Svolgimento del processo
che, con la sentenza impugnata, la Corte d’appello di Genova ha ritenuto che la previsione dell’obbligo di iscrizione nella gestione commercianti di cui al D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, conv. con modif. in L. n. 326 del 2003, non includa la posizione dei produttori di assicurazione che svolgono la loro attività direttamente per conto delle imprese assicurative ma solo quella dei produttori collegati ad agenti o subagenti.
che per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso l’Inps cui resistono con controricorso (omissis) e (omissis);
che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
che entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ..
Motivi della decisione
che l’INPS nella memoria ha evidenziato, con riferimento ai precedenti di questa Corte relativi a cause uguali alla presente e richiamate dal relatore a sostegno della proposta di rigetto del ricorso, ulteriori profili problematici, tra cui, in particolare:
a) la circostanza che, seguendo l’impostazione dettata dalle sentenze n. 2279 e n. 1768 del 2018, si ammetterebbe l’esistenza di un’attività lavorativa sfornita di un’obbligatoria e corrispondente tutela previdenziale in quanto l’attività dei produttori del 4 gruppo non può che qualificarsi come un’attività assicurativa o, quanto meno, un’attività ausiliaria rispetto a quella assicurativa, produttiva di redditi cd. di impresa i quali alla luce della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, dell’art. 49 del T.U. delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (rinumerato come D.Lgs. 12 dicembre 2012, n. 344, art. 53) e del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 55 – non possono essere iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2 comma 26 citato;
b) l’interpretazione del disposto del D.L. 30 settembre 2003, art. 44, comma 2, conv. con modificazioni nella L. 24 novembre 2003, n. 326 in quanto la circostanza che i rapporti siano stati intrattenuti direttamente con la compagnia assicuratrice, anzichè con un agente della stessa, sarebbe irrilevante, sia perchè il contratto collettivo del 1939 sembrerebbe non escludere la sua applicabilità anche ai produttori diretti della compagnia assicuratrice, sia perchè l’organizzazione interna che intenda darsi la compagnia non potrebbe riverberare effetti sulla copertura previdenziale dei produttori, oggetto di disciplina inderogabile di legge;
che, pertanto, appare opportuno rimettere la causa alla pubblica udienza della sezione semplice.
P.Q.M.
La Corte rimette la causa alla sezione semplice per la trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, a seguito di riconvocazione, il 17 aprile 2018.
Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2018
