sufficienti da poter determinare il convincimento del Giudicante sulle c.d. violenze” che si vorrebbero a lui imputare.

3. Col secondo motivo, si lamenta la violazione dell’art. 116 c.p.c., in riferimento agli artt. 143 e 151 c.c.. La Corte, afferma il ricorrente, ha erroneamente apprezzato le offese alla dignità della moglie, senza procedere nè all’esame del rapporto causale rispetto al disgregarsi dell’affectio coniugalis, nè ad una valutazione comparativa con la condotta di lei posta in essere (l’avvenuta predisposizione in due contenitori della cena al marito al rientro dal lavoro, mentre la stessa accudiva i genitori malati).

4. I motivi, da valutarsi congiuntamente, sono infondati. L’art. 116 c.p.c., sancisce, infatti, il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale, sicchè il ricorso per cassazione che deduca la violazione di tale disposizione è concepibile, solo, quando il giudice abbia attribuito il valore di prova legale ad una risultanza da valutare secondo il suo prudente apprezzamento o viceversa abbia prudentemente apprezzato una prova avente valore legale (cfr. Cass. n. 11892 del 2016). Il vizio non si può di certo ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti in un senso difforme rispetto a quello auspicato da una di esse. Di tale natura sono dichiaratamente le censure mosse alla sentenza impugnata: nell’insistere nella tesi della mancata prova di condotte ingiuriose e violente (che, contrariamente a dedotto in seno alla memoria, non sono state accertate solo in riferimento alle deposizioni de relato, essendo state poste in relazione con i menzionati certificati del Pronto Soccorso), e nel negare la ricorrenza del nesso causale tra le stesse e l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, il ricorrente finisce con l’invocare un nuovo giudizio di fatto, estraneo alla presente sede di legittimità.

5. Il Collegio deve, poi, con riguardo al nesso di causalità, ribadire il principio secondo cui le violenze fisiche nel rapporto coniugale costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sè sole -quand’anche concretantisi in un unico episodio di percosse-, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l’intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all’autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell’adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti – lesivi, pure, della pari dignità della persona-i quali, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (cfr. Cass. n. 7321 del 2005 e n. 11844 del 2006), e cui va riconnessa incidenza causale preminente rispetto a preesistenti cause di crisi dell’affectio coniugalis (cfr. Cass. n. 7388 del 2017, in motivazione).

6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 4.100,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre a spese generali ed accessori, come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis. In caso di diffusione del presente provvedimento, dispone omettersi le generalità e gli altri dati identificativi delle parti, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2018

Allegati

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