FATTI DI CAUSA
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. W.M.T. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. (OMISSIS), con il quale il Tribunale di Milano le aveva ingiunto il pagamento, in favore di P.R., della somma di Euro 13.884,54 a titolo di compenso per l’attività professionale svolta dall’opposto in favore dell’opponente in relazione ad un giudizio civile.
Con l’ordinanza impugnata, resa nella resistenza della parte opposta, il Tribunale ha accolto l’opposizione, sul presupposto che l’attività svolta dal professionista fosse del tutto inutile per la cliente, e che quest’ultima non fosse stata preventivamente informata di tale inutilità.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione P.R., affidandosi ad un solo motivo.
Resiste con controricorso W.M.T..
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS C.P.C..
INAMMISSIBILITA’ del ricorso.
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Milano, in accoglimento dell’opposizione spiegata da W.G.T., revocava il decreto ingiuntivo a suo tempo emesso in favore dell’avv. P.R. per compenso dell’attività professionale svolta per conto dell’opponente, ritenendo quest’ultima del tutto inutile. In particolare, il giudice di merito evidenziava che il P. aveva spiegato, per conto della propria cliente, un intervento autonomo in un giudizio pendente tra diverse parti, con il quale era stata formulata una domanda nuova rispetto a quella oggetto di causa; poiché detto intervento era stato proposto dopo la scadenza dei termini di cui all’art. 183 c.p.c., comma 6, esso non aveva, in base alla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, alcuna possibilità di trovare accoglimento.
Ricorre per la cassazione di detta decisione il P., affidandosi ad un unico motivo con il quale lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., perché il giudice di merito avrebbe deciso l’opposizione in base ad una eccezione mai proposta dalla parte opponente. La censura è inammissibile: il giudice di merito ha ritenuto che non sia dovuto alcun compenso all’avvocato che svolga, per conto del cliente, una attività inutile, conformandosi ai precedenti di questa Corte (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4781 del 26/02/2013, Rv. 625387).
Il rilievo non eccede l’oggetto dell’opposizione spiegata dalla W., la quale invero aveva contestato in radice di essere debitrice del P. di una qualsiasi sommà.
Il Collegio condivide la proposta del Relatore.
Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile, in coerenza con la proposta del relatore.
Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Ricorrono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, il 27 gennaio 2022.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2022
